All’ente assicuratore che si surroga (art. 1916 cod. civ.), nei diritti spettanti all’assicurato e agisce per il rimborso delle prestazioni erogategli … spetta la svalutazione monetaria, perché la natura del credito resta di valore, non incidendo la modifica soggettiva del creditore sulla natura ex delicto della responsabilità del danneggiante.

Tribunale Milano, Sezione 6 civile Sentenza 17 gennaio 2019, n. 420

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SESTA CIVILE

Il Tribunale di Milano, sesta sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 41891 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2015

TRA

(…) S.P.A. (C.F. (…)), in persona del direttore generale rag. (…), rappresenta e difesa dall’avv. Ma.Br., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via (…), in virtù di procura generale alle liti;

ATTRICE

E

(…), (C.F. (…)), Via (…);

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: Assicurazione

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.07.2015 (…) s.p.a. ha convenuto in giudizio il sig. (…) in qualità di proprietario e conducente dell’autovettura (…) tg. (…) assicurata con l’attrice (polizza n. (…)) esponendo:

che in data 17.09.2010 il sig. (…) alla guida del veicolo (…) tg. (…) di sua proprietà percorreva la strada provinciale (…) con direzione Ischia di Castro quando, giunto in località (…), perdeva il controllo del mezzo e, finendo fuori dalla carreggiata, andava ad urtare un albero; che a seguito dell’evento la sig.ra (…), terza trasportata sul veicolo condotto dal sig. (…), riportava lesioni personali;

che la pattuglia dei Carabinieri di Ischia di Castro intervenuta sul luogo provvedeva a redigere rapporto d’incidente stradale elevando contravvenzione al sig. (…) ai sensi dell’art. 186 Cds per essersi posto alla guida del veicolo in stato di alterazione psico – fisica derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche;

che al momento dell’evento il sig. (…) era assicurato per responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo di sua proprietà con la società attrice la quale, in forza del contratto assicurativo e in conseguenza del sinistro, provvedeva a corrispondere alla sig.ra (…) per le lesioni da questa riportate in occasione del sinistro e all’INPS per le prestazioni erogate all’assistita quale indennità di malattia la somma complessiva di Euro 5.960,50;

che con raccomandata del 28.06.2013 la società attrice invitava il sig. (…) alla rifusione di quanto corrisposto in conseguenza del sinistro de quo in base alle condizioni di polizza per le quali la garanzia non è operante in caso sia accertato che il conducente si sia posto alla guida “sotto l’influsso di sostanze alcoliche”; che le successive richieste sono rimaste prive di riscontro.

Parte attrice ha quindi chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento di Euro5.960,50 oltre alla rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT ed agli interessi legali.

Il convenuto sig. (…), regolarmente citato in giudizio, non è comparso ed è stato dichiarato contumace.

Concessi i termini i termini di cui all’art. 183, VI comma c.p.c. è stata fissata l’udienza del 06.12.2016 all’esito della quale il G.I. ha disposto l’integrazione del documento n. 5. All’udienza del 20.04.2017 il G.I. ha disposto, ai sensi dell’art. 213 c.p.c., la trasmissione del rapporto di incidente stradale nonché della copia delle eventuali contravvenzioni elevate al convenuto contumace. Successivamente, in assenza di attività istruttoria, è stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni in data 07.11.2018 all’esito delle quale, subentrato un nuovo giudice, parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ridotti di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti per eventuali repliche.

Preliminarmente, considerato che parte attrice nelle conclusioni precisate ha reiterato le istanze istruttorie già formulate nella memoria istruttoria depositata in corso causa, se ne deve rilevare l’inammissibilità in quanto aventi ad oggetto circostanze suscettibili di prova documentale e in gran parte documentate.

Tanto premesso ad avviso di questo giudice la domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il sig. (…) aveva stipulato con la (…) il contratto di assicurazione per responsabilità civile auto “V. linea strada n. (…)” con decorrenza a partire dal 30.05.2010 e fino al 30.11.2010 avente ad oggetto una autovettura Citroen C2 tg. (…), dietro versamento di un premio annuo pari ad Euro 749,61 (doc. n. 5 fascicolo attoreo).

Durante la vigenza di tale contratto, e precisamente in data 17.09.2010, il sig. (…) alla guida della propria autovettura assicurata provocava un incidente la cui dinamica è stata ricostruita dagli agenti di pattuglia dei Carabinieri Legione Carabinieri Lazio Stazione di Farnese (VT) intervenuti sul luogo del sinistro (vedi comunicazione di notizia di reato con allegati verbali di sommarie informazioni, referto pronto soccorso ). In particolare dalla comunicazione di notizia di reato si legge:

“Alle ore 00,20 del 18.09.2010, la pattuglia (…) in servizio presso la staz. CC di Latera interveniva sulla S.P. Doganella (…) a seguito di un sinistro stradale.

Sul posto veniva costatato che l’autovettura Citroen C2 targata (…), condotta dal proprietario (…), sopra generalizzato, nel percorrere la S.P. Doganella con direzione di marcia Montalto di Castro – Ischia di Castro, all’uscita di una curva a sinistra, perdeva il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla sede stradale, ribaltandosi e finendo la corsa contro gli alberi sul margine della carreggiata.

Sul mezzo oltre il conducente prendeva posto la sig. (…) …che rimaneva ferita unitamente al conducente”.

Inoltre, una volta trasportati il sig. (…) e la sig.ra (…) presso l’Ospedale di Tarquinia, il personale operante inoltrava la richiesta per accertare l’eventuale tasso alcolemico e/o l’assunzione di sostanze stupefacenti e, quindi, eseguiva il relativo accertamento chimico da cui risultava un tasso di alcolemia pari a 0,9 gr/l. Venivano, quindi, redatti il verbale di identificazione ed elezione di domicilio nei confronti del sig. (…).

Dal referto del Pronto soccorso dell’Ospedale di Tarquinia emerge che alla sig.ra (…) erano stati diagnosticati “un trauma cranico con amnesia retrograda, trauma contusivo dell’emitorace destro con frattura della VI costa” i cui postumi permanenti erano stati valutati dal medico legale fiduciario della compagnia attorea nella misura del 2% di danno biologico (doc. n. 3 fascicolo attoreo).

Alla luce dell’accertato superamento del tasso alcolemico oltre il limite di 0,9 grammi e della documentazione versata in atti non vi possono essere dubbi in merito alla responsabilità del sig. (…) nella causazione del sinistro in stato di ebbrezza, come accertato dagli agenti di pattuglia dei Carabinieri Legione Carabinieri Lazio Stazione di Farnese (VT), e nella causazione dei danni alla persona come refertati al Pronto soccorso.

Nessun dubbio può sussistere, quindi, con riferimento all’inoperatività della garanzia assicurativa atteso che l’art. 2 delle condizioni generali di tale contratto relativo ad “esclusioni e rivalsa” prevede che: l’assicurazione non è operante : per tutti i veicoli “nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvista la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche”. Si deve escludere, peraltro, che le parti avessero pattuito la rinuncia alla rivalsa in stato di ebbrezza trattandosi di condizione complementare non richiamata nel frontespizio di polizza (vedi doc. 5 fascicolo attoreo).

La compagnia assicuratrice ha offerto adeguata prova dell’avvenuto pagamento alla danneggiata sig.ra (…) della complessiva somma di Euro 2.311,00 a titolo di risarcimento del danno sofferto in occasione del sinistro verificatosi in data 17.09.2010, oltre Euro 500,00 per le prestazioni rese dall’avv. (…) nella trattativa con V. (doc. 9 fascicolo attoreo) e all’INPS della somma di Euro 2.649,50 a titolo di prestazioni erogate alla sig.ra (…) quale indennità di malattia ( doc. n. 8 fascicolo attoreo).

Deve allora concludersi che l’attrice ha pieno titolo, ai sensi del disposto dell’art. 144 comma II D.Lgs. n. 209 del 2005 (norma che a decorrere dal 1 gennaio 2006 ha sostituito con identica formulazione il disposto dell’art. 18 L. n. 990 del 1969) di esercitare la rivalsa nei confronti del proprio assicurato (…) “nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione” e dunque per la totalità delle somme liquidate alla danneggiata.

La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata in proposito (Cass. Civ. Sez. III, 11 dicembre 2012 n 22616; Cass. Civ. Sez. III, 15 luglio 2003 n. 11065; Cass. Civ., Sez. III, 27 gennaio 1995 n. 981). Il convenuto contumace (…) che, non costituendosi in giudizio, non ha offerto una ricostruzione alternativa della vicenda, va condannato, quindi, a restituire in favore dell’attrice (…), quanto da quest’ultima pagato alla danneggiata in occasione del sinistro del 17.09.2010 pari alla somma di Euro 5.460,50.

L’attrice ha infine domandato che la somma dovuta dalla convenuta fosse maggiorata di interessi e rivalutazione.

Deve al riguardo osservarsi che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte “All’ente assicuratore che si surroga (art. 1916 cod. civ.), nei diritti spettanti all’assicurato e agisce per il rimborso delle prestazioni erogategli … spetta la svalutazione monetaria, perché la natura del credito resta di valore, non incidendo la modifica soggettiva del creditore sulla natura ex delicto della responsabilità del danneggiante” (Cass. Civ. Sez. III, 16 dicembre 1997 n. 12725).

Infatti, “ha natura di credito di valore quello dell’assicuratore che, dopo avere pagato l’indennizzo all’assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile, ex art. 1916 c.c.

Detto pagamento attiene, infatti, al rapporto tra l’istituto assicuratore e il danneggiato – assicurato, non a quello fra quest’ultimo e il terzo responsabile, la cui obbligazione risarcitoria non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto di quel pagamento; e ciò comporta che uguale natura deve riconoscersi al credito dell’assicuratore, il quale succede al titolo particolare nel credito dell’assicurato verso il danneggiato e ha diritto, quindi, di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche ex officio (v. sent. S.U. n. 2639 del 1987 e, con specifico riferimento agli enti di assicurazione sociale, sent. n. 7747 e 10087 dei 1992)” (Cass. Civ. Sez. I, 23 dicembre 1994 n. 11112; in termini anche Cass. Civ., Sez. III, 20 gennaio 2009 n. 1336).

Analogamente, nel caso che occupa, pur non trattandosi di surrogazione ex art. 1916 cod. civ., l’obbligazione risarcitoria non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto del pagamento effettuato dall’assicuratore, il quale ha pagato un debito non proprio ma dell’assicurato.

Ne consegue che spetta alla (…) il rimborso delle somme erogate alla danneggiata in favore del proprio assicurato, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell’ultimo pagamento avvenuto il 29.07.2011 fino al saldo. In particolare, alla data del 29.07.2011, l’importo erogato in conseguenza del sinistro era pari ad Euro 5.460,50; tale somma- che integra un debito di valore, avendo il credito dell’attore che agisce in rivalsa le medesime caratteristiche del credito risarcitorio che ne costituisce il fondamento – va rivalutata all’attualità, risultando quindi pari ad Euro 5.804,51.

La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento in favore della (…) l’importo di Euro 5.804,51, oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo e oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria di Euro 5.460,50 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat a far data dal 29.07.2011 fino alla data della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della nota spese ritenuta eccessiva, della contumacia del convenuto, dell’attività effettivamente svolta e della semplicità delle questioni trattate, procedendo alla massima riduzione per l’attività istruttoria consistita nel mero deposito delle memorie istruttorie.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, nella contumacia del convenuto (…), ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da (…) S.p.A. contro (…), così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna il convenuto contumace (…) alla restituzione, in favore (…) S.p.a., della somma di Euro 5.804,51, oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo e oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria di Euro 5.460,50, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat a far data dal 29.07.2011 fino alla data della presente sentenza;

2. condanna il convenuto contumace al pagamento delle spese processuali che liquida nella somma di Euro 3.784,00 (di cui Euro 284,00 per spese ed Euro 3.500,00 per compenso di avvocato) oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 16 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.