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Corte d’Appello Lecce, Sezione 1 civile Sentenza 5 luglio 2017, n. 743
in tema di assicurazione (contro gli infortuni), l’onere imposto dall’art. 1892, c.c., all’assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.
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Corte d’Appello Lecce, Sezione 1 civile Sentenza 5 luglio 2017, n. 743
Integrale
CORTE D’APPELLO DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Prima Civile – composta dai magistrati:
– dott. Cosimo Alimento – Presidente
– dott.ssa Anna Rita Pasca – Consigliere
– dott. Andrea Godino – Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 303 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2014, promossa da:
S.N.C. (c.f.: (…)) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Fl.Ve., rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di citazione in appello dagli avv.ti Ba.La. ed An.Sc., elettivamente domiciliata presso il loro studio in Lecce, Viale (…);
APPELLANTE
CONTRO
S.p.A. (c.f.: (…) già Li. Società di Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione di primo grado dall’avv. Vi.Ca., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Collepasso (Le), Via (…);
APPELLATA
All’udienza del 22.2.2017 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, e la causa è stata riservata per la decisione con termini complessivamente sino al 15 maggio 2017 per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.3.2011 Ve. S.n.c. conveniva in giudizio Li. Società di Assicurazioni S.p.A., davanti al Tribunale di Lecce, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 81.704,88 a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito di un incendio verificatosi in data 8.5.2008 nello stabilimento balneare denominato “Pu.” in località Fontanelle, agro di Vemole, ovvero, in subordine, la condanna al pagamento della somma di Euro 47.000,00 indicata nell’accordo conservativo di danno sottoscritto dalle parti; esponeva in sintesi la società attrice di aver assicurato per il rischio d’incendio il suddetto stabilimento balneare di sua proprietà con polizza n. (…) stipulata in data 27.11.2007, ma che la Compagnia aveva respinto la richiesta di indennizzo sulla base della circostanza che rassicurata, in sede di stipula del contratto, avrebbe sottaciuto resistenza di un precedente analogo sinistro che, qualora conosciuto dall’assicuratore, avrebbe determinato quest’ultimo a non dare il proprio consenso alla stipulazione; l’attrice sosteneva come, al contrario, la circostanza eccepita – della quale asseriva la natura accidentale e non dolosa – fosse stata comunicata alla Compagnia la quale, nonostante ciò, aveva successivamente dato corso all’accertamento conservativo e sottoscritto il relativo atto.
Si costituiva in giudizio Li. Società di Assicurazioni S.p.a. con comparsa depositata in data 8.7.2013 nella quale contestava le domande ex adverso proposte e proponeva in via riconvenzionale domanda di annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892 c. I cod. civ., ovvero, in subordine, di perdita totale o parziale da parte dell’assicurata del diritto all’indennizzo in base alle condizioni generali di assicurazione, nonché, in via ulteriormente subordinata, eccepiva la limitazione dell’indennizzo alla somma risultante dall’accertamento conservativo. Entrambe le parti effettuavano numerose produzioni documentali.
Il Tribunale adito, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, definitivamente pronunziando con sentenza n. 2466 depositata in data 18.9.2013, rigettava la domanda proposta da Ve. S.n.c. ed accoglieva la riconvenzionale della Compagnia assicuratrice, annullando ex art. 1892 c. 1 cod. civ. il contratto di assicurazione de quo, e condannando l’attrice alle spese di lite.
Motivava il primo giudice affermando: – che l’attrice aveva sottoscritto ima clausola, contenuta nel questionario della polizza assicurativa, in base alla quale dichiarava, in relazione all’attività imprenditoriale assicurata, che, … “nel triennio precedente non si sono verificati sinistri della medesima natura di quelli per cui è prestata la presente polizza”, – che tuttavia, nel sottoscrivere tale clausola, l’assicurata aveva sottaciuto la circostanza che appena sette giorni prima si era verificato l’incendio di un magazzino in cui erano state danneggiate attrezzature dello stabilimento balneare “Pu.”, che rappresentava l’attività imprenditoriale oggetto della medesima polizza assicurativa; – che, omettendo di riferire la circostanza del precedente incendio, l’attrice aveva impedito alla Compagnia di effettuare una corretta valutazione del rischio che quest’ultima si sarebbe assunto; – che non poteva dubitarsi come “la pregressa specifica sinistrosità” del contraente rappresentasse uno degli elementi fondamentali, se non il principale, per la valutazione che l’assicuratore avrebbe dovuto compiere e come, a tale situazione, non potesse non corrispondere la consapevolezza del legale rappresentante della Ve. S.n.c. della rilevanza della sua reticenza sulla scelta contrattuale della controparte; – che la dichiarazione falsa dell’attrice era di tale rilevanza da escludere che l’assicuratore avrebbe dato il suo consenso alla polizza se fosse stato a conoscenza della effettiva realtà, anche in considerazione del brevissimo intervallo di tempo fra il verificarsi del sinistro sottaciuto e la dichiarazione omissiva all’atto della stipula della polizza; – che la Compagnia non era incorsa in alcuna decadenza in quanto secondo consolidata giurisprudenza, nel caso di inesatta descrizione del rischio compiuta con dolo o colpa grave, l’onere di impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza della dichiarazione, previsto dal comma 2 dell’art. 1982 cod. civ. a carico dell’assicuratore, opera soltanto allorché quest’ultimo accerti il reale stato del rischio prima del verificarsi del sinistro e, non, come nel caso di specie, allorquando il sinistro si verifichi anteriormente a tale conoscenza; – che, infine, la circostanza che l’incendio del 8.5.2008, di cui controparte reclamava l’indennizzo, avesse natura dolosa e quindi fosse specificamente escluso, in forza della Condizioni Generali di Assicurazione, dalla garanzia assicurativa si rinveniva anche dal tenore della denuncia presentata ai Carabinieri dal legale rappresentante della società (prod. 2 di parte attrice).
