l’assicuratore ha diritto ex articolo 18 secondo comma L. 990-69 di agire in rivalsa nei confronti dell’assicurato tutte le volte che abbia risarcito il danno pur avendo contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, ancorché abbia effettuato il pagamento dell’indennizzo sulla semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell’assicurato il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento.
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Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)
Tribunale Gorizia, civile Sentenza 6 novembre 2018, n. 473
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Longobardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 832/2016 promossa da
Ge. S.p.A. (…) con sede in Trieste via (…), con il patrocinio dell’avv. Si.Ta. presso il cui studio in Udine, via (…), ha eletto domicilio,
ATTRICE
contro
Em.Vi. (…) con il patrocinio dell’avv. Gi.Co. presso il cui studio in Udine, p.zza (…), ha eletto domicilio
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
Con atto di citazione notificato in data 15-17/06/2016 la compagnia di assicurazioni Ge. S.p.A. ha convenuto in giudizio Em.Vi. chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento di Euro 18913,67 a titolo di rivalsa ai sensi degli artt. 144 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice Unico delle Assicurazioni Private) e 18 della L. 990/1969.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto che
– in data 30 giugno 2012, alle ore 23:00 circa, Em.Vi. conduceva il proprio motociclo di marca (…) tg. (…) assicurato r.c.a. con Ge. S.P.A., in Medea (GO) SP 6,
– giunto all’altezza del km 4 + 300, Em.Vi. perdeva il controllo del mezzo finendo a terra,
– in esito a tale sinistro, rimaneva danneggiata Ch.Fi., trasportata del convenuto,
– secondo gli accertamenti svolti e la documentazione acquisita, la colpa esclusiva del sinistro va ascritta ad Em.Vi. il quale conduceva il veicolo a velocità non adeguata e aveva assunto bevande alcooliche in rilevante quantità,
– a Em.Vi. è stata elevata contravvenzione per violazione degli articoli 141 commi 2 e 11 e 186 comma 2, Codice della Strada,
– le Condizioni Generali del contratto d’Assicurazione, esaminate, ricevute e accettate dal convenuto e consultabili sulla pagina web della compagnia assicurativa in ogni momento, escludono, alla sezione “Norme Comuni”, art. 5, il diritto di copertura assicurativa, nel caso in cui il conducente del mezzo assicurato si trovi nella condizione per la quale Em.Vi. ha subito, effettivamente, contravvenzione,
– Ge. S.p.A. ha risarcito, direttamente, la danneggiata Ch.Fi. per complessivi Euro 17865,12 e l’I.N.P.S. per Euro 1048,55 secondo verificabili criteri di fondatezza riguardo l’esistenza e l’ammontare dei danni subiti,
– Ge. S.p.A. ha quindi richiesto al proprio assicurato Em.Vi. la ripetizione delle somme già pagate ai danneggiati, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e dagli artt. 144 del Codice Unico delle Assicurazioni Private e art. 18 L. 990/1969, a fondamento del proprio diritto di rivalsa,
– Em.Vi., nonostante gli sia stata formulata formale richiesta e nonostante sia stata esperita la procedura di mediazione presso Cu.Me. di Gorizia, nulla ha pagato.
All’udienza fissata per la prima comparizione in data 9/11/2016 è comparso il procuratore di parte attrice mentre nessuno è comparso per parte convenuta; il procuratore di parte attrice, rappresentando la possibilità di una definizione della controversia in via transattiva, ha chiesto disporsi un rinvio e, pertanto, la causa è stata rinviata all’udienza del 1/2/2017.
Alla successiva udienza dell’1/2/2017 si è costituito in giudizio Em.Vi. eccependo in via preliminare la nullità dell’atto di citazione e chiedendo nel merito il rigetto della domanda dell’attrice; il Giudice ha, quindi, assegnato i termini di cui all’art. 183 comma sesto c.p.c.
Il Giudice, ritenuto di poter decidere la causa sulla base della sola documentazione versata in atti, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 19/04/2018 le parti hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e il Giudice, concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta.
Il Tribunale ritiene che “l’assicuratore ha diritto ex articolo 18 secondo comma L. 990-69 di agire in rivalsa nei confronti dell’assicurato tutte le volte che abbia risarcito il danno pur avendo contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, ancorché abbia effettuato il pagamento dell’indennizzo sulla semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell’assicurato il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento.
