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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 24 aprile 2018, n. 10117

a favore dell’imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l’articolo 1460 c.c., sull’eccezione di inadempimento, ma anche l’articolo 1461 c.c., sulla facolta’ di sospendere l’esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l’obbligo, posto dall’articolo 2597 c.c., di contrattare e di osservare parita’ di trattamento. L’applicabilita’ di detto articolo 1461 c.c., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticita’ nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell’anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell’utente, con la consapevolezza del suo stato d’insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui alla L. Fall., articolo 67, comma 2, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell’articolo 2597 c.c. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 24 aprile 2018, n. 10117

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25855/2012 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2626/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2012;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, per l’accoglimento del ricorso “ritenuta la fondatezza del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo, con le conseguenze previste dalla legge”;

lette le memorie ex articolo 380-bis1 c.p.c. depositate da entrambe le parti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2018 dal cons. VELLA PAOLA.

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 30/11/2004 il Ministero delle attivita’ produttive ha ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, ex Decreto Legge n. 347 del 2003, le societa’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. ed (OMISSIS) s.p.a. (gruppo di societa’ operanti nel settore del trasporto aereo, sotto il controllo della prima), delle quali il Tribunale di Busto Arsizio ha successivamente dichiarato lo stato di insolvenza con separate sentenze del 3-6/12/2004.

Con atto di citazione notificato il 05/10/2009 l’amministratore straordinario di (OMISSIS) s.p.a. ha chiesto la revoca ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 2, dei pagamenti di diritti e tasse aeroportuali effettuati da (OMISSIS) s.p.a. in favore di (OMISSIS) s.p.a. nel periodo 02/12/2003 – 28/06/2004, per complessivi Euro 6.721.864,93, nonche’ del pagamento di Euro 70.000,00 effettuato in data 25/06/2004 a saldo di un debito della consociata (OMISSIS) s.p.a., ai sensi della L. Fall., articolo 64.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto integralmente la domanda, ritenendo: 1) che tutti i pagamenti erano avvenuti nel cd. periodo sospetto; 2) che il requisito dell’eventus damni era in re ipsa; 3) che la scientia decoctionis era ampiamente dimostrata da una serie di elementi, puntualmente indicati; 4) che il pagamento del debito del terzo era inefficace in quanto atto a titolo gratuito.

(OMISSIS) s.p.a. ha proposto appello per fa valere: 1) le peculiarita’ del rapporto tra gestore aeroportuale e vettore, tali da rendere irrilevante la scientia decoctionis, essendo l’esperibilita’ dell’azione revocatoria condizionata alla possibilita’ per l’accipiens di accettare il rischio di contrarre con un soggetto insolvente e di adottare appropriati mezzi di autotutela, mentre (OMISSIS) s.p.a. era obbligata a fornire i servizi al vettore; 2) il proprio legittimo affidamento sul fatto che l’E.N.A.C., appositamente interpellato, si era limitato ad imporre il pagamento anticipato delle prestazioni rese, senza adottare la misura della sospensione o della revoca della licenza al vettore (OMISSIS) s.p.a.

La Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello sulla base delle seguenti argomentazioni: 1) la stessa (OMISSIS) s.p.a. aveva riconosciuto che, in caso di necessita’ e urgenza – come anche di persistente inadempimento del vettore – il gestore dei servizi aeroportuali poteva autonomamente adottare le misure interdittive previste dal “Regolamento di scalo” e dal “Manuale di aeroporto”, soggette a successiva ratifica di E.N.A.C.; 2) l’affidamento riposto in E.N.A.C. doveva ritenersi colpevole, stante la sua consapevolezza dello stato di decozione di (OMISSIS) s.p.a. e dell’intero (OMISSIS), ampiamente provata (rilievo, questo, ritenuto assorbente rispetto alla generica doglianza di omessa indagine sui dati di bilancio ai fini della scientia decoctionis); iii) a nulla valeva che si trattasse di crediti muniti di privilegio speciale ex articolo 1023 cod. nav., comma 1, n. 1 dovendosi ritenere l’eventus damni in re ipsa a causa della lesione della par condico creditorum (richiamando a tal fine l’insegnamento di Cass. Sez. U. n. 7028 del 2006); 4) sul pagamento dichiarato inefficace ai sensi della L. Fall., articolo 64 si era formato il giudicato interno, stante la mancata impugnazione della statuizione del tribunale per cui esso “sarebbe comunque revocabile” ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 2.

