per quanto previsto dall’art. 1917 cod. civ. non sussiste alcun obbligo da parte dell’assicurato di chiamare in giudizio l’assicuratore ma solo di metterlo in condizioni di avere contezza della richiesta risarcitoria: difatti, l’ultimo comma dell’articolo appena richiamato prevede soltanto che l’assicurato convenuto dal danneggiato possa chiamare in causa l’assicuratore, senza alcun obbligo di chiamata in causa. A questo proposito, può rammentarsi che nell’assicurazione per la responsabilità civile e al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria, l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana. Invero, un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge quando l’assicuratore assuma l’iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l’assicurato richieda all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3.

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Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte d’Appello Palermo, Sezione 3 civile Sentenza 17 gennaio 2019, n. 111

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:

Dott. Michele Perriera – Presidente

Dott. Gioacchino Mitra – Consigliere

Dott. Giuseppe De Gregorio – Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1993/2014 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado

tra

CONSORZIO AS. IN LIQUIDAZIONE – (…) (P.I. (…)) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. GA.AN.

Appellante

contro

RM. (P.I. (…)) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti VU.GI. e CA.AN.

Appellata

Oggetto: Assicurazione

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 395/2014 dei 04 – 09/04/2014, il Tribunale di Trapani ha disatteso la domanda di manleva ex art. 1917 c.c. avanzata da Consorzio (…) nei confronti di RM., ritenendo non provata la sussistenza dei presupposti per l’operatività della garanzia assicurativa in relazione all’evento dedotto (infortunio ex art. 2051 c.c. occorso a terzo soggetto).

Avverso tale decisione ha proposto gravame. con atto di citazione del 22-24/11/2014 Consorzio (…), contestando la statuizione e riproponendo le argomentazioni spese in prime cure.

Si è costituita l’appellata, resistendo al gravame.

All’udienza del 05/10/2018 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.

Così compendiati i principali fatti di causa, va subito rilevata la infondatezza della eccezione di inammissibilità, per tardività, del gravame sollevata dall’appellata RM.: difatti, l’atto di citazione in appello risulta notificato, per via telematica (cfr. copie attestazioni inoltro PEC versate dal Consorzio (…)), in data 24.11.2014, e dunque entro il termine semestrale – aumentato dei 46 giorni di sospensione feriale applicabili nel testo all’epoca vigente dell’art. 1 L. n. 742 del 1969 – prescritto dall’art. 327 c.p.c.

Venendo al merito, quella proposta da Consorzio (…) è domanda giudiziale di manleva derivante dal contratto di assicurazione della responsabilità civile, giusta polizza n. (…) del 30.11.2003: segnatamente, il Consorzio ha chiesto di essere tenuta indenne dalle pretese avanzate, in altro precedente giudizio avviato innanzi il Tribunale di Trapani (numero RG 18/2010) da (…), che aveva chiesto, ex art. 2051 c.c., la condanna del Consorzio (…) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente occorso nella zona industriale di Trapani il 29 novembre 2008.

Nel giudizio di primo grado, proposto con separato atto di citazione del 04.10.2011 dal Consorzio nei confronti del suo assicuratore, RM. aveva contestato le domande nei suoi confronti, chiedendo dichiarare la litispendenza disponendo per l’effetto la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39 c.p.c., … dichiarare la nullità dell’atto di citazione per intervenuta decadenza dalla possibilità di citare la compagnia per essere manlevato ex art. 167 c.p.c.

Nel merito: dichiarare l’inoperativià della garanzia assicurativa e la perdita del diritto all’indennizzo ex art. 1915 c.c., rigettare in ogni caso le domande dell’attore perché improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha disatteso la pretesa, ritenendo indimostrata la sussistenza di rapporto assicurativo valido ed efficace, anche rispetto il fatto accaduto.

Le doglianze dell’appellante, affidate a motivi diretti sostanzialmente a rivalutazione delle complessive allegazioni e prove documentali offerte, sono meritevoli di accoglimento.

Devesi premettere che già infondatamente le difese della società di assicurazione si erano (e si sono pure in questa sede) principalmente incentrate su una invocata “nullità della citazione per intervenuta decadenza della possibilità di citare la compagnia per essere manlevata ex art. 167 c.p.c.”.

