l’ex moglie non ha diritto all’assegno divorzile se risulta provata la sua relazione stabile con un nuovo partner. E tanto proprio perché un rapporto sentimentale non meramente temporaneo ma consolidato tra la ex moglie e il nuovo compagno, pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, costituiscono i presupposti fattuali che integrano in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto, tali da giustificare il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile ed il venire meno dei doveri di solidarietà connessi al matrimonio. Per tanto ai fini della revoca dell’assegno divorzile, la convivenza “more uxorio” instaurata dall’ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l’onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all’assegno.

Corte d’Appello|Bari|Sezione 1|Civile|Sentenza|18 luglio 2023| n. 1172

Data udienza 13 giugno 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Mitola Presidente

Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere

Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Ausiliario rel./est.

ha pronunciato nel giudizio di appello iscritto al n. 1118/2021 R.G. la seguente

SENTENZA

sull’appello avverso la sentenza n. 1553/2021 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio civile iscritto al n. 2527/2017, promosso da:

(…) (c.f. (…)), rappresentata e difesa dagli avv.ti (…)

Appellante

contro

(…) (c.f. (…)), rappresentato e difeso dall’avv. (…)

APPELLATO

e con l’intervento del

PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’Appello di Bari, in persona del sost. Proc. Gen. Dott. Francesco Bretone

Il 02.08.1986 (…) e (…) contrassero matrimonio con rito concordatario. Dalla loro unione nacquero quattro figli, (…) (n, il (…)), (…) (n. il (…)), (…) (il (…)) e (…) (n. (…)).

I coniugi si separarono consensualmente alle condizioni della convenzione omologata con provvedimento del Collegio della Prima Sezione del Tribunale di Bari del 28.04.2015 e, tra le condizioni, concordarono che (…) abitasse in una porzione della casa coniugale, che i figli, (…), allora minorenni, fossero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e che il padre corrispondesse l’importo di Euro 900,00 al coniuge di cui Euro 300,00 quale assegno di mantenimento della moglie ed Euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli (Euro.150,00 ciascuno).

Dalla omologazione della separazione i coniugi non si erano più riconciliati. In data 15.02.2017 il marito propose domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo al Tribunale di Bari disporsi l’affidamento condiviso della figlia minore (…) con collocazione presso la madre, assegnarsi la casa coniugale alla moglie nell’interesse dei figli non economicamente indipendenti, porre a suo carico un contributo mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascuno) per il mantenimento della figlia minore (…) e del maggiore (…), non ancora economicamente autosufficiente, oltre il 50% delle spese straordinarie, nulla a titolo di assegno di divorzio.

Si costituiva la resistente, (…) , aderendo all’avversa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l’assegnazione in suo favore della casa coniugale con contestuale rilascio da parte del marito della porzione da lui utilizzata, confermarsi a carico del (…) un assegno mensile di mantenimento di Euro.900,00 (di cui Euro300,00 in favore della moglie e Euro 150,00 per ciascuno dei quattro figli, tutti non autosufficienti economicamente), come previsto in sede separativa, oltre il 50% di contribuzione alle spese straordinarie per i figli, nonché l’affidamento condiviso della figlia (…), unica ancora minorenne, con collocamento prevalente presso la madre.

All’udienza presidenziale del 30.06.2017, confermate le condizioni regolanti lo stato di separazione, omologate con decreto del Tribunale di Bari del 28.04.2015, ad eccezione di quelle relative all’affidamento dei figli (…) e (…) divenuti nelle more maggiorenni, stante l’indipendenza del figlio (…), poneva a carico di (…) un assegno mensile di Euro 700,00, di cui Euro 150,00 a titolo di mantenimento della moglie, Euro 300,00 (Euro 150,00 ciascuno) per i figli (…) e (…) (maggiorenni ma non economicamente indipendenti) ed Euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore (…). Il giudizio veniva istruito con interrogatorio formale e prova per testi.

Con sentenza n. 1553/2021, pubblicata il 21.04.2021, il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (…) e (…) ; dichiarava che la moglie perdesse il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio; revocava ogni statuizione relativa all’affidamento e collocamento di (…); confermava l’assegnazione della casa familiare alla resistente; dichiarava che nulla fosse dovuto a (…) a titolo di assegno divorzile; confermava l’importo statuito in sede presidenziale a carico di (…) quale contributo al mantenimento dei figli (…) e (…) e pari ad Euro 150,00 per il primo ed Euro 250,00 per la seconda ; liquidava le spese processuali in Euro.7.254,00 per compensi, oltre RFS del 15% ed accessori di legge, che poneva per metà a carico della resistente e compensava per l’altra metà.

