in tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinativo dell’acquisto della titolarita’ dell’immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, e’ quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiche’ solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprieta’ dell’alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell’ente erogatore), mentre la semplice qualita’ di socio, e la correlata “prenotazione”, in tale veste, dell’alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della “communio incidens” familiare.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|9 settembre 2019| n. 22458
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALISI Antonino – Presidente
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20932-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 296/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 06/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbimento del secondo;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS) per la ricorrente, e l’Avvocato (OMISSIS) per il controricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno (OMISSIS) e (OMISSIS), affinche’ fosse accertato che il preliminare di compravendita concluso dal primo con la seconda, con scrittura privata del 29 giugno 1998, era stato stipulato anche in nome e per conto dell’attrice, coniugata con il promissario acquirente in regime di comunione legale, con conseguente ordine al Conservatore di disporre la trascrizione della sentenza.
Nella resistenza del convenuto, il Tribunale rigettava la domanda con la sentenza n. 2014 del 2008, ravvisando la carenza di legittimazione attiva dell’attrice, atteso che i diritti di credito nascenti dal preliminare di vendita concluso da uno solo dei coniugi non rientrano nella comunione legale.
Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS) istando altresi’ per l’adozione della pronuncia costituiva ex articolo 2932 c.c., laddove il (OMISSIS) proponeva appello incidentale lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda di cessazione della materia del contendere, atteso che nelle more il bene compromesso in vendita era stato alienato ad un terzo soggetto.
La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 296 del 6 giugno 2016 rigettava il gravame.
Dopo aver precisato che le domande da delibare erano unicamente quelle oggetto dell’atto di citazione, essendo le altre successivamente proposte inammissibili, come appunto rilevato dal Tribunale alla pag. 4 della motivazione, senza che tale statuizione fosse stata oggetto di specifico gravame, riteneva che la critica mossa dall’appellante principale non potesse essere accolta.
A tal fine richiamava la costante giurisprudenza di legittimita’ che, nel corso degli anni, aveva ribadito l’esclusione dal novero dei beni suscettibili di ricadere in comunione legale il diritto di credito scaturente dalla conclusione di un preliminare di compravendita, dovendosi quindi escludere che il coniuge del promissario acquirente possa vantare una pretesa giuridicamente tutelata per effetto del contratto concluso dall’altro coniuge.
I precedenti richiamati attenevano a differenti ipotesi di diritto di credito, quali acquisti di diritti azionari o obbligazionari, che possono comunque esser assimilati in senso lato all’acquisto di beni, trattandosi di entita’ che hanno una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio, a differenza del diritto di credito alla stipula del definitivo.
Andava altresi’ rigettato il motivo di appello con il quale si contestava la condanna alle spese, posto che si trattava di una corretta applicazione del principio di soccombenza, nonche’ l’appello incidentale del (OMISSIS), in quanto per la cessazione della materia del contendere e’ necessario che via sia l’accordo di tutte le parti circa il verificarsi di tale evento.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi.
(OMISSIS) Amedeo ha resistito con controricorso.
(OMISSIS) non ha svolto difese in questa fase.
La Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 15720/2018 ha ritenuto opportuna la trattazione della causa alla pubblica udienza.
Il controricorrente ha depositato memorie in prossimita’ dell’udienza.
2. Il primo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 177 e 2932 c.c., contestandosi la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fossero esclusi dalla comunione legale gli eventuali diritti scaturenti a favore del coniuge in regime di comunione legale, a seguito della conclusione di un preliminare di compravendita immobiliare.
Si sollecita nella sostanza, pur nella consapevolezza dell’esistenza di una serie di precedenti di legittimita’ di segno contrario alla tesi invece sostenuta dalla ricorrente, un ripensamento di tale orientamento, al fine di estendere l’ambito dei diritti suscettibili di rientrare nella comunione legale ex articolo 177 c.c. a tutti i diritti di credito, idonei a determinare un mutamento effettivo dell’assetto patrimoniale, ed in una prospettiva di incremento della massa patrimoniale comune.