Avverso la suddetta decisione di secondo grado, (OMISSIS) s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi – tutti formulati congiuntamente per “violazione e falsa applicazione di legge” nonche’ “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – dei quali i primi due con riguardo ad una lunga serie di norme (L. Fall., articolo 67; articoli 1453, 1460, 1451 e 2697 c.c.; articoli 697, 699, 705 comma 2, lettera e-bis) ed e-ter), 779, 802 del vigente cod. nav.; articoli 697, da 776 a 787 e 802 cod. nav. vigente ratione temporis; articoli 12.1 e 12.2 Regolamento di Scalo dell'(OMISSIS) adottato ai sensi del Decreto Legge 08 settembre 2004, n. 237, convertito dalla L. 09 novembre 2004, n. 265 e approvato con ordinanza E.N.A.C. del 17/07/2006; del Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n. 151, articolo 4, comma 9 e articolo 21; Reg. (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992) ed il terzo con riguardo agli articoli 112, 324 e 329 c.p.c. unitamente alla L. Fall., articoli 64 e 67.

(OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.

La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi due mezzi la ricorrente lamenta sostanzialmente: 1) che, trattandosi di pagamenti effettuati nel periodo dicembre 2003 giugno 2004, il giudice a quo avrebbe erroneamente applicato disposizioni normative non ancora vigenti (segnatamente l’articolo 705 cod. nav., comma 2, lettera e-ter), introdotto dal Decreto Legislativo n. 151 del 2006, ed il Regolamento di scalo adottato con ordinanza E.N.A.C. del 17/07/2006), fondando su di esse la ritenuta possibilita’, per il gestore aeroportuale, di adottare misure interdittive; 2) che in ogni caso (OMISSIS) s.p.a., quale gestore aeroportuale soggetto alla disciplina di rilevanza pubblicistica di settore, non aveva alcuna autonomia nell’accettare il rischio di proseguire i rapporti con il vettore insolvente (OMISSIS) s.p.a., ed aveva fatto incolpevole affidamento sull’ordinanza ex articolo 802 cod. nav. del 18/06/2003, emessa (su sua sollecitazione) dall’E.N.A.C. – Autorita’ di vigilanza e regolamentazione del sistema dell’aviazione civile che ai sensi del Reg. (CEE) n. 2407/92 aveva anche il compito di verificare la solvibilita’ dei vettori – in base alla quale la partenza degli aeromobili del suddetto vettore (cosi’ come delle altre societa’ del Gruppo) poteva essere autorizzata solo “dopo aver ricevuto dalla societa’ (OMISSIS) conferma dell’avvenuto pagamento delle tasse e diritti aeroportuali riferiti ai voli in argomento”.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce infine che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, in sede di appello non si era limitata a contestare che il pagamento di Euro 70.000,00 del 25/06/2004 non era atto a titolo gratuito ne’ rappresentava il pagamento di un debito di altra societa’ del (OMISSIS), in relazione alla L. Fall., articolo 64, ma aveva anche contestato i profili di cui alla L. Fall., articolo 67.

I primi due motivi di ricorso – che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente – vanno respinti, sia pure con correzione della motivazione ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello di Milano ha richiamato disposizioni normative che all’epoca dei pagamenti per cui e’ causa non erano ancora vigenti (in particolare, l’articolo 705 cod. nav. come modificato dal Decreto Legislativo n. 151 del 2006 ed il Regolamento di Scalo dell'(OMISSIS) adottato ai sensi del Decreto Legge 08 settembre 2004, n. 237, convertito dalla L. 9 novembre 2004, n. 265 e approvato con ordinanza E.N.A.C. del 17/07/2006).

