Tribunale Milano, Sezione 12 civile Sentenza 11 settembre 2014, n. 10901

la colpa grave prevista dall’art. 1900, primo comma, cod. civ., che esclude – salvo patto contrario – la responsabilità dell’assicuratore, non deve essere commisurata (come, invece, nella previsione di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ.) ad un particolare onere di diligenza, in relazione alla natura dell’attività svolta dall’assicurato.

 

 

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Tribunale Milano, Sezione 12 civile Sentenza 11 settembre 2014, n. 10901

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 12 CIVILE

In composizione monocratica in persona del g.i. dott. Carlo Maddaloni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

(OMISSIS) P.l. (OMISSIS) rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Manfredi e Edoardo Bottelli

ATTRICE

CONTRO

(OMISSIS) (già (OMISSIS)) C.F: (OMISSIS) rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Laura Dionigi e Antonella De Marchi Gherini;

CONVENUTA

(OMISSIS)

TERZA CHIAMATA CONTUMACE

 

MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto

La (OMISSIS) ha convenuto in giudizio la (OMISSIS) per attenerne la condanna al pagamento della somma di euro 234.000,00 quale indennizzo per il furto di n. 3 marca semirimorchi marca (OMISSIS) targati rispettivamente (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dei quali