l’articolo 147, L.Fall., comma 5, trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa e’, in realta’, riferibile ad una societa’ di fatto tra il fallito ed uno o piu’ soci occulti, ma, in virtu’ di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio gia’ fallito sia una societa’, anche di capitali, che partecipi, con altre societa’ o persone fisiche, ad una societa’ di persone (cd. supersocieta’ di fatto) – non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento la cui sussistenza, pero’, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che dev’essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole societa’ perseguano, invece, l’interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all’esistenza della supersocieta’ di fatto e, viceversa, a favore dell’esistenza della “holding” di fatto, nei cui confronti il curatore potra’ eventualmente agire in responsabilita’ e che potra’ essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l’insolvenza a richiesta di un creditore.

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Corte di Cassazione|Sezione 6 1|Civile|Ordinanza|11 giugno 2019| n. 15620

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25692-2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, tutte in persona dell’amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

FALL. (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore, FALL. DELLA SOCIETA’ DI FATTO COSTITUITA DA (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, in persona del curatore,

e

FALL. (OMISSIS) SRL, FALL. (OMISSIS) SRL, FALL. (OMISSIS) SRL, FALL. (OMISSIS) SRL, in persona del curatore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1419/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 26.09.2017, pronunciata sul reclamo proposto dalle societa’ (OMISSIS) srl, (OMISSIS) srl, (OMISSIS) asrl, (OMISSIS) srl, ha respinto il reclamo e confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato, su istanza della curatela del fallimento (OMISSIS) S.r.l., il fallimento della societa’ di fatto costituita dalla stessa (OMISSIS) S.r.l. e dalle societa’ (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., con estensione del fallimento alle societa’ stesse, ex articolo 147 L. Fall., in quanto socie illimitatamente responsabili della stessa societa’ di fatto.

Con il reclamo ex articolo 18 L. Fall., le societa’ dichiarate fallite avevano lamentato la violazione del Decreto Legge n. 189 del 2016, articolo 49 comma 3, in combinato disposto con il Decreto Legge n. 205 del 2016 e l’ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto, stante la mancata sospensione d’ufficio della procedura prefallimentare fino alla data del 31.03.2017, nonche’ l’erroneo apprezzamento, in fatto e in diritto, dell’esistenza della “super societa’ di fatto” ritenuta dal Tribunale.

La Corte territoriale ha ritenuto infondate le doglianze circa la ritenuta esistenza della super societa’ di fatto e circa i presupposti per la decretoria di fallimento, alla luce dello stato di decozione delle societa’ reclamanti.

Avverso la suddetta sentenza, le quattro societa’ propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione, del Fallimento della societa’ di fatto costituita tra la (OMISSIS) srl, l'(OMISSIS) srl, l'(OMISSIS) srl” l'(OMISSIS) srl ed (OMISSIS) e del Fallimento di queste ultime quattro societa’ (che resistono con controricorso). Le ricorrenti hanno depositato memoria.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le ricorrenti lamentano, con il primo motivo, sia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del Decreto Legge n. 189 del 2016, articolo 49, comma 9 ter, come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 8 del 2017, articolo 17, sia “l’omessa motivazione”, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine al rigetto, da parte della Corte d’Appello, della doglianza relativa alla violazione del Decreto Legge n. 189 del 2016, stesso articolo 49, comma 9 ter, per non aver il Tribunale di Macerata sospeso le attivita’ giudiziali nei periodi di sospensione obbligatoria per legge, in particolare per avere tenuto udienze prefallimentari (in data 21 febbraio 2017 e 7 marzo 2017), in assenza dei debitori – pur regolarmente informati (come si evince dalla sentenza impugnata)-, in presenza di una causa di sospensione del procedimento ope legis; con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 147 L. Fall., in relazione alla ritenuta sussistenza della super societa’ di fatto, tra societa’ di capitali.

2. Il primo motivo e’ infondato.

E’ vero che il Decreto Legge n. 189 del 2016, articolo 49, comma 9 ter (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”), come modificato ed integrato dal Decreto Legge n. 8 del 2017, articolo 17, prescrive la sospensione delle attivita’ ed il rinvio delle udienze per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, tuttavia la statuizione ha come destinatari i soggetti “che erano residenti o avevano sede nei Comuni di (OMISSIS)” (“Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di (OMISSIS), il rinvio d’ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonche’ il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l’esercizio dei diritti e fa colta’ delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all’ufficio giudiziario interessato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inagibilita’ del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda”;

con il Decreto Legge n. 18 del 2017, si e’ stabilito che ” Se la dichiarazione di cui al Decreto Legge n. 189 del 2016, articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, non e’ presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017″).

Nel caso in esame, le societa’ dichiarate fallite, quali socie illimitatamente responsabili, in estensione a quello della super societa’ di fatto, e ricorrenti, giusta visura camerale in atti, hanno tutte sede legale in Roma e, pertanto, la normativa richiamata non risulta applicabile, non avendo sede legale nei Comuni ricompresi nell’elenco.