Per la riforma di tale sentenza ha proposto appello Ve. S.n.c. con atto di citazione notificato in data 5.3.2014, cui ha resistito Li. Società di Assicurazioni S.p.a. costituendosi con comparsa depositata il 30.5.2014; all’udienza del 22.2.2017, previa dichiarazione a verbale del difensore dell’appellata della fusione per incorporazione di Li. Società di Ass.ni S.p.A. in Un. Ass.ni S.p.A., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante formula tre motivi di gravame: – con il primo deduce l’omessa, insufficiente ed erronea valutazione da parte del primo giudice degli elementi di fatto e di diritto della controversia nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1892 cod. civ.; sostiene, con diffusa argomentazione, che nella fattispecie non poteva addebitarsi all’assicurata alcuna dichiarazione falsa o reticente, sia in quanto l’incendio precedente non poteva definirsi sinistro connesso all’attività imprenditoriale dell’assicurata (avendo avuto ad oggetto un fabbricato di proprietà altrui nel quale, oltre alle attrezzature da spiaggia di Ve. S.n.c., era custodito anche un motocarro di proprietà di terzi), sia in quanto il questionario contrattuale, predisposto dalla Compagnia, sul punto relativo ai precedenti sinistri non sarebbe stato sufficientemente specifico; eccepisce inoltre che l’esistenza del primo incendio sarebbe stato portata a conoscenza della Compagnia sin dal 17.1.2009 mentre quest’ultima solo con nota in data 28.5.2009 aveva comunicato la propria volontà di non dar corso all’indennizzo per cui è causa, con ciò incorrendo nella decadenza stabilita dal comma 2 dell’art. 1892 cod. civ. applicabile nel caso di specie; – con il secondo motivo lamenta l’erronea interpretazione e la falsa applicazione delle clausole contenute nelle Condizioni Generali del contratto di assicurazione, ritenendo che in base alle stesse la Compagnia avrebbe dovuto esercitare la facoltà di recesso entro 60 giorni dall’avvenuto pagamento dell’indennizzo o del rifiuto del pagamento, facoltà della quale tuttavia era già decaduta ancor prima dell’inizio del procedimento di primo grado, e che inoltre la stessa Compagnia, se avesse inteso avvalersi di tale facoltà, avrebbe dovuto l’obbligo di rifondere all’assicurata … “una somma calcolata nella misura di Euro 0/10 per ogni Euro 1.000/00 assicurati… relativa la periodo di rischio non in corso – con il terzo motivo censura la condanna alle spese di lite a proprio carico, assumendo la ricorrenza di giustificati motivi per la relativa compensazione; infine l’appellante ripropone le questioni relative al calcolo dell’importo dell’indennizzo, già dedotte in primo grado e ritenute assorbite dal primo giudice in conseguenza del rigetto della domanda, deducendo prove sul punto e richiedendo rammissione di c.t.u.
