Nella specifica ipotesi della opposizione ex art. 645 proposta avverso il decreto ingiunto reso ai sensi dell’art. 614 c.p.c., va rimarcato che la parte opponente può contestare soltanto la congruità delle spese di cui si invoca il rimborso, mentre non possono utilmente essere dedotti gli eventuali vizi dell’esecuzione, i quali vanno fatti valere, nelle sedi competenti, con i rimedi dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
Tribunale|Benevento|Civile|Sentenza|25 maggio 2021| n. 1083
Data udienza 11 maggio 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maria Letizia D’Orsi , ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 3197 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2018 pendente tra
Comune di Limatola in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso come in atti dall’avv. Laura Cerreto;
– OPPONENTE –
E
(…), (…) e (…) tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall’avv. An.Di. presso il cui studio elett.te domiciliano;
– OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione ex art. 645 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Il Comune di Limatola ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo reso ex art. 614 c.p.c. in data 26.04.2018 nell’ambito della procedura esecutiva n. 1742/2016, promossa ad istanza di (…), (…) e (…) per l’esecuzione della sentenza n. 771/13 con la quale l’opponente era condannata a ” eseguire nei pressi del terreno di proprietà degli attori (…) i lavori di sistemazione della cabaletta drenante descritti nella CTU suppletiva in atti secondo i progetti esecutivi ad essa allegati”.
Con la suddetta ingiunzione di pagamento è stato intimato all’odierna opponente il pagamento in favore degli opposti della somma di Euro 43.955,61 a titolo di rimborso delle spese anticipate da questi ultimi per l’esecuzione dei lavori innanzi detti di cui Euro 33.767,49 per i lavori eseguiti dalla I.C. s.r.l.; Euro 6.191,54 per compenso professionale del direttore dei lavori ed Euro 3.996,58 per compenso professionale liquidato in favore del difensore di parte opposta.
A motivo della opposizione la parte opponente ha dedotto l’abusività dell’opera realizzata per mancanza di concessione edilizia e/o titolo autorizzativo amministrativo e la nullità dell’incarico conferito al direttore dei lavori , Geom. (…), perché chiamato ad eseguire prestazioni non rientranti nella competenza specifica della categoria di appartenenza; ha contestato sia l’entità della somma quantificata per i lavori eseguiti sia l’effettivo versamento della stessa in favore della ditta esecutrice . Infine ha contestato la quantificazione operata in relazione ai compensi riconosciuti sia al direttore dei lavori sia al procuratore costituito di parte opposta.
Ritualmente costituiti gli opposti, (…), (…) e (…), hanno eccepito che la censura di abusività dell’opera realizzata era destituita di fondamento, trattandosi di opera pubblica per cui non è richiesta alcuna concessione edilizia e/o titolo autorizzativo amministrativo, lamentando che la contestazione doveva essere proposta nella fase di esecuzione con un atto di opposizione, trattandosi di attività esecutiva delegata dal Giudice dell’esecuzione al CTU nominato dallo stesso Giudice; hanno eccepito che la censura sull’importo spettante al CTU a titolo di compenso professionale non poteva essere sollevata in questa sede, dovendo seguire il procedimento di cui agli artt. 702 bis e ss c.p.c.; hanno contestato la fondatezza del motivo afferente la dedotta erroneità della operata liquidazione delle spese legali deducendone la piena conformità ai parametri di cui al Decreto del 10 marzo 2014, n. 55. Pertanto, hanno concluso per il rigetto dell’opposizione con vittoria di spese.
Tanto premesso in fatto va precisato in diritto che a mente dell’art. 614 c.p.c. “Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione. Il giudice dell’esecuzione quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642”.
In altri termini trattasi di provvedimento, fondato sulla fede privilegiata attribuita alla nota spese vistata dall’ufficiale giudiziario, col quale il giudice dell’esecuzione, quando le riconosca giustificate, liquida le spese del procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare – anticipate dalla parte istante per far compiere le operazioni materiali di esecuzione dell’obbligo sulla base della verificata regolarità della predetta nota spese – previo riscontro tra questa e l’importo delle spese oggettivamente risultanti al fine di valutarne la eccessività o superfluità.
Il suddetto decreto può essere ottenuto, durante o dopo l’esecuzione, anche per i compensi del difensore del creditore procedente e del consulente tecnico d’ufficio ( cfr. Cass. n. 269/2021).
Avverso il predetto decreto è possibile proporre l’opposizione ex art. 645 c.p.c. dinanzi al giudice che lo ha emesso, essendo all’uopo prevista la sua competenza funzionale, senza limiti di valore.
Va poi rimarcato che, come noto, il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. dà luogo ad un vero e proprio procedimento ordinario di cognizione, il quale – sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio – investe il giudice adito del potere-dovere di accertare non solo la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma altresì la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. (Cass. Civ. 28.01.1985 n.485; Cass.Civ. 23.10.1990 n.10280; Cass. Civ. 01.12.2000 n.15339).
