Indice dei contenuti
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 21 dicembre 2017, n. 30675
affinche’ l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso all’assicuratore, ai sensi dell’articolo 1915 c.c., comma 1, con l’effetto di perdere, per cio’, il diritto all’indennita’, non e’ richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all’assicuratore, ma e’ sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla norma e la cosciente volonta’ di non osservarlo.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30116/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA in persona del suo procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1649/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia dei primi sei motivi, accoglimento dei motivi 7 e 8;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
FATTI DI CAUSA
L’amministrazione del fallimento della s.r.l. (OMISSIS), dichiarato dal tribunale di Forli’, conveniva in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo la condanna alla rifusione dei danni cagionati ai beni sociali dall’inadempimento ai doveri professionali di conservazione e custodia loro incombenti nel periodo in cui, l’uno inizialmente e il secondo quale sostituto successivo, erano stati nominati amministratori giudiziari, dal tribunale di Palermo, in occasione del sequestro di prevenzione originariamente disposto, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, sui medesimi cespiti. La curatela chiedeva, altresi’, la condanna dei convenuti al rendiconto gestorio, allegando di aver constatato condotte produttive di danni per la massa creditoria al momento della presa di possesso dei beni in questione.
(OMISSIS), per quanto ancora qui rileva, nel costituirsi negando ogni addebito, chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa di (OMISSIS), indicandolo quale eventuale responsabile in quanto nominato amministratore unico della s.r.l., su autorizzazione del giudice della procedura di prevenzione, durante la stessa. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato ad evocare in lite anche la (OMISSIS) s.p.a., a titolo di manleva.
Resistevano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre la (OMISSIS) s.p.a., costituendosi, eccepiva, in particolare, la decadenza dalla garanzia assicurativa per tardiva denuncia del sinistro.
Il Tribunale di Forli’ accoglieva parzialmente la sola domanda risarcitoria a carico di (OMISSIS), rigettando per decadenza anche quella di manleva assicurativa. La corte di appello di Bologna confermava la decisione respingendo il gravame proposto dal (OMISSIS).
Avverso quest’ultima decisione ricorreva per cassazione (OMISSIS) affidando le sue ragioni a otto motivi.
Resistevano con controricorso il fallimento (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a.
(OMISSIS) ha depositato atto di rinuncia parziale del ricorso proposto nei confronti della curatela della (OMISSIS) s.r.l., a seguito di accordo transattivo con la stessa, manifestando la volonta’ di proseguire il giudizio nei soli confronti della (OMISSIS) s.p.a.. E’ seguita l’accettazione da parte di (OMISSIS).
(OMISSIS) ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi sei motivi di ricorso, si prospetta, in primo luogo, la violazione degli articoli 112, 115, 263 e 264 c.p.c., articoli 1766, 1770, 1771 e 2697 c.c. e della L. n. 575 del 1965, articolo 2 ter, poiche’ era stata addebitata una responsabilita’ per l’asserita divergenza tra scritture contabili e beni rinvenuti dalla curatela, senza che vi fosse stata idonea contestazione in sede di rendiconto della gestione al giudice della misura di prevenzione, e senza che fosse stato introdotto al riguardo alcun incidente di esecuzione. In secondo luogo, si allega che la medesima condanna era stata pronunciata in difformita’ dalla “causa petendi” proposta dall’amministrazione fallimentare, incentrata sull’obbligo di rendiconto, esonerando la curatela dall’onere della prova, e attribuendo immotivatamente valore probatorio a scritture contabili inopponibili all’amministratore giudiziario. Infine, in violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, era stato omesso l’esame della documentazione prodotta per dimostrare che nei cantieri coinvolti erano stati rinvenuti beni di molto piu’ modesto valore, subito affidati a un custode, e, ancora, non era stato considerato che della restituzione dei beni non poteva che rispondere il custode specificatamente affidatario.
Con il settimo e ottavo motivo si prospetta l’omessa motivazione e la violazione degli articoli 115, 116 c.p.c. articoli 1913 e 1915 c.c., poiche’, in relazione al rapporto assicurativo, non era stata valutata la riscontrabile condotta dell’assicurato volta a ridurre il danno per l’assicuratore nell’approntare idonee difese una volta citato in giudizio dall’amministrazione fallimentare, e, dunque, tardando nella denuncia senza alcun intento fraudolento, ossia senza pregiudizio per l’ente di assicurazione, e senza il dolo richiesto per la decadenza imputata.
2. I primi sei motivi di ricorso sono stati oggetto di rinuncia notificata e accettata solo da (OMISSIS). Solamente a quest’ultimo riguardo potra’, dunque, pronunciarsi estinzione del giudizio, a spese compensate.
La mancanza di accettazione da parte della curatela non esclude, d’altro canto, la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso in “parte qua” e, pertanto, la sua inammissibilita’ a tale titolo (Cass. 21/06/2016, n. 12743). Anche a questo riguardo la condotta remissiva delle parti giustifica la compensazione delle spese.
3. Il settimo e ottavo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la connessione, sono manifestamente infondati.
La corte territoriale ha motivato la ritenuta decadenza assicurativa, a norma dell’articolo 1913 c.c., applicato in combinato disposto con l’articolo 1915 c.c., per tardiva denuncia effettuata dal (OMISSIS) solo all’atto della costituzione in giudizio. Dunque, non vi e’ neppure alcuna violazione del vincolo giudiziale in ordine alle prove offerte dalle parti e all’obbligo di motivazione. E’ evidente che il termine di decadenza risultava superato anche solo con il decorrere del termine a comparire in giudizio. Restando irrilevante ogni altro profilo, incluso quello dell’eventuale riduzione o pure elisione del danno che sarebbe potuta derivare dall’adempimento dell’obbligo di avviso (Cassazione n. 3264/2016, pag. 9 della motivazione, citata dallo stesso ricorrente in memoria).
Infatti, la tesi del ricorrente per cui mancherebbe l’intento fraudolento, e in ogni caso il dolo presupposto, oltre al danno, non puo’ essere in alcun modo seguita poiche’, secondo la costante e condivisibile nomofilachia, affinche’ l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso all’assicuratore, ai sensi dell’articolo 1915 c.c., comma 1, con l’effetto di perdere, per cio’, il diritto all’indennita’, non e’ richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all’assicuratore, ma e’ sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla norma e la cosciente volonta’ di non osservarlo (Cassazione n. 13355/2015 e Cassazione n. 5435/2005).
4. Spese secondo soccombenza quanto alla materia ancora contesa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio promosso con il ricorso notificato a (OMISSIS), a spese compensate. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’amministrazione fallimentare della (OMISSIS) s.r.l., con compensazione delle relative spese. Rigetta nel resto condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali dell’intimata costituita (OMISSIS) s.p.a. liquidate in Euro 3.800,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese generali oltre accessori legali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.