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L’aggravamento del rischio di cui all’articolo 1989 c.c. consiste in una piu’ intensa probabilita’ di verificazione dell’evento temuto, rispetto al calcolo probabilistico avuto presente dalle parti al momento della stipula, alterando cosi’ l’equilibrio tra il rischio ed il premio oltre il limite della normale area contrattuale. Per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilita’ di verificazione dell’evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novita’, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilita’ della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27578-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS) gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS, in persona dell’amministratore unico (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1576/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) s.a.s. propose domanda innanzi al Tribunale di Trani – sezione distaccata di Barletta nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. di ingiunzione del pagamento in suo favore della somma di Euro 190.000,00 oltre interessi. Espose in particolare parte ricorrente che, nonostante il danneggiamento del proprio capannone per effetto di incendio presso il calzaturificio adiacente e la determinazione congiunta a seguito di sopralluogo dell’acconto dovuto in base alla polizza assicurativa prevista per il suddetto capannone, nessun pagamento era stato effettuato dalla societa’ assicuratrice. Quest’ultima propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per l’importo richiesto, deducendo che l’assicurato aveva dichiarato in sede di conclusione del contratto che il capannone era vuoto e che si era impegnato a comunicare ogni mutamento del rischio implicante variazione dell’oggetto della dichiarazione, con pagamento del premio maggiorato, salva l’applicazione dell’articolo 1898 c.c., u.c. in caso di verificazione del sinistro prima della detta comunicazione. Aggiunse che SMAL non aveva dichiarato che il capannone non era piu’ vuoto e che in conformita’ all’articolo 1898, u.c. spettava la minor somma di Euro 85.306,12. Si costitui’ la parte opposta chiedendo il rigetto della domanda e proponendo altresi’ domanda di condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 496.190,52.
2. Il Tribunale adito rigetto’ l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e dando atto della avvenuta corresponsione della somma di Euro 85.306,12, ed in accoglimento della domanda proposta dall’assicurato in sede di costituzione in giudizio condanno’ la societa’ assicuratrice al pagamento della somma di Euro 306.190,52 oltre interessi. Osservo’ il Tribunale che la trasformazione del capannone da vuoto a pieno, non imprevedibile, non aveva aumentato le probabilita’ di verificazione di un incendio e che l’articolo 1898 c.c. faceva riferimento solo al caso in cui l’aggravamento avesse contribuito al verificarsi del sinistro.
3. Avverso detta sentenza propose appello la societa’ assicuratrice. Si costitui’ la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con sentenza di data 25 novembre 2013 la Corte d’appello di Bari rigetto’ l’appello. Osservo’ la corte territoriale che non era stato provato che la presenza di macchinari all’interno del capannone avesse aumentato le probabilita’ di rischio incendio del capannone medesimo (peraltro l’incendio era stato originato dall’azione dolosa di terzi su altro fabbricato attiguo) e che l’obbligo di comunicazione tempestiva, gravante sull’assicurato, si ricollegava non a qualsiasi mutamento della situazione dei luoghi ma solo al mutamento del rischio.
5. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.p.a. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Premette la ricorrente che nell’allegato alla polizza “Precisazioni”, richiamato espressamente nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo (pag. 2) e nuovamente menzionato nell’atto di appello (pag. 6), si legge quanto segue: “i premi della seguente assicurazione sono stati convenuti sulle seguenti specifiche dichiarazioni del contraente o assicurato: che i fabbricati assicurati alla partita 1) sono vuoti. Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il contraente o l’assicurato si obbliga a darne avviso alla societa’ ed il contraente a pagare l’aumento del premio in conformita’ a quanto stabilito dalla tariffa per le variate caratteristiche del rischio. Se il sinistro si verifica prima che il contraente o l’assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell’articolo 1898 c.c., u.c.”. Lamenta quindi la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di considerare che le parti avevano dato valenza dirimente ai fini della determinazione del premio al fatto che il capannone fosse vuoto e non ancora adibito ad attivita’ produttive e che avevano concordato, conformemente al disposto dell’articolo 1898, la regola proporzionale di liquidazione dell’indennizzo nel caso di modifica delle condizioni d’uso del capannone prima della relativa comunicazione dell’assicurato. Aggiunge che, stante la volonta’ delle parti sancita nella polizza, alcun riscontro probatorio doveva essere dato circa l’aggravamento del rischio.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1898 e 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che le parti possono prevedere espressamente nella polizza che il verificarsi di determinate circostanze possa costituire aggravamento del rischio rilevante ai sensi dell’articolo 1898 c.c. (e la presenza di impianti e macchinari e l’avvio di un’attivita’ produttiva aumenta le probabilita’ che si verifichi un incendio) e che in presenza di un’espressa regolamentazione delle circostanze che determinano un aggravamento del rischio rilevante ai sensi della norma citata non spettava all’assicuratore provare l’incidenza delle circostanze sopravvenute sul rischio assicurato, ma semmai all’assicurato provare che tale circostanze non si erano verificate.