Il nucleo centrale della critica rivolta alla decisione dei giudici di merito risiede nell’affermazione per cui la revocabilita’ di un pagamento, sia pure ricevuto nella consapevolezza dell’accipiens sullo stato di insolvenza del solvens, sarebbe subordinata alla sussistenza – negata nel caso di specie – di una “pur ridotta sfera di autonomia circa la prosecuzione del rapporto”, avuto riguardo alla azionabilita’ delle “ordinarie prerogative contrattuali in caso di inadempimento della controparte”; a tal fine, la censura muove dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi in tema di prestazioni dovute dal contraente cd. monopolista.

Nel 2004 invero le Sezioni Unite, con un revirement rispetto ad una precedente pronuncia del 1998 (sentenza n. 11350/98), hanno affermato che “a favore dell’imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l’articolo 1460 c.c., sull’eccezione di inadempimento, ma anche l’articolo 1461 c.c., sulla facolta’ di sospendere l’esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l’obbligo, posto dall’articolo 2597 c.c., di contrattare e di osservare parita’ di trattamento. L’applicabilita’ di detto articolo 1461 c.c., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticita’ nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell’anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell’utente, con la consapevolezza del suo stato d’insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui alla L. Fall., articolo 67, comma 2, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell’articolo 2597 c.c. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa” (Sez. U, Sentenza n. 1232 del 23/01/2004, Rv. 569633 – 01; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26977 del 20/12/2007, Rv. 601132 – 01; cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8418 del 05/04/2013; v. anche, da ultimo, Cassazione n. 3085/2018, che ha cassato con rinvio, in quanto affetta da vizio motivazionale, una pronuncia che aveva affermato la non revocabilita’ dei pagamenti dei servizi svolti da un concessionario esclusivo e monopolista dell’attivita’ di rimorchio portuale, senza spiegare perche’ il servizio da questi prestato dovesse qualificarsi “obbligatorio”, piuttosto che “facoltativo”).

La sentenza n. 1232 del 2004 era stata resa in fattispecie relativa a pagamenti effettuati in favore dell'(OMISSIS), prima del fallimento, per consumi di energia elettrica, riguardo ai quali le Sezioni Unite avevano sottolineato in particolare (per quanto qui rileva) che “il monopolista, quantomeno nei rapporti di erogazione di servizi, di regola deve adempiere prima di poter reclamare il corrispettivo… di modo che, se non fosse in grado di sospendere la prestazione in presenza di un serio pericolo di non ricevere il compenso non ancora esigibile, e potesse solo avvalersi dell’eccezione d’inadempimento (o dell’azione di risoluzione) una volta che il debito altrui sia scaduto e non adempiuto, verrebbe esposto ad operazioni in perdita, o con forte possitilita’ di perdita”.

Cio’ che preme qui evidenziare e’ pero’ la parte conclusiva della menzionata pronuncia – a ben vedere assai meno neutra di quanto possa sembrare – dove le Sezioni Unite sottolineano che l’accoglimento della tesi principale del ricorrente:aveva relegato “su un piano meramente astratto ed ipotetico, rendendone cosi’ ultroneo l’esame, il quesito se l’eventuale carenza della facolta’ di sospendere l’esecuzione della prestazione possa delimitare l’ambito di operativita’ dell’azione revocatoria, che e’ accordata al fine del rispristino della parita’ di tutti i creditori coinvolti dall’insolvenza dell’obbligato e che e’ svincolata dalle peculiarita’ della nascita e dello svolgimento del singolo rapporto”.