In tale ottica anche il diritto de quo dovrebbe quindi entrare a far parte della comunione legale, con la conseguente legittimazione della ricorrente ad agire per l’esecuzione in forma specifica.
Ad avviso del Collegio il motivo e’ privo di fondamento, avendo i giudici di merito deciso la controversia conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte, senza che le ragioni addotte dalla ricorrente, e peraltro poste a fondamento dell’atto di appello (e sulle quali la sentenza gravata ha avuto ampiamente modo di diffondersi, corredando la soluzione negativa con ampi ed appropriati riferimenti giurisprudenziali), e senza che quindi sia dato ravvisare validi argomenti per discostarsi dalla stessa.
Peraltro, ed in epoca successiva alla pronuncia della sentenza oggi impugnata, questa Corte ha avuto modo di ritornare sulla questione, e sebbene in relazione alla questione concernente l’acquisto dell’immobile avvenuto in epoca successiva alla cessazione del regime di comunione legale, ma sulla base di un preliminare di compravendita concluso nella vigenza della stessa comunione, ha affermato che (cfr. Cass. n. 11504/2016) la comunione legale fra i coniugi, di cui all’articolo 177 c.c., riguarda gli acquisti, cioe’ gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprieta’ della “res” o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all’acquisizione di una “res”, non sono suscettibili di cadere in comunione (v. Cass. n. 1548/2008).
In tal senso si veda da ultimo anche Cass. n. 13570/2018, secondo cui in tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinativo dell’acquisto della titolarita’ dell’immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, e’ quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiche’ solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprieta’ dell’alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell’ente erogatore), mentre la semplice qualita’ di socio, e la correlata “prenotazione”, in tale veste, dell’alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della “communio incidens” familiare.
I precedenti invocati dalla ricorrente, nella parte in cui hanno esteso il regime primario patrimoniale della famiglia anche a determinati diritti di credito, hanno sempre avuto cura di ribadire la natura peculiare delle situazioni ivi contemplate, ponendo delle chiare limitazioni che non consentono di estendere la loro portata applicativa anche al diritto di credito alla stipula del definitivo.
Ne’ appare pertinente il richiamo a quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17952/2007 la quale ha affermato la sussistenza del litisconsorzio necessario per l’ipotesi affatto speculare a quella oggi in esame, in cui il preliminare veda il coniuge in regime di comunione legale come promittente venditore, e non gia’ quale promissario acquirente, poiche’ solo nel primo caso la sentenza costituitavi appare idonea a ripercuotersi, ed in maniera evidentemente pregiudizievole, anche in danno del coniuge non contraente.
Ne’ infine appaiono rilevare ai fini di una diversa decisione le modalita’ che la ricorrente sostiene essere state seguite per reperire la provvista per il pagamento del corrispettivo del preliminare, posto che, anche laddove risultassero veritiere, al piu’ rileverebbero nei rapporti interni tra i coniugi, ma non potrebbero invero incidere sul regime dettato dalla legge in tema di acquisti ex articolo 177 c.c..
3. Al rigetto del primo motivo consegue altresi’ l’evidente carenza di interesse in ordine alle doglianze di cui al secondo motivo, con il quale si denunzia la violazione degli articoli 99, 112, 113, 115, 342 e 345 c.p.c. laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione circa quanto affermato a pag. 4 dal Tribunale, in ordine alla individuazione del thema decidendum quale limitato alle sole domande espressamente contenute in citazione, sostenendosi che al contrario, sulla base di una corretta interpretazione della domanda originaria, dovesse reputarsi proposta anche la richiesta di sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. in favore della ricorrente.
Tuttavia, il rigetto del primo motivo, con la conseguente negazione dell’esistenza di un diritto scaturente dal preliminare in favore della coniuge non contraente, rende priva di qualsivoglia fondamento anche l’eventuale pretesa alla sentenza di trasferimento ex articolo 2932 c.c..
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla per le spese per l’intimata che non ha svolto attivita’ difensiva.
5. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’articolo 1 bis, stesso articolo 13.