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lo scioglimento del contratto di assicurazione nel caso di cessazione del rischio, ovvero nell’analogo caso di sopravvenuta inassicurabilità del rischio medesimo, si verifica, a norma dell’art. 1896 c.c., ipso iure, senza necessità di una manifestazione di volontà in tal senso, ed anche indipendentemente da un’eventuale volontà contraria, restando esclusa ogni possibilità delle parti di mantenere in vita un’assicurazione senza rischio.
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Il contratto di assicurazione aspetti generali.
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 29 marzo 2005, n. 6561
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo Giuliano – Presidente
Dott. Francesco Sabatini – Consigliere
Dott. Giovanni Battista Petti – Consigliere
Dott. Antonio Segreto – Consigliere
Dott. Giulio Levi – Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pu. di Ma. & Ca. S.n.c., in persona del legale rappresentante disgiunto il socio Ma. Ca., elettivamente domiciliata in Ro. Via Si. n. 28, presso lo studio dell’Avvocato Ca. Co., difesa dagli Avvocati Al. Ci. e Gi. Me., con studio in 84100 – Sa. Via G. V. Qu., n. 8 giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Agenzia Re. Mu. di As. di Ba., in persona dell’Agente pro tempore Dott. Gu. Ba., elettivamente domiciliata in Ro. Via Vi. Co. 18, presso lo studio dell’Avvocato El. Be. difesa dall’Avvocato Gi. De Gi., giusta delega in atti;
controricorrente
avverso la sentenza n. 1033/01 del Giudice di Pace di Salerno, emessa il 12/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/05 dal Consigliere Relatore Dott. Giulio Levi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 25.10.2000 la Pu. di Ma. & Ca. S.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 30.6.2000 dal Giudice di Pace di Salerno notificatole il 4.8.2000 su istanza di Gu. Ba., quale agente pro tempore dell’Agenzia Re. Mu. di As. di Ba..
L’opposizione era fondata sul fatto che a partire dal 30.8 -1996 il contratto di assicurazione si era risolto ipso iure perché trattandosi di polizza multirischio ed essendo cessato il rischio, era prevista tale tipo di risoluzione: contratto sulla base del quale era stato concesso il decreto ingiuntivo.
La Pu. di Ma. & Ca. S.n.c. quindi conveniva in giudizio l’agente della Società Agenzia Re. Mu. di As. di Ba. per sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto, previa risoluzione della polizza multirischio stipulata il 2.12.1991.
Non si costituiva la convenuta opposta e quindi ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione.
Proponeva ricorso per Cassazione la Pu. di Ma. & Ca. S.n.c. per tre motivi.
Resisteva la Agenzia Re. Mu. di As. di Ba. con controricorso.
DIRITTO
La ricorrente affidava il ricorso al seguente motivo:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1896 c.c..
– Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Assume il ricorrente che il primo Giudice, pur ritenendo in motivazione che l’assicuratore era venuto a conoscenza della cessazione del rischio assicurato per il trasferimento della sede sociale, ha erroneamente e contraddittoriamente affermato che il pagamento della precedente quietanza, scaduta il 2.12.1997, non avrebbe dimostrato la cessazione del rischio e quindi il venir meno del rapporto assicurativo e cioè che lo scioglimento del contratto di assicurazione nel caso di cessazione del rischio, si verifica ipso iure, senza necessità di una manifestazione di volontà in tal senso ed anche indipendentemente da un’eventuale volontà contraria, restando esclusa ogni possibilità delle parti di mantenere in vita un’assicurazione senza rischio.
Si osserva al riguardo che l’opposizione a decreto ingiuntivo è fondata sul mancato pagamento della somma di £ 1.680.924, oltre interessi ed accessori, pari all’importo della rata di premio scaduta il 2.12.1999 e mai corrisposta relativa alla polizza assicurativa multirischio n. (…) sottoscritta il 2.12.1991. L’opponente chiedeva sentir dichiarare ipso iure la risoluzione contrattuale a far data dal 30.8.1996 ed eccepiva che la Pu. di Ma. Ma. & C. si trasformava in Pu. di Ma. & Ca. S.n.c. e quindi mutava anche la sede sociale; si trasferiva perciò anche la sede sociale cosicché veniva anche a cessare il rischio assicurativo assunto dalla Agenzia Re. Mu. di As. di Ba. con la predetta polizza.
A seguito appunto di sentenza con cui veniva rigettata l’opposizione, la odierna ricorrente, assume che la sentenza avrebbe errato nel dire che il pagamento della quietanza precedente non avrebbe dimostrato la cessazione del rischio. Ma, ai sensi dell’art. 1896 c.c., nel caso di cessazione del rischio, lo scioglimento del contratto avviene ipso iure, a prescindere da una manifestazione di volontà anche se contraria. Così infatti è stato affermato dal S.C. nella sentenza 9.12.1985, n. 6212: lo scioglimento del contratto di assicurazione nel caso di cessazione del rischio, ovvero nell’analogo caso di sopravvenuta inassicurabilità del rischio medesimo, si verifica, a norma dell’art. 1896 c.c., ipso iure, senza necessità di una manifestazione di volontà in tal senso, ed anche indipendentemente da un’eventuale volontà contraria, restando esclusa ogni possibilità delle parti di mantenere in vita un’assicurazione senza rischio.
Quindi l’iter logico seguito dal Giudice di Merito nella sentenza è motivato sufficientemente al fine di un rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo di che trattasi.
Il motivo è quindi da rigettarsi.
La Pu. di Ma. & Ca. S.a.s. ricorre anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 2722 e 2725 c.c. in relazione all’art. 1888 c.c..
Assume la ricorrente che il primo Giudice ha erroneamente e illegittimamente presunto che tra le parti vi fosse un’intesa per trasferire la copertura assicurativa presso la nuova sede della società opponente, laddove, a norma dell’art. 1888 c.c., la prova del contratto assicurativo richiede la forma scritta ad probationem, avendo la resistente allegato a fondamento del decreto ingiuntivo opposto unicamente la polizza assicurativa Multirischio dell’Esercizio Commerciale n. (…) da cui risultava individuata l’ubicazione del rischio assicurato a seguito del trasferimento della sede sociale. Si assume cioè che quando per il contratto la legge prescrive la forma scritta, sia pure soltanto ad probationem, come il contratto di assicurazione, la restrizione nella utilizzazione dei mezzi di prova stabilita per l’esistenza e/o la modifica del contratto di assicurazione con patti aggiuntivi, implica che non possa essere provata né a mezzo di testimoni, né a mezzo di presunzioni.
Il motivo è quindi da rigettarsi.
In ordine al terzo motivo e cioè violazione e falsa applicazione dell’art. 2729, 2° comma c.c. in relazione all’art. 2724 c.c., la ricorrente rileva che il Giudice di primo grado ha ritenuto ammissibile la presunzione che tra le parti vi fosse stata un’intesa per trasferire la copertura assicurativa presso la nuova sede della società opponente, mentre il giudizio presuntivo non è ammissibile nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni, trattandosi di contratto e/o integrazione del contratto da provarsi per iscritto.
Vi è da osservare al riguardo che si tratta di violazione e falsa applicazione dell’art. 2729, 2° comma c.c. in relazione all’art. 2724 c.c. che riguardano valutazioni di merito circa la prova del contratto assicurativo e/o sull’ammissibilità di dette prove per mezzo di testimoni in aggiunta a quelle scritte e quindi di competenza del Giudice di Merito. Anche questa censura deve essere rigettata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.