Quanto alla doglianza sull’omessa motivazione, non si verte in tema di omesso esame di un fatto storico decisivo, quanto di omessa esplicita motivazione su questione giuridica o meglio su motivo di reclamo, in ordine alla mancata sospensione, da parte del Tribunale fallimentare, delle attivita’ giudiziali ai sensi del Decreto Legge n. 189 del 2016, articolo 49, comma 9 ter, sino al 31/3/2017, implicitamente respinta, avendo la Corte d’appello deciso la questione di merito, relativa alla sussistenza o meno di una societa’ di fatto.

Ora, questa Corte ha gia’ chiarito che “non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo” (Cass. 5351/2007; Cass. 29191/2017; Cass. 20718/2018).

Ne’ le ricorrenti (che non hanno lamentato di non avere ricevuto la notifica dell’istanza e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare) deducono un’autonoma doglianza circa la competenza del Tribunale fallimentare o meglio circa il rigetto da parte della Corte d’appello della relativa censura mossa alla statuizione di primo grado. Peraltro, non risulta che la supersocieta’ di fatto abbia reclamato la sentenza dichiarativa di fallimento.

In memoria, si assume che le societa’ ricorrenti avrebbero, in realta’, sede effettiva ed operativa in (OMISSIS), ma la doglianza implica un accertamento in fatto, inammissibile in questa sede.

3. La seconda censura e’ inammissibile.

Con riferimento all’esistenza o meno della super societa’ di fatto in ipotesi esistente tra la (OMISSIS) S.r.l. e le societa’ ricorrenti, deve rilevarsi che la Corte d’Appello ha analiticamente trattato la questione e la motivazione fornita non risulta essere inficiata da vizi di tipo logico o giuridico.

Invero, la Corte territoriale ha ribadito la correttezza del ragionamento del giudice di primo grado, in ordine all’esistenza di una societa’ di fatto tra le societa’ di capitali, desunta dalla comune sottoscrizione con il Comune di (OMISSIS) della convenzione del 24/3/2010, ad opera del legale rappresentante, il medesimo soggetto per tutte e quattro le societa’, la complessiva univocita’ dell’affare (un intervento edificatorio relativo al piano casa di (OMISSIS), il comune rilascio di polizza fideiussoria e le comuni obbligazioni di realizzare congiuntamente le opere di urbanizzazione e di cedere gratuitamente al Comune le opere oggetto di urbanizzazione, l’acquisto, in pari data, di tutte le aree, inizialmente oggetto di un contratto preliminare concluso dalla sola (OMISSIS), la unicita’ della compagine sociale (con lo stesso organo amministrativo ed identico oggetto sociale), una lettera del luglio 2002, con la quale il legale rappresentante della (OMISSIS) conferiva incarico ad un professionista anche in relazione ad aree che sarebbero state acquistate da altre societa’, finanziamenti, con garanzia di ipoteca, ad opera della (OMISSIS), in favore delle altre tre societa’.

Questa Corte ha gia’ chiarito (Cass. 10507/2016) che “l’articolo 147, L.Fall., comma 5, trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa e’, in realta’, riferibile ad una societa’ di fatto tra il fallito ed uno o piu’ soci occulti, ma, in virtu’ di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio gia’ fallito sia una societa’, anche di capitali, che partecipi, con altre societa’ o persone fisiche, ad una societa’ di persone (cd. supersocieta’ di fatto) – non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento la cui sussistenza, pero’, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che dev’essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole societa’ perseguano, invece, l’interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all’esistenza della supersocieta’ di fatto e, viceversa, a favore dell’esistenza della “holding” di fatto, nei cui confronti il curatore potra’ eventualmente agire in responsabilita’ e che potra’ essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l’insolvenza a richiesta di un creditore”.

Ancora, si e’ precisato (Cass. 12120/2016) che “accertata l’esistenza di una societa’ di fatto insolvente della quale uno o piu’ soci illimitatamente responsabili siano costituiti da societa’ a responsabilita’ limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza ex lege prevista dalla L. Fall., articolo 147, comma 1, senza necessita’ dell’accertamento della loro specifica insolvenza”.

Premesso che le societa’ ricorrenti sono state dichiarate fallite in estensione del fallimento dichiarato della supersocieta’ di fatto ritenuta esistente tra la (OMISSIS) e le Immobiliari (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), le ricorrenti si limitano ad affermare l’errata valutazione da parte della Corte del merito del complesso degli elementi probatori acquisiti, in ordine all’esistenza della supersocieta’ di fatto, attesa la asserita non sindacabilita’ della decisione del socio di maggioranza (la (OMISSIS)) di attuare l’intervento edilizio nel Comune di (OMISSIS) attraverso l’apporto di piu’ societa’, del tutto distinte, senza pero’ specificare quali risultanze probatorie decisive siano state in concreto travisate, ne’ indicare le specifiche ragioni che avrebbero dovuto condurre ad una loro diversa interpretazione.

In ogni caso, necessitando le doglianze dei ricorrenti di accertamenti di tipo fattuale, gia’ effettuati dal giudice del merito, e notoriamente preclusi a questa Corte, il motivo risulta inammissibile.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, in solido, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.