Con ricorso in appello del 17.07.2021, (…) proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 1553/2021, pubblicata in data 21.04.2021, chiedendo, in riforma parziale della predetta sentenza del Tribunale di Bari,

1) il riconoscimento del suo diritto a percepire assegno divorzile pari a Euro 550,00 mensili;

2) l’assegnazione dell’intera villa e non solo una porzione, quale casa familiare alla sig.ra (…) in quanto convivente con i figli, per impossibilità di continuare a vivere nella stessa abitazione con una condominialità;

3) in subordine, in caso di mancata assegnazione per l’intero dell’immobile, il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno divorzile nella misura pari a Euro 850,00 mensili e prevedere i criteri di divisione delle spese anche in considerazione dell’occupazione di parte dell’immobile non solo da parte del (…) ma, in violazione della disposizione del giudice, da parte di altri soggetti terzi con consumi indifferenziati tra le parti delle forniture collegate a un solo allaccio per acqua, fogna, gas, energia elettrica;

4) conferma degli altri capi di sentenza ad eccezione della condanna alle spese.

Si costituiva in giudizio (…) il quale ha dedotto l’infondatezza ed ha concluso per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. Con nota del 03.11.2021 il Pg ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza del 22.09.2022 la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e replica.

Motivi della decisione

1.- L’appellante con il primo motivo impugna i capi n. 4 e 5 della sentenza, lamentando che il Tribunale non ha riconosciuto il suo diritto all’assegno divorzile per erronea e contraddittoria valutazione delle prove orali e per “erronea applicazione del principio di stabile e consolidata convivenza”.

La Corte osserva che il Tribunale ha rigorosamente valutato le prove orali assunte nella fase istruttoria (interrogatorio formale della (…) la quale ha confermato di avere una relazione stabile dal mese di marzo 2017 ma di non convivere con tale persona e di non avere alcuna intenzione di sposarsi; prova testimoniale del figlio , (…), che ha confermato che la madre avrebbe una relazione con un uomo e che talvolta si reca a casa dello stesso per qualche giorno ma che i due non vivono insieme; prova testimoniale del figlio, (…), che ha riferito che la madre vivrebbe ormai a casa del compagno in Salice Salentino; prova testimoniale dell’inquilino del piano seminterrato, che ha dichiarato di aver visto la (…) in compagnia del compagno fare colazione insieme e quest’ultimo fermarsi a dormire e poi la coppia andare via per l’intera settimana e rientrare solo il venerdì).

Dall’esame di tali dichiarazioni che devono ritenersi attendibili e, comunque, non contraddittorie, è emerso che la donna ha ormai una stabile e consolidata relazione affettiva che la porterebbe per alcuni giorni addirittura fuori casa e a vivere presso il nuovo compagno.

Su tale presupposto il Tribunale, seguendo la giurisprudenza di legittimità, è concorde nell’affermare che “l’ex moglie non ha diritto all’assegno divorzile se risulta provata la sua relazione stabile con un nuovo partner” (Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, n.2264). “E tanto proprio perché un rapporto sentimentale non meramente temporaneo ma consolidato tra la ex moglie e il nuovo compagno, pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, costituiscono i presupposti fattuali che integrano in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto, tali da giustificare il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile ed il venire meno dei doveri di solidarietà connessi al matrimonio”

Tale assunto deve essere però rivalutato alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che con sentenza Cass.Civ.I Sez. n. 3645 del 07.02.2023, ha statuito il principio che “Ai fini della revoca dell’assegno divorzile, la convivenza “more uxorio” instaurata dall’ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l’onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all’assegno”.

La Corte di Cassazione con pronuncia n. 14256/22 ha inoltre chiarito che “in tema di assegno divorzile, l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza “more uxorio” fa venir meno il diritto all’assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all’assegno”.

Effettuando una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dall’appellata alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, si osserva che la (…), attualmente disoccupata, non risulta avere mezzi adeguati idonei a rendersi economicamente autosufficiente o comunque non può procurarseli per le ragioni oggettive ex art. 5 co.VI L. 898/1970 per essersi sempre occupata della famiglia e dei quatto figli nel corso dei 31 anni di matrimonio ed anche successivamente, avendo svolto lavoro casalingo, circostanza mai contestata, consentendo conseguentemente al marito di rivolgere le proprie energie in campo lavorativo, contribuendo alla gestione della famiglia.