Tale quesito era stato in effetti gia’ affrontato dal Giudice delle leggi, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimita’ costituzionale della L. Fall., articolo 67, comma 2, sollevata in riferimento all’articolo 3 Cost., comma 1, articolo 24 Cost., commi 1 e 2, e articolo 41 Cost., comma 1, aveva affermato, tra l’altro: a) che l’azione revocatoria fallimentare ha connotati peculiari in forza dei principi dell’universalita’ dell’esecuzione e della sua concorsualita’, da intendersi nel senso che tutti i creditori hanno diritto di partecipare all’attivita’ di liquidazione e di soddisfarsi sul ricavato in posizione di tendenziale parita’; b) che la centralita’ della par condicio creditorum costituisce la chiave di lettura di vari istituti, fra i qualiu la revocatoria fallimentare, essendo evidente che tutelare le ragioni del concorso tra i creditori puo’ significare anche derogare alle regole generali, per consentire la ricostruzione del patrimonio del fallito e ripartire tra tutti i creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, eventuali perdite; c) che, alla luce di dette esigenze, il legislatore ha costruito l’azione revocatoria fallimentare per contemperare l’interesse dei creditori di recuperare al patrimonio del fallito la maggiore quantita’ di beni, in vista dell’esecuzione concorsuale, con quello al normale svolgimento dell’attivita’ economica ed alla stabilita’ dei diritti; d) che, rispetto a tale coerente disegno normativo, solo apposite disposizioni di legge possono giustificare delle deroghe alla L. Fall., articolo 67, espressamente disponendo che determinati atti o pagamenti non siano assoggettati a revocatoria fallimentare; e) che “erra il giudice rimettente ad invocare come tertium comparationis non una norma derogatoria, ma un’interpretazione della giurisprudenza su una particolare ipotesi di esonero della revocatoria fallimentare”, con riferimento proprio alla fattispecie del contraente cd. monopolista); f) che “appare improprio, inoltre, prospettare l’alternativa degli strumenti a disposizione del creditore nel rifiuto dell’adempimento, con la conseguente mora credendi, o nell’accettazione del pagamento, col rischio della revocatoria: innanzitutto il creditore non incorre nella mora quando non riceve il pagamento per un motivo legittimo (articolo 1206 c.c.); in ogni caso, se egli accetta detto pagamento, potenzialmente soggetto al rischio della revocatoria, non necessari’amente dovra’ soccombere nell’eventuale giudizio che il curatore dovesse promuovere”; g) che l’attuale regolazione della revocatoria fallimentare “rientra comunque nel bilanciamento tra l’utilita’ sociale correlata alla esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercato e la parita’ di trattamento tra tutti i creditori in presenza della crisi dell’impresa debitrice (Corte Cost. sent. n. 110 del 1995)”.

In altri termini, ferma restando la percorribilita’ degli ordinari strumenti di autotutela civilistica a fronte dell’inadempimento o del pericolo di inadempimento, qualora ricorra la conoscenza dello stato di insolvenza scattano le regole concorsuali, di natura speciale, che comportano la revocabilita’ degli atti dispositivi lesivi della par condicio creditorum, a meno che (cfr. Corte cost. n. 379/00) vi siano espresse deroghe normative – testimoniate dalla stessa evoluzione della L. Fall., articolo 67, che a partire dalla riforma del 2005 ha visto progressivamente ampliarsi l’area delle esenzioni da revocatoria contenute nel terzo comma – ovvero, a tutto voler concedere, il contraente risulti effettivamente “obbligato”, in forza di specifiche disposizioni normative o regolamentari, a rendere le proprie prestazioni nonostante l’inadempimento della controparte.