Ebbene, per quanto previsto dall’art. 1917 cod. civ. non sussiste alcun obbligo da parte dell’assicurato di chiamare in giudizio l’assicuratore ma solo di metterlo in condizioni di avere contezza della richiesta risarcitoria: difatti, l’ultimo comma dell’articolo appena richiamato prevede soltanto che l’assicurato convenuto dal danneggiato possa chiamare in causa l’assicuratore, senza alcun obbligo di chiamata in causa.

A questo proposito, può rammentarsi che nell’assicurazione per la responsabilità civile e al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria, l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (Cass., 20 aprile 2007, n. 9516).

Invero, un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge quando l’assicuratore assuma l’iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l’assicurato richieda all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3, (Cass., 12 aprile 2006, n. 8622); ipotesi, queste, che non ricorrono nel caso di specie, dove quindi non era necessario che l’assicuratore partecipasse al primo giudizio.

Tutto ciò posto, deve innanzitutto osservarsi che esistenza e validità del contratto di assicurazione non erano contestate dalla (…), per quanto espressamente da questa addotto nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. del primo giudizio: il che consente di ritenere anche valido il contratto al momento del sinistro, comunque risultando documentato il pagamento dei premi successivi, seppure in questa sede, con prova meramente integrativa di quella offerta in prime cure (e tale da superare il vaglio di ammissibilità ex art. 345 c.p.c.: si tratta cioè di documenti che possono ritenersi sovrabbondanti, proprio alla luce delle difese della compagnia di assicurazione).

Ancora, è vero che, con riguardo all’oggetto esatto del contratto di assicurazione, quella proposta dall’assicuratore non era eccezione in senso proprio ma mera difesa, come rilevato con la sentenza impugnata (e in tal senso anche la giurisprudenza del Supremo Collegio: cfr. ad es. Cassazione civile sez. III, 08/06/2017 n. 14281): di guisa che a fronte di quanto dedotto in comparsa di costituzione dall’assicuratore, spettava all’attore fornire prova di efficacia ed operatività del contratto.

Il Consorzio, però, ha versato copia (seppur non integrale) della polizza, con indicazione dei rischi coperti per la responsabilità civile, e cioè per tutte le attività esercitate dal Consorzio, ivi compresi lavori pubblici nel territorio di Trapani; e in questa parte la garanzia risulta riferibile all’incidente per cui era chiesta la manleva, ovvero quanto accaduto al danneggiato (caduta di motociclista a causa di urto contro ostacolo fisso, rappresentato da una barra di ferro… posta su di uno scavo sui cui il Consorzio stava eseguendo dei lavori: cfr., oltre agli atti processuali, prodotti in copia, del giudizio risarcitorio promosso da (…) nei confronti del Consorzio, anche la motivazione sentenza n. 1076/2013 del Tribunale di Trapani resa su tali domande, versata in copia dall’appellante).

Pertanto, ed essendo stata accolta, con sentenza esecutiva ex lege (art. 282 c.p.c.), la domanda di condanna verso il Consorzio (né consta che detta efficacia esecutiva sia stata sospesa, ovvero che la sentenza sia stata oggetto di impugnazione), ne consegue che la domanda a sua volta proposta dal Consorzio (andava e) va accolta, con condanna di RM. al ristoro di quanto detto Consorzio sarà tenuta definitivamente a pagare al danneggiato per sorte capitale, interessi, spese (oggi come da liquidazione della già richiamata sentenza del Tribunale di Trapani n. 1076/2013).

Quanto alle spese processuali del giudizio (vi è motivo di appello che attiene tale voce relativamente a quelle del primo grado), l’esito della lite (che vede il Consorzio vittorioso) impone di porle a carico della assicuratrice appellata per entrambi i giudizi; la liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Sezione terza civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

in accoglimento dell’appello proposto da CONSORZIO AS. IN LIQUIDAZIONE – Gs. con atto di citazione del 22 – 24/11/2014 avverso la sentenza n. 395/2014 resa dal Tribunale di Trapani in data 04 – 09/04/2014, e in riforma di detta sentenza:

condanna RM. al ristoro di quanto CONSORZIO AS. IN LIQUIDAZIONE – (…) sarà tenuta definitivamente a pagare al danneggiato (…) per sorte capitale, interessi, spese, per il sinistro del 29/11/2008;

Condanna RM. alla refusione delle spese processuali in favore di CONSORZIO AS. IN LIQUIDAZIONE – (…), liquidate per il primo grado in Euro 2.325,00, di cui Euro 225,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e per il presente grado in Euro 3.160,50, di cui Euro 390,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Così deciso in Palermo il 28 dicembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.