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l’articolo 1588 c.c., ove sancisce che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa del deterioramento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che, a tal fine, occorre che la causa del sinistro sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 26 settembre 2018, n. 22823
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5334/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1225/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO IN FATTO
(OMISSIS), con ricorso notificato il 15/02/2017 per via telematica, ricorre avverso la pronuncia della Corte d’appello di Bologna n. 1225/2016, pubblicata in data 15 luglio 2016, pronunciata nell’appello promosso da (OMISSIS) nei suoi confronti.
La controversia trae origine da un allagamento intervenuto nel mese di (OMISSIS) all’interno della villa di (OMISSIS) locata dalla ricorrente (OMISSIS) all’intimato (OMISSIS), avvenuto in un periodo di sua assenza, da cui derivava un serio danneggiamento alle strutture e al mobilio interni. Nel giudizio di primo grado, avviato dalla ricorrente, dopo l’acquisizione di una CTU, era stata riconosciuta la responsabilita’ del conduttore ai sensi dell’articolo 1588 c.c., mentre nel giudizio di appello il Giudice aveva ritenuto sussistere gli elementi di prova idonei a superare la presunzione di responsabilita’ del conduttore.
Il ricorso per cassazione inoltrato dalla parte appellante, locatrice rimasta soccombente, e’ affidato a quattro motivi. La parte intimata ha resistito notificando controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla norma di cui all’articolo 1588 c.c..
1.1. Il motivo e’ fondato.
1.2. Come piu’ volte affermato da questa Corte di legittimita’, secondo l’articolo 1588 c.c., ove sancisce che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa del deterioramento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che, a tal fine, occorre che la causa del sinistro sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore. In questo senso si e’ pronunciata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15721 del 2015Cass. n. 11972 del 2010, ma gia’ Cass. n. 2250 del 2007, Cass. n. 17429 del 2006, Cass. n. 15818 e 20357 del 2005, Cass. n. 16762 del 2002, con pronunce che hanno posto in rilievo che la presunzione di colpa puo’ essere superata solo dalla prova di non imputabilita’ del fatto al conduttore: in difetto di simile dimostrazione, le conseguenze negative riconducibili alla causa sconosciuta rimangono a suo carico.
1.3. Nello sviluppo degli argomenti esposti nella parte motiva, la Corte d’appello e’ partita dal presupposto, errato, che la causa sconosciuta del danneggiamento non e’ a carico del conduttore; inoltre, nella descrizione delle risultanze probatorie, non si da’ conto dell’acquisizione di una prova piena e completa della estraneita’ del conduttore ai fatti, ma di una presunzione di probabilita’ e imprevedibilita’ dell’evento occorso, verosimilmente riconducibile alla rottura di un flessibile di un sanitario del bagno, prontamente sostituito dalla proprietaria dell’immobile locato intervenuta nell’immediatezza sul luogo, stante l’assenza del conduttore. In particolare, la Corte d’appello ha considerato sufficiente che il convenuto opponesse che il suddetto evento, con tutta probabilita’, sia stato causa di un vizio occulto e non prevedibile degli impianti di un sanitario, ma e’ lo stesso giudice di seconde cure che ha ritenuto che non vi sia una prova certa di tale assunto e che il CTU ha rilevato di non avere riscontrato rotture di tubazioni idriche o di scarico del fabbricato, potendo la causa ipoteticamente ricondursi sia alla rottura del flessibile del sanitario, sia a un rubinetto lasciato aperto.
1.4. Sotto il profilo giuridico la Corte di merito avrebbe dovuto svolgere considerazioni diverse, alla luce dei criteri sopra indicati, ai fini della valutazione della causa esimente prospettata dal conduttore, sulla base del materiale probatorio acquisito e in relazione alle circostanze concrete rilevanti ai fini del decidere, trattandosi di un rapporto contrattuale in cui occorre anche delineare quali siano gli obblighi di conservazione e di manutenzione di un bene immobile, concesso in locazione, di cui il conduttore mantiene, per molti aspetti, anche l’obbligo di custodia e di manutenzione ex articolo 2051 c.c..
1.5. Pertanto il ricorso viene accolto con rinvio alla Corte d’appello affinche’ giudichi, in diversa composizione, alla luce dei suddetti principi di diritto.
2. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, resta assorbito l’esame del secondo, terzo e quarto motivo (con i quali la ricorrente locatrice censura la sentenza impugnata “con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’articolo 2702 c.c. e articolo 215 c.p.; per violazione dell’articolo 2697 c.p.c., in riferimento all’articolo 1588 c.c.; per violazione delle norme di legge sull’ammissibilita’ delle prove con riferimento agli articoli 115 e 183 c.p.c.).
3. In accoglimento del primo motivo, cassa e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese con assorbimento, degli ulteriori motivi.
P.Q.M.
1. In accoglimento del primo motivo, cassa e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese, con assorbimento, degli ulteriori motivi.