Va quindi evidenziato che nel corso dell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l’ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l’onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all’opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass. 17 novembre 2003 n. 17371).
Nella specifica ipotesi della opposizione ex art. 645 proposta avverso il decreto ingiunto reso ai sensi dell’art. 614 c.p.c., va rimarcato che la parte opponente può contestare soltanto la congruità delle spese di cui si invoca il rimborso (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 25394 del 3 dicembre 2009), mentre non possono utilmente essere dedotti gli eventuali vizi dell’esecuzione, i quali vanno fatti valere, nelle sedi competenti, con i rimedi dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3552 del 7 dicembre 1972).
Ciò premesso, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, va esclusa ogni rilevanza alla dedotta abusività dei lavori eseguiti per la concreta esecuzione dell’obbligo di fare di cui alla sentenza posta in esecuzione, essendo censurabili le attività ritenute necessarie a tale fine solo dinanzi al GE nel corso della procedura esecutiva.
Del tutto ammissibile, di contro, è la contestazione formulata in relazione alla quantificazione del costo delle opere eseguite per l’esecuzione forzata dell’obbligo imposto nel titolo in esecuzione.
In proposito, premesso che alcun rilievo è formulato in merito alla tipologia di opere ritenute necessarie per l’esecuzione, emerge dagli atti che le spese sostenute in relazione a dette opere ammontano esattamente alla somma di Euro 33.767,49, evidentemente sulla base del consuntivo redatto all’esito del completamento dei lavori, a tale fine essendo irrilevante la quantificazione di cui al preventivo elaborato prima della esecuzione concreta delle opere necessarie per la . compiuta esecuzione dell’obbligo di fare.
Emerge, altresì, dimostrata per tabulas la circostanza dell’effettiva corresponsione di esse in favore della ditta esecutrice dei lavori.
Sicché ogni censura in proposito formulata è destituita di fondamento.
Per quanto attiene al profilo della liquidazione delle spese legali in favore del difensore della parte opposta, si osserva che a fronte di generiche contestazioni in merito alla determinazione del compenso operata dal GE nel decreto opposto, risulta che la liquidazione è conforme alle previsioni di cui al DM 10 marzo 2014, n. 55, precisamente alla tabella relativa alle procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, essendo liquidabile, con applicazione dei valori medi di tariffa, la somma complessiva riconosciuta di Euro 3.996,58, comprensiva anche delle spese dell’ingiunzione.
Per quanto attiene, invece, alla censura mossa dall’opponente sui compensi spettanti al CTU, ribadito che il presente giudizio afferisce unicamente alla rivalutazione della entità del compenso liquidato dal primo giudice, va premesso in fatto che la progettazione dei lavori eseguiti è stata predisposta dal CTU nominato nel corso del giudizio definito con la sentenza posta in esecuzione ( cfr. ordinanza del GE in data 16 gennaio 2017).
Va poi rimarcato che il geom. (…), giusta provvedimento del 22 giugno 2017, non opposto, veniva incaricato di “provvedere alla individuazione della ditta per l’esecuzione dei lavori, dirigere l’esecuzione dei lavori provvedere al collaudo delle opere eseguite, contabilizzare i lavori”. Sicché nei limiti del predetto incarico deve essere verificata la congruità della operata liquidazione del relativo compenso.
Tanto premesso, è quindi fondata la doglianza di illegittimità della somma liquidata al geom. (…) a titolo di Calcolo e progetto delle strutture in cemento armato per Euro 1575,00.
Quanto al compenso richiesto per attività di collaudo statico, emerge dagli atti che detta attività è stata svolta da altro professionista, all’uopo abilitato, ovvero dall’arch. Pi.Dr., neppure risultando in atti, quale eventuale spesa sostenuta dal geom. (…), il compenso in suo favore corrisposto sicché anche l’importo riconosciuto a detto titolo, pari ad Euro 601,75, non è dovuto.
Del tutto congrue di contro risultano le ulteriori voci di compenso previste per l’attività di direzione dei lavori, di responsabile e coordinatore per l’esecuzione dei lavori oltre che per l’attività di contabilizzazione e misura delle opere eseguite. Sicché in definitiva, al consulente competeva la minor somma di Euro 4.014,79.
Pertanto, la proposta opposizione è fondata nei limiti sopra detti, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il Comune opponente al pagamento della minor somma di Euro 41.778,86.
L’esito della lite giustifica la declaratoria di compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
IL Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo reso dal GE in data 26 aprile 2018- 21 maggio 2018 , condanna il Comune di Limatola al pagamento della complessiva somma di Euro 41,778,86 in favore degli odierni opposti (…) (…) e (…).
Spese compensate.
Così deciso in Benevento l’11 maggio 2021.
Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2021.