Gli articoli 703, 704 e 705 c.p.c. delineano i profili processuali dell’azione di spoglio e dall’azione di manutenzione; essi disciplinano il procedimento possessorio come un rito sommario, che costituisce una figura intermedia tra il processo di merito a cognizione piena ed il processo puramente cautelare. Le ragioni di urgenza, che sono proprie della tutela della situazione possessoria, comportano l’articolazione del giudizio in due fasi, di cui la prima culmina con l’adozione di un interdetto cautelare e provvisorio, che deve essere poi confermato o revocato nella sentenza finale. L’attuale disciplina del procedimento possessorio, dettata dall’articolo 703 c.p.c., come modificato nel comma 2 ed integrato con un comma 3 ed un comma 4 dal Decreto Legge n. 35 del 2005, conv. in L. n. 80 del 2005, dispone che, soltanto se richiesto con apposita nuova istanza dalla parte interessata, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento finale della fase interdittale (di accoglimento o di rigetto), il giudizio prosegua per il merito, il quale diviene, pertanto, prolungamento eventuale e non automatico. Il ricorso introduttivo e’, peraltro, atto unico capace di instaurare entrambe le fasi del procedimento, mentre l’istanza di fissazione dell’udienza di trattazione della causa, a norma dell’articolo 183 c.p.c., rivela natura di mero impulso endoprocessuale. La forma del ricorso al giudice consente, in particolare, una maggior speditezza nella procedura ed una piu’ rapida emissione dei provvedimenti urgenti. Tale forma non e’ pero’ richiesta a pena di nullita’ del procedimento possessorio, potendo questo instaurarsi anche con citazione, nel qual caso rimane esclusa soltanto la possibilita’ di emanazione dei provvedimenti interinali inaudita altera parte.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23559

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 27670-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, C/O STUDIO (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1808/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1808/2013 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 27 dicembre 2013.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380-bis 1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

La Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardivita’ l’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso depositato il 16 novembre 2012 contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Vibo Valentia, che aveva accolto la domanda possessoria avanzata il 29 ottobre 2008 dalla (OMISSIS) s.r.l., avente ad oggetto l’ordine di ripristino di un muro di confine fra i limitrofi fondi delle parti in Bivona di Vibo Valentia. La sentenza del Tribunale, pubblicata il 13 settembre 2012, era poi stata notificata a ciascuno dei convenuti il 17 ottobre 2012. Il ricorso in appello venne notificato il 13 dicembre 2012 (cosi’ da correggersi l’erronea indicazione in sentenza della data “13.12.2013”) con consegna di copia all’ufficiale giudiziario. La Corte di Catanzaro, ritenuto applicabile il rito ordinario, ed avendo percio’ riguardo ai fini della tempestivita’ dell’impugnazione al momento della notifica dell’atto di appello, dichiaro’ inammissibile il gravame.

Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 325, 703, 434 e 342 c.p.c.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del principio giurisprudenziale di ultrattivita’ del rito.

Va premesso che il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ stato notificato alla sola (OMISSIS) s.r.l., e non anche agli altri convenuti in sede possessoria, nonche’ appellanti, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Va allora ribadito che nel procedimento possessorio non si ha litisconsorzio necessario tra gli autori dello spoglio o della molestia (a meno che la reintegrazione o la manutenzione del possesso non comportino la necessita’ del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un’opera di proprieta’ o nel possesso di piu’ persone), essendo ciascuno di loro chiamato a rispondere personalmente del proprio comportamento illecito, secondo il principio di cui all’articolo 2055 c.c. Pertanto, non avendo la causa carattere di inscindibilita’, non trova applicazione in sede di impugnazione la disposizione dell’articolo 331 c.p.c., relativa alla necessita’ di integrazione del contraddittorio, nei confronti degli autori della molestia o dello spoglio pretermessi (cfr. Cass. Sez. 2, 26/10/1994, n. 8773).

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano infondati.

Gli articoli 703, 704 e 705 c.p.c. delineano i profili processuali dell’azione di spoglio e dall’azione di manutenzione; essi disciplinano il procedimento possessorio come un rito sommario, che costituisce una figura intermedia tra il processo di merito a cognizione piena ed il processo puramente cautelare. Le ragioni di urgenza, che sono proprie della tutela della situazione possessoria, comportano l’articolazione del giudizio in due fasi, di cui la prima culmina con l’adozione di un interdetto cautelare e provvisorio, che deve essere poi confermato o revocato nella sentenza finale. L’attuale disciplina del procedimento possessorio, dettata dall’articolo 703 c.p.c., come modificato nel comma 2 ed integrato con un comma 3 ed un comma 4 dal Decreto Legge n. 35 del 2005, conv. in L. n. 80 del 2005, dispone che, soltanto se richiesto con apposita nuova istanza dalla parte interessata, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento finale della fase interdittale (di accoglimento o di rigetto), il giudizio prosegua per il merito, il quale diviene, pertanto, prolungamento eventuale e non automatico. Il ricorso introduttivo e’, peraltro, atto unico capace di instaurare entrambe le fasi del procedimento, mentre l’istanza di fissazione dell’udienza di trattazione della causa, a norma dell’articolo 183 c.p.c., rivela natura di mero impulso endoprocessuale (Cass. Sez. 2, 26/03/2012, n. 4845).

La forma del ricorso al giudice consente, in particolare, una maggior speditezza nella procedura ed una piu’ rapida emissione dei provvedimenti urgenti.

Tale forma non e’ pero’ richiesta a pena di nullita’ del procedimento possessorio, potendo questo instaurarsi anche con citazione, nel qual caso rimane esclusa soltanto la possibilita’ di emanazione dei provvedimenti interinali inaudita altera parte (Cass. Sez. 2, 04/02/1988, n. 1122).

Il vigente articolo 703 c.p.c., comma 4, rimette, invece, all’iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all’emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme delle cognizione piena.

Di tal che, nel sistema attuale, la tutela possessoria puo’ arrestarsi alla fase sommaria e all’ordinanza che la conclude, oppure proseguire con l’eventuale fase a cognizione piena, e giungere fino alla sentenza di merito, la quale resta percio’ soggetta agli ordinari mezzi d’impugnazione.

Proprio perche’ la pronuncia resa all’esito della fase di trattazione del merito del procedimento possessorio si svolge nelle forme di un ordinario giudizio contenzioso, essa e’ impugnabile con l’appello, che va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione, in conformita’ alla regola generale di cui all’articolo 342 c.p.c., sicche’ la tempestivita’ del gravame va verificata in base alla data di notifica dell’atto.

Ove, pertanto, l’appello avverso la sentenza che abbia accolto e rigettato la domanda possessoria sia erroneamente proposta con ricorso, per stabilirne la tempestivita’, ai sensi degli articoli 325 e 327 c.p.c., occorre aver riguardo, come nella specie fatto dalla Corte d’Appello di Catanzaro, non alla data di deposito di quest’ultimo, ma alla data in cui esso risulti notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza.

Non rileva nel caso in esame il principio di ultrattivita’ del rito, invocato dalla ricorrente, giacche’ esso postula che, in caso di erronea scelta dello stesso, non corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee.

Poiche’ il giudizio di primo grado per il merito possessorio davanti al Tribunale di Vibo Valentia si era invece correttamente svolto con il rito ordinario, l’appello doveva altrettanto correttamente essere proposto con citazione e non con ricorso, ovvero comunque notificato entro il termine breve di trenta giorni ex articolo 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza eseguita il 17 ottobre 2012, rivelandosi dunque tardivo l’appello notificato il 13 dicembre 2012.

Il ricorso va percio’ rigettato. La ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.