Nel caso di specie, risulta provata l’incapacità reddituale della richiedente, tale da non consentirle l’autosufficienza economica. L’appellata non risulta persona economicamente indipendente. sia per la mancanza di un lavoro, anche se ha svolto occasionalmente dopo la separazione dal coniuge lavori domestici per poche ore al mese, sia per la propria minima redditualità. Ha percepito infatti soltanto l’assegno di mantenimento che gli veniva corrisposto dal marito inizialmente pari a Euro. 300,00 al mese e successivamente, con ordinanza presidenziale del 30.06.2017, pari ad Euro. 150,00 al mese. La (…) non ha reddito autonomo, né proprietà immobiliari, non ha un titolo di studio abilitativo e/o formazione professionale, avendo conseguito solo la licenza elementare, ed é affetta, come da documentazione medica allegata del 17.05.2021, da “carcinoma papillifero multicentrico”, avendo subito intervento chirurgico per “Tiroidectomia totale” e, peraltro, ha raggiunto l’età di 57 anni, circostanze che rendono difficoltoso reperire allo stato attività lavorativa.

Di contro il signor (…), proprietario esclusivo della villa, casa coniugale che occupa per una parte, percepisce una pensione di circa Euro.1.850,00 netti mensili, percepisce il canone di locazione di una parte dell’abitazione familiare concessa in locazione a terzi (circostanza dedotta presuntivamente dalle dichiarazioni rese dal teste Curci che ha dichiarato di essere l’inquilino del piano seminterrato della villa di proprietà del (…)).

Inoltre la villa destinata a casa familiare di proprietà del (…) fu acquistata in corso di matrimonio, con la collaborazione domestica e le rinunce e i risparmi e il lavoro domestico anche dell’appellante, circostanza questa mai contestata da controparte.

Alla luce di tali elementi, pur ritenendo accertata la stabilità affettiva del rapporto con alcuni periodi di convivenza della (…) con il suo nuovo compagno, non essendo stata fornita una prova rigorosa della sussistenza di un nuovo progetto di vita della coppia dal quale discenderebbero inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e risultando provato l’apporto economico dato dalla (…) con il suo lavoro casalingo alla famiglia nel corso dei 31 anni di matrimonio quale elemento compensativo dell’assegno divorzile dedotto dall’appellante, la sentenza impugnata va riformata, riconoscendo il diritto all’assegno divorzile in favore di (…), posto a carico di (…), nella stessa misura già indicata nell’ordinanza presidenziale del 30.06.2017, pari ad Euro.150,00 al mese con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, vigendo nel periodo precedente le disposizioni dell’ordinanza presidenziale del 30.06.2017.

2.- Con il secondo motivo l’appellante chiede assegnarsi l’intera villa e non solo una porzione, quale casa familiare in quanto convivente con i figli ed essendo impossibile una condominialità con l’appellato o, in subordine riconoscere l’assegno dell’importo di Euro 850,00 mensili e prevedere criteri di divisione delle spese essendo le forniture collegate ad un solo allaccio per tutte le utenze. Per orientamento uniforme la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.

Posto che nella casa familiare convivono con la (…) i figli, maggiorenni ma non ancora autosufficienti, vi sono ragioni per assegnare alla medesima la parte dell’immobile già indicato negli accordi separativi, rimanendo invariato l’assetto organizzativo familiare, non sussistendo ragioni di un ampliamento di assegnazione di un immobile che è comunque costituito da più porzioni abitative, peraltro , locate a terzi , non rilevando la conflittualità ed i contrasti di natura condominiale tra la (…) ed il (…) e tra la (…) e terzi conduttori, dovendo applicarsi i principi di diritto comune con riferimento alle spese e rimanendo le spese ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell’immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836).

3.- La regolamentazione delle spese del presente giudizio soggiace al criterio della parziale soccombenza. Ai fini della determinazione del compenso occorre avere riguardo allo scaglione di valore indeterminabile giacché l’oggetto della controversia è costituito da rapporto matrimoniale, come tale insuscettibile di valutazione economica. Nella liquidazione si farà applicazione dei parametri forensi minimi relativi alle fase processuale effettivamente svoltasi, eccettuando, la fase istruttoria.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.- accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone a carico di (…) l’obbligo di pagamento dell’assegno di divorzio in favore di (…) nella misura di Euro. 150,00 al mese oltre adeguamento Istat secondo gli indici Foi;

2.- rigetta nel resto l’appello;

3.- compensa per metà le spese del presente grado di giudizio e condanna (…) al pagamento in favore di (…) della restante metà, che si liquida per la quota effettivamente dovuta alla parte parzialmente soccombente in complessivi Euro.2.118,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari tenutasi in data 13 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.