In applicazione del ricordato principio, qualora il debitore eccepisca la sussistenza di circostanze liberatorie, totali o parziali, dall’obbligo di risarcimento è a carico di colui che le eccepisce la prova di dette circostanze come del resto può desumersi dal contenuto dell’art. 1227 c.c.” (cfr. Cass. 25/07/1981, Cass. 15/07/2003, n. 11065).
Nel caso di specie, parte attrice ha provato l’esistenza del contratto e delle disposizioni contrattuali di cui invoca l’applicazione – in particolare l’art. 5 – (cfr. docc. 1 e 2 di parte attrice), circostanze peraltro non contestate dal convenuto; ha, inoltre, documentato la verificazione del sinistro e le relative modalità che ne escludono la copertura assicurativa (cfr. docc. 3-4 nonché doc. 9 – verbale dei Carabinieri intervenuti in seguito al sinistro).
Ha, infine, documentato la richiesta di risarcimento avanzata dalla terza danneggiata Ch.Fi. e il conseguente pagamento di Euro 17865,12 in favore di quest’ultima a titolo di risarcimento e di Euro 1048,55 all’I.N.P.S. (docc. 5-6-78-10-11-12-20-21 di parte attrice), precisando con la memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. che quanto pagato in favore dell’I.N.P.S. “corrisponde al recupero da parte dell’Ente previdenziale, quale ente erogatore, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione, delle prestazioni assistenziali in favore della danneggiata corrisposte in conseguenza del fatto illecito dell’attore” in relazione a quest’ultimo punto, peraltro, non si rileva, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, alcun profilo di nullità ex art. 164 comma terzo c.p.c.
Quanto alle difese svolte dal convenuto, il Tribunale osserva preliminarmente che Em.Vi. si è costituito dopo la scadenza del termine ex art. 166 c.p.c. previsto, a pena di decadenza, per proporre eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Pertanto, le eccezioni formulate dal convenuto devono ritenersi tardive e, come tali, inammissibili.
Peraltro, il Tribunale rileva come tali eccezioni siano rimaste del tutto generiche e prive di supporto probatorio; Em.Vi. si è, infatti, limitato a negare apoditticamente la congruità degli importi liquidati dalla compagnia assicurativa e a lamentare la propria mancata partecipazione al giudizio e alle trattative stragiudiziali tra compagnia assicurativa e terzo danneggiato, senza dedurre in merito alcunché di specifico; inoltre, non ha fornito alcun principio di prova né ha formulato istanze istruttorie.
In conclusione, a fronte di quanto dedotto e provato dall’attrice in merito alla rivalsa esercitata ai sensi degli artt. 144 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice Unico delle Assicurazioni Private) e 18 della L. 990/1969, parte convenuta non ha specificamente allegato né dimostrato, come era suo onere ai sensi dell’art. 2697 c.c., la sussistenza di circostanze liberatorie (in punto responsabilità ed entità del risarcimento).
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere accolta e il convenuto va, quindi, condannato al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 18913,67 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Sulle spese del procedimento.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’attrice, che si liquidano – in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, secondo i valori compresi tra i minimi e i medi in considerazione della natura essenzialmente giuridica delle questioni trattate, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia, in complessivi Euro 2380,00 (di cui Euro 500,00 per la fase di studio, Euro 500,00 per la fase introduttiva, Euro 480,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione in conseguenza della riduzione del 70% stante la mancata assunzione di mezzi di prova, Euro 900,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge, oltre Euro 264,00 per rimborso anticipazioni (di cui Euro 237,00 per contributo unificato ed Euro 27,00 per marca da bollo) oltre Euro 63,00 per rimborso spese relative al procedimento di mediazione (cfr. doc. 18 di parte attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita,
– condanna Em.Vi. a pagare a Ge. S.p.A. la somma di Euro 18913,67 oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
– condanna Em.Vi. a rifondere a Ge. S.p.A. le spese di lite che si liquidano in Euro 2380,00 per compensi, oltre rimborso per spese forfetarie in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge, oltre Euro 264,00 per rimborso anticipazioni ed Euro 63,00 per rimborso spese relative al procedimento di mediazione.
Così deciso in Gorizia il 5 novembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2018.