Facendo applicazione dei riferiti principi, ne discende in primo luogo che nella fattispecie concreta non si tratta tanto della adottabilita’ o meno delle misure di autotutela previste dagli articoli 1460 (“Eccezione di inadempimento”) e 1461 (“Mutamenti nelle condizioni patrimoniali dei contraenti”) c.c., dal momento che esse sono chiaramente incentrate sul “pericolo” di (non) “conseguimento della controprestazione”, mentre nel caso di specie (OMISSIS) s.p.a. ha usufruito di una forma di autotutela ben piu’ forte e radicale, consistita nell’imporre per circa un anno al vettore (OMISSIS) s.p.a. – che versava in evidente stato di insolvenza – il pagamento anticipato della controprestazione per i servizi aeroportuali forniti (dunque in una prospettiva diametralmente opposta a quella considerata nella sentenza n. 1232/04, ove si muoveva dal presupposto che, di regola, il monopolista e’ tenuto ad erogare preventivamente le prestazioni di servizi per le quali e’ poi legittimato a richiedere il corrispettivo).

Non puo’ dunque sfuggire la decisivita’ della scientia decoctionis, che nella prospettiva concorsuale integra un passaggio ulteriore rispetto alla semplice constatazione di “mutamenti nelle condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione”, che l’articolo 1461 c.c. pone, in chiave strettamente sinallagmatica, quale presupposto della facolta’ di sospensione dell’esecuzione della prestazione.

E’ infatti evidente che, imponendo (e conseguendo) il preventivo pagamento delle prestazioni rese durante il cd. periodo sospetto, (OMISSIS) s.p.a. si sia avvantaggiata rispetto (ed in danno) a tutti gli altri creditori di (OMISSIS) s.p.a., “sottraendo” alla massa un valore pari a circa sette milioni di Euro.

Del resto, il creditore ben puo’ ricevere pagamenti nel cd. periodo sospetto (se non addirittura pretendere pagamenti anticipati, come nel caso di specie) pero’ accettando il rischio potenziale di una futura revocatoria, una volta che sia dimostrata la sua scientia decoctionis, essendo appunto questo lo strumento che consente di ripristinare la par condicio creditorum, recuperando all’attivo somme di denaro destinate ad essere successivamente ripartite tra tutti i creditori secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione, ovvero proporzionalmente, in caso di incapienza del patrimonio del fallito.

Il punto decisivo e’ dunque stabilire, in primo luogo, se i pagamenti imposti a (OMISSIS) s.p.a. e ricevuti da (OMISSIS) s.p.a. nel periodo sospetto possano ritenersi esenti da revocatoria in forza di una disposizione normativa di (piu’ o meno esplicita) deroga alla L. Fall., articolo 67, comma 2; la risposta a tale quesito risulta negativa sulla base delle stesse allegazioni di parte, non potendo certo risiedere nell’articolo 802 cod. nav. vigente all’epoca dei fatti, il quale si limitava a condizionare l’autorizzazione alla partenza dell’aeromobile – tra l’altro – all’avvenuto pagamento delle tasse e diritti aeroportuali (“Art. 802 (Autorizzazione alla partenza).

Il direttore dell’aeroporto non puo’ autorizzare la partenza dell’aeromobile se l’esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, nonche’ dalle norme sanitarie e doganali, e se non hanno provveduto al pagamento delle tasse e dei diritti dovuti”); norma cui faceva eco l’articolo 699 cod. nav., che specularmente condizionava l’esercizio dei diritti dei vettori al “rispetto delle condizioni per l’uso degli aeroporti”.

Ne’, in secondo luogo, emerge aliunde una “obbligatorieta’” delle prestazioni del gestore aeroportuale da cui possa scaturire, in astratto, la non revocabilita’ dei pagamenti, stante la rilevata insussistenza di un diritto del vettore all’erogazione dei servizi senza il preventivo pagamento di diritti e tasse aeroportuali, pacificamente ritenuti “essenziali per l’esercizio stesso della navigazione aerea e per la sicurezza del sistema aeroportuale” (come si legge nella sentenza impugnata); in concreto risulta poi evidente che (OMISSIS) s.p.a. ha suscitato l’intervento dell’E.N.A.C. e, proprio sulla base del conclamato stato di insolvenza di (OMISSIS) s.p.a., ha ottenuto l’imposizione del pagamento anticipato dei corrispettivi a carico del vettore gia’ inadempiente.