La Corte, esaminando i motivi formulati dall’appellante, ritiene gli stessi infondati; – a) risultano invero pienamente provate dai documenti prodotti agli atti tanto la circostanza relativa al precedente incendio sviluppatosi in data 20.11.2007 in un locale, condotto in locazione da Verri S.p.A., nel quale detta società effettuava il rimessaggio invernale delle attrezzature dello stabilimento balneare “Pu.” gestito dalla stessa, quanto la circostanza che, sia in sede di stipulazione della polizza assicurativa, sia nella dichiarazione resa in data 13.8.2008 (successivamente al sinistro per cui è causa), il legale rappresentante della predetta società abbia espressamente escluso che nel passato si fossero verificati analoghi sinistri in suo danno; riguardo alla riferibilità del sinistro pregresso all’attività di impresa assicurata, risulta del tutto indifferente il fatto che la proprietà del locale ove si è sviluppato l’incendio fosse di terzi estranei al contratto di assicurazione e che nello stesso incendio sia stato coinvolto un veicolo intestato a terzi, considerato che nel sinistro venivano danneggiate le attrezzature dell’impresa assicurata ed essendo d’altronde pacifico che l’attività imprenditoriale può esercitarsi anche con beni di proprietà altrui; del pari irrilevante è il carattere doloso od accidentale del sinistro pregresso, posto ché è il fatto di essersi o meno verificato l’evento che attiene alla sostanza dell’informativa, richiesta dall’assicuratore attraverso la sottoscrizione da parte dell’assicurato del questionario di polizza ai fini della valutazione del rischio assunto; secondo giurisprudenza costante, la predisposizione di un questionario da parte dell’assicuratore, benché non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l’intenzione dell’assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l’attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, deve essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell’inesattezza o della reticenza; nel caso di specie va escluso, per l’estrema prossimità temporale con la stipulazione della polizza del primo sinistro e per la particolare natura e gravità dello stesso, che rassicurato sia stato ignaro dell’importanza da attribuire alle proprie dichiarazioni, così come va escluso, per le stesse ragioni, che egli abbia omesso di menzionare il sinistro pregresso per semplice dimenticanza, dovendo al contrario ritenersi tale omissione conseguenza di dolo o quanto meno di colpa grave; correttamente pertanto il primo giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale: “in tema di assicurazione (contro gli infortuni), l’onere imposto dall’art. 1892, c.c., all’assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (Cass. civ. sez. III, 13.7.2010 n. 16406); l’omissione dell’informativa sul precedente sinistro deve ritenersi, per la specificità del sinistro, determinante per la formazione del consenso da parte dell’assicuratore; il termine decadenziale previsto dall’art. 1892 cod. civ., per costante giurisprudenza, opera infatti soltanto allorché l’assicuratore sia venuto a conoscenza della inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall’assicurato prima del verificarsi del sinistro; l’omissione dell’evento nell’informativa richiesta deve infine ritenersi determinante per la formazione del consenso da parte dell’assicuratore, avuto riguardo all’evidente probabilità di reiterazione del sinistro di cui quest’ultimo si assumeva il rischio in polizza; – b) l’interpretazione data dall’appellante delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle contenute nelle condizioni generali di assicurazione dallo stesso menzionate, è manifestamente erronea essendo il disposto di dette clausole estraneo al caso di specie; le clausole in questione si riferiscono, con tutta evidenza, alla facoltà di recesso dell’assicuratore dal rapporto assicurativo in corso, allo scopo di evitare il pagamento dell’indennità per i rischi futuri, a seguito del verificarsi di un sinistro, venga quest’ultimo indennizzato o meno, ed alla regolazione del relativo premio, nulla avendo a che fare tali pattuizioni con il diritto all’indennizzo reclamato dall’assicurato nel presente giudizio; – c) corretta infine appare la statuizione sulle spese effettuata dalla sentenza impugnata a fronte dell’integrale soccombenza della società attrice; il cosiddetto accertamento conservativo del danno, com’è noto, non costituisce un atto che impegna l’assicuratore al pagamento né un riconoscimento a favore dell’indennizzabilitá del sinistro: … “Quando, in virtù di espressa convenzione, le parti stabiliscono che si possa procedere al cd accordo conservativo in ordine all’accertamento dell’entità del danno dell’assicurato, un siffatto accordo non realizza una transazione, ma ha solo la funzione di fissare, con effetti obbligatori tra le parti, un elemento di integrazione dell’eventuale transazione non ancora perfezionata, ovvero di determinare definitivamente il “quantum” del damo complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura, sussista il diritto dell’assicurato.” (Cass. civ. sez. III, 4.9.2003 n. 12880); non sussiste conseguentemente alcun motivo per derogare al disposto dell’art. 91 c.p.c.;
– assorbito ogni altro motivo e rigettate le richieste istruttorie.
L’integrale rigetto dell’appello comporta la condanna dell’appellante alle spese giudiziali del grado in favore della società appellata, liquidate ai sensi del D.M. 55/14 come in dispositivo; poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30 gennaio 2013 e l’appello è stato integralmente respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Lecce, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Verri S.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2466 del 18.9.2013, così provvede:
– rigetta l’appello confermando l’impugnata sentenza;
– condanna Ve. S.n.c. al pagamento in favore di Un. S.p.A. delle spese giudiziali del grado che liquida complessivamente in Euro 5.000,00 oltre 15% spese forfettizzate, C.P. A. ed IVA come per legge;
– ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce il 20 giugno 2017.
Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2017.