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la domanda per mala gestio dev’essere formulata espressamente dall’assicurato e non puo’ essere considerata implicitamente contenuta nella chiamata in garanzia; ne’ sussistono ragioni per ritenere che tale domanda potesse essere proposta dopo la definizione del thema decidendum in base all’assunto che solo in corso di causa era emersa una condotta dilatoria e pretestuosa dell’assicuratrice, giacche’ una siffatta condotta “processuale” puo’ rilevare sotto altri profili (come ai fini del governo delle spese e dell’eventuale responsabilita’ aggravata).
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 giugno 2018, n. 17033
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19279/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), INAIL (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 357/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale.
FATTI DI CAUSA
Nell’ambito di un giudizio promosso dai congiunti di (OMISSIS), deceduto in occasione di un infortunio avvenuto mentre la vittima lavorava alle dipendenze della (OMISSIS) s.r.l., quest’ultima chiamo’ in causa la (OMISSIS) (poi (OMISSIS) s.p.a.) per essere rilevata indenne in forza di una polizza che assicurava la propria responsabilita’ civile.
Il Tribunale di Roma condanno’ la (OMISSIS) – in solido con (OMISSIS), che manovrava il mezzo che aveva provocato il sinistro – al risarcimento dei danni (e altresi’ al pagamento di oltre 101.000,00 Euro in favore dell’intervenuto INAIL) e la (OMISSIS) a manlevare la (OMISSIS) fino alla concorrenza di oltre 464.000,00 Euro.
La Corte di Appello ha parzialmente riformato la sentenza, disponendo, fra l’altro, che la manleva della (OMISSIS) fosse contenuta entro il massimale – per persona deceduta – di 154.937,06 Euro (oltre interessi legali dalla domanda giudiziale) e dichiarando inammissibile, perche’ tardiva, la domanda di risarcimento del danno per mala gestio formulata dalla (OMISSIS) nei confronti dell’assicuratrice soltanto con l’appello incidentale.
Ricorrono per cassazione la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), affidandosi ad un unico articolato motivo illustrato da memoria; resiste la (OMISSIS) s.p.a. a mezzo di controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo (“violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo della controversia – violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto applicabili alla fattispecie concreta”), i ricorrenti censurano la Corte di merito per avere ritenuto tardiva la domanda di condanna della (OMISSIS) a manlevare l’assicurata oltre il massimale, per mala gestio.
Assumono, al riguardo, che – non vertendosi in ipotesi di assicurazione obbligatoria per rca – la mala gestio non era rilevabile nel mancato rispetto di termini predefiniti, quanto piuttosto nella condotta processuale, che era stata connotata dall’assunzione di plurime condotte pretestuose volte pervicacemente a ritardare il risarcimento dovuto; evidenziano pertanto che la domanda non avrebbe potuto essere proposta prima che, nel corso del giudizio, emergesse la pretestuosita’ delle eccezioni svolte dalla (OMISSIS).
Aggiungono che – in ogni caso – la domanda di garanzia svolta in primo grado conteneva la implicita riserva di riversare sull’assicuratrice tutti gli effetti pregiudizievoli della domanda risarcitoria, anche se eccedenti il limite di massimale, e rilevano che la Corte aveva “erroneamente interpretato il tenore della richiesta avanzata nelle conclusioni prese nell’atto di chiamata in causa del terzo nel giudizio di primo grado”, che, richiamandosi “a tutte le somme che si fossero dovute corrispondere, si riferivano ovviamente al complesso dei pregiudizi che potessero derivare dall’azione degli eredi (OMISSIS)”; evidenziano inoltre che, nel precisare le conclusioni in primo grado, la (OMISSIS) aveva espressamente chiesto la condanna della (OMISSIS) anche oltre il massimale, in considerazione della mala gestio.
1.1. Premesso che la Corte territoriale ha correttamente richiesto la formulazione, da parte dell’assicurato, di una domanda espressa e tempestiva di condanna dell’assicuratrice per mala gesti, deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile e, comunque, infondato.
Inammissibile per genericita’ delle censure, che non indicano specificamente ne’ i fatti decisivi di cui sarebbe stato omesso l’esame, ne’ le norme di diritto che sarebbero state violate.
Ulteriormente inammissibile per difetto di autosufficienza quanto al preciso contenuto delle domande che sarebbero state formulate gia’ in primo grado (nell’atto di chiamata in causa del terzo e in sede di precisazione delle conclusioni): esso non si riproduce ne’ direttamente ne’ indirettamente indicando la parte dell’atto in cui l’indiretta riproduzione si riscontrerebbe.
Comunque infondato, nella parte in cui mira a sostenere che la domanda per mala gestio fosse contenuta implicitamente nella domanda di garanzia e che, in ogni caso, potesse essere proposta in corso di causa, a prescindere dalla scadenza dei termini per la definizione del thema decidendum: e’ pacifico, infatti, che la domanda per mala gestio dev’essere formulata espressamente dall’assicurato e non puo’ essere considerata implicitamente contenuta nella chiamata in garanzia (cfr. Cass. n. 1606/2014 e Cass. n. 10036/2004); ne’ sussistono ragioni per ritenere che tale domanda potesse essere proposta dopo la definizione del thema decidendum (cfr. Cass. n. 14248/2004, Cass. n. 15036/2004 e Cass. n. 2276/2005, che evidenziano come la richiesta debba essere proposta specificamente “fin dall’atto introduttivo del giudizio”) in base all’assunto che solo in corso di causa era emersa una condotta dilatoria e pretestuosa dell’assicuratrice, giacche’ una siffatta condotta “processuale” puo’ rilevare sotto altri profili (come ai fini del governo delle spese e dell’eventuale responsabilita’ aggravata).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza.
3. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilita’ del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.