l’articolo 2051 c.c., che prevede una forma di responsabilita’ sostanzialmente oggettiva, implicante, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal quale questo collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ai fini dell’esonero da responsabilita’ della P.A., l’onere della prova del caso fortuito da parte del custode, ossia della stessa Amministrazione Pubblica.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 5 marzo 2019, n. 6326
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 0345/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso l’AVVOCATO (OMISSIS) e rappresentato e difeso dall’AVVOCATO (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO, in persona del Sindaco in carica, domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria Civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATO (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso per cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2952 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 26/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE;
udito il P.M., nella persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti;
udito l’AVVOCATO (OMISSIS);
udito l’AVVOCATO (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) impugna per cassazione, a seguito di ordinanza declaratoria di inammissibilita’ dell’appello pronunciata dalla Corte di appello di Milano, la sentenza del Tribunale di Monza, di rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta dal proprio ciclomotore su strada, ingombra di sabbia ed altri detriti, sita nel Comune di (OMISSIS).
La sentenza e’ censurata con tre motivi.
Il primo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 2051, 2043, 2697 e 2729 c.c., con riferimento agli articoli 115 e 116 c.p.c., censura la pronuncia del Tribunale per erronea valutazione delle risultanze di causa, con riferimento alla ipotesi di responsabilita’ per cose in custodia.
Il secondo mezzo, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 112 c.p.c., all’articolo 2043 c.c. ed all’articolo 161 c.p.c., impugna la sentenza di merito per omessa pronuncia sulla domanda subordinata spiegata ai sensi dell’articolo 2043 c.c..
Il terzo motivo e’ proposto parimenti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento agli articoli 2051, 2043 e 1227 c.c., ed all’articoli 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., per avere il Tribunale addossato integralmente la colpa dell’accaduto al soggetto vittima dell’incidente.
Resiste con controricorso il Comune di Bovisio Masciago.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’onere di indicazione dei punti salienti dei motivi di appello e delle parti principali dell’ordinanza di inammissibilita’ dell’impugnazione (conformemente a Cass. n. 10722 del 15/05/2014 Rv. 630702-01 e n. 08942 del 17/04/2014 Rv. 630332-01) e’ stato adeguatamente adempiuto dalla difesa del (OMISSIS), che ha, alla pag. 5 del proprio ricorso per cassazione, enumerato ed illustrato, seppur sinteticamente, i primi ed evidenziato le ragioni addotte dalla Corte territoriale per pervenire alla statuizione di inammissibilita’.
Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
La sentenza del Tribunale di Monza ha ritenuto applicabile l’articolo 2051 c.c., in tema di responsabilita’ di cose in custodia, affermando quindi che sul Comune di Bovisio Masciago ricadeva l’obbligo di provvedere alla manutenzione della strada percorsa da (OMISSIS), in ora notturna, a bordo del suo ciclomotore, del quale perdeva il controllo, ma ha affermato, al fine di escludere la responsabilita’ dell’ente pubblico territoriale, che fosse circostanza nota, e tanto risultava anche dalle allegazioni di parte attorea e dalle deposizioni testimoniali, che in quel tratto di strada vi era ghiaia e comunque detriti.
La sentenza del primo giudice ha quindi ritenuto non credibile la prospettazione di (OMISSIS) di mancata conoscenza (o ignoranza) della situazione di pericolo, ritenendo che egli dovese essere a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto era solito percorrere quel tratto di strada poiche’ vicino alla casa dei genitori, dove egli all’epoca risiedeva.
La motivazione del Tribunale ritiene, altresi’ non credibile la prospettazione dell’attore in primo grado “anche volendosi considerare la carenza di illuminazione e la mancanza di segnaletica stradale, essendo questi elementi che potrebbe semmai invocare chi non e’ edotto della sistematica presenza di sabbia e ghiaia su di un certo tratto di strada, ma non certo da chi ne e’ consapevole e, percio’, per poter scorgere detto materiale sdrucciolevole, non ha bisogno della predisposizione di una illuminazione di particolare intensita’ o di essere avvisato da appositi segnali stradali del pericolo cui va incontro”.
La sentenza, tuttavia, sul punto, non applica adeguatamente l’articolo 2051 c.c., che prevede una forma di responsabilita’ sostanzialmente oggettiva, implicante, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal quale questo collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ai fini dell’esonero da responsabilita’ della P.A., l’onere della prova del caso fortuito da parte del custode, ossia della stessa Amministrazione Pubblica (si veda, di recente Cass. n. 06703 del 19/03/2018 e n. 7805 del 27/03/2017, con specifico riferimento alla P.A. ed all’obbligo di mantenere sgombra e pulita la strada, anche nel caso di sversamento di olio, ed ancora la piu’ risalente Cass. n. 15042 del 06/06/2008).
Nel caso di specie la prova liberatoria del caso fortuito, della quale e’ onerata la parte pubblica, non risulta in alcun modo menzionata dalla sentenza impugnata, che si e’ limitata a dare per scontata la conoscenza da parte della vittima della consapevolezza della situazione di pericolo (o quanto meno della sua conoscibilita’), ma non si e’ fatta carico di indagare quanto il Comune di Bovisio Masciago avesse fatto, per quanto in suo potere, per rimuoverla o ridurne l’incidenza, in tal modo addossando in concreto, con un’inversione inammissibile dell’onere probatorio, e non facendo corretta applicazione delle norme in tema di presunzioni, la prova dell’insussistenza della colpa sul danneggiato.
La sentenza del Tribunale qui impugnata ha, in definitiva, ritenuto insussistente qualsivoglia onere probatorio del fortuito a carico del Comune di Bovisio Masciago.
Il primo motivo di ricorso e’, pertanto, accolto.
L’accoglimento del primo mezzo comporta l’assorbimento dei due restanti.
La sentenza impugnata deve essere cassata e, non sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, la causa rinviata, in applicazione dell’articolo 383 c.p.c., comma 4, alla Corte di appello di Milano, ossia al giudice che avrebbe dovuto pronunciarsi sull’appello, senza vincolo di diversa composizione, tanto non essendo previsto dalla norma applicata trattandosi di rinvio meramente restitutorio, che la decidera’ adeguandosi a quanto statuito.
Al giudice del rinvio e’ demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.