Dagli atti di causa emerge infatti, incontestatamente, che: “alla data del 30 settembre 2002 (OMISSIS) s.p.a. aveva gia’ maturato nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. un debito di complessivi Euro 1.368.533,37”, di cui quest’ultima aveva formalmente intimato il pagamento nell’ottobre del 2002, minacciando l’applicazione dell’articolo 802 cod. nav. (pag. 25 del controricorso); successivamente, falliti i molteplici piani di rientro del debito, (OMISSIS) s.p.a. aveva investito ai sensi dell’articolo 802 cod. nav. l’E.N.A.C., che in data 18/06/2003 aveva segnalato al vettore, a fronte dei suoi consistenti e persistenti inadempimenti, che l’autorizzazione alla partenza dei suoi aeromobili sarebbe stata subordinata alla “conferma dell’avvenuto pagamento delle tasse e diritti aeroportuali riferiti ai voli in argomento” (pag. 18-19 del ricorso, con riferimento al doc. n. 2 del fascicolo di’ primo grado); da allora, e per circa un anno (fino a giugno 2004), il gestore aeroportuale ha poi continuato a pretendere il pagamento anticipato dei servizi erogati al vettore, nonostante il suo palese stato di decozione (esteso a tutte le societa’ del ” (OMISSIS)”).

Puo’ dunque concludersi che, ferma l’assenza di ipotesi normative di esenzione dalla revocatoria, se al vettore insolvente non fosse stato imposto il pagamento anticipato dei corrispettivi, questi certamente non avrebbe continuato a fruire delle prestazioni del gestore aeroportuale, il quale si e’ cosi’ avvantaggiato a discapito degli altri creditori; ne’ rileva (salvo eventuali profili di rivalsa) che il provvedimento sia stato adottato dall’E.N.A.C., su richiesta dello stesso gestore aeroportuale, restando comunque quest’ultimo il beneficiario dei pagamenti revocati.

Anche l’eccezione di aver fatto incolpevole affidamento, ai fini della scientia decoctionis, sul provvedimento adottato dall’E.N.A.C. quale Autorita’ di vigilanza e regolamentazione del sistema dell’aviazione civile che ai sensi del Reg. (CEE) n. 2407/92 aveva anche il compito di verificare la solvibilita’ dei vettori – non ha pregio, avendo la Corte d’appello esaustivamente accertato, conformemente al giudice di primo grado, che (OMISSIS) s.p.a. “era pienamente e direttamente consapevole del risalente stato di decozione della sua debitrice e dell’intero gruppo di appartenenza”, sulla base di “plurime, convergenti emergenze istruttorie… quali: il mancato sistematico rispetto dei plurimi piani di rientro concordati, la denuncia operata dalla ADR all’ENAC, ai sensi dell’articolo 802 del codice di navigazione, di altra societa’ del gruppo, la drastica e repentina modifica dei termini di pagamento imposti” (cui si aggiungono le ulteriori circostanze di fatto riportate a pag. 25-29 del controricorso).

Sotto altro profilo la censura veicolata dal secondo motivo risulta altresi’ inammissibile, laddove volta ad ottenere una rivisitazione delle emergenze istruttorie ed una rivalutazione delle prove che non e’ certamente consentita in sede di legittimita’, spettando in via esclusiva al giudice del merito (ex plurimis, Cass. n. 19547 del 2017, n. 962 del 2015, n. 26860 del 2014; Cass. Sez. U. n. 7931 del 2013).

Il terzo motivo e’ assorbito dal rigetto dei primi due mezzi; invero, quand’anche fondato, il pagamento di Euro 70.000,00 del 25/06/2004 resterebbe travolto, come gli altri pagamenti, dalle considerazioni svolte in punto di revocabilita’ ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 2 (piuttosto che dell’articolo 64).

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.