3. I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono fondati. La ricorrente denuncia l’omesso esame della clausola contenuta nell’allegato alla polizza “Precisazioni”. Il fatto risulta oggetto di discussione fra le parti, avendo la ricorrente, in omaggio al principio di autosufficienza del processo, indicato la localizzazione nel processo della circostanza in esame. Trattasi inoltre di fatto decisivo per le ragioni di seguito indicate.
3.1. L’aggravamento del rischio di cui all’articolo 1989 c.c. consiste in una piu’ intensa probabilita’ di verificazione dell’evento temuto, rispetto al calcolo probabilistico avuto presente dalle parti al momento della stipula, alterando cosi’ l’equilibrio tra il rischio ed il premio oltre il limite della normale area contrattuale. Per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilita’ di verificazione dell’evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novita’, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilita’ della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio (Cass. 18 gennaio 2000, n. 500; 10 aprile 1987, n. 3563). L’accertamento della rilevanza dell’aggravamento va tuttavia effettuato sulla base delle scelte che avrebbe verosimilmente compiuto l’assicuratore, e dunque sulla base di un criterio soggettivo, non oggettivo. La previsione dell’articolo 1898 c.c. non considera infatti qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito all’assicurazione o l’avrebbe consentita per un prezzo piu’ elevato (Cassazione n. 20011/2016). Ne discende che le parti possono espressamente prevedere che il verificarsi di determinate circostanze costituisca senz’altro “aggravamento del rischio” ai sensi dell’articolo 1898, e che all’avverarsi di esse l’assicurato sia tenuto al pagamento di un premio maggiore. In tal caso l’avverarsi della circostanza e’ fatto costitutivo dell’obbligo di adeguamento del premio, a prescindere da qualsiasi sua incidenza concreta sulla probabilita’ del rischio. E’ stata percio’ ritenuta valida la clausola di polizza di assicurazione contro i danni da incendio, che prevedeva un aumento dei premi, secondo precostituite tariffe, nel caso di aumento del valore dei beni assicurati (Cass. 10 luglio 1975, n. 2715).
3.2. La circostanza di fatto rappresentata dalla clausola contenuta nell’allegato alla polizza “Precisazioni” non e’ stata esaminata dal giudice di merito, che ha concentrato la propria valutazione sulla obiettiva situazione di fatto, pretermettendo l’esame del contratto sul punto.
3.3. Il giudice di merito dovra’ pertanto accertare se la clausola negoziale richiamata nel motivo di ricorso (“i premi della seguente assicurazione sono stati convenuti sulle seguenti specifiche dichiarazioni del contraente o assicurato: che i fabbricati assicurati alla partita 1) sono vuoti. Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il contraente o l’assicurato si obbliga a darne avviso alla societa’ ed il contraente a pagare l’aumento del premio in conformita’ a quanto stabilito dalla tariffa per le variate caratteristiche del rischio”) costituisca previsione contrattuale in base alla quale debba ritenersi che il verificarsi del mutamento nella condizione del capannone assicurato, da vuoto a pieno, rappresenti senz’altro aggravamento del rischio. Ove il giudice di merito riscontri la circostanza di fatto evidenziata dovra’ ritenere integrata la fattispecie legale di cui all’articolo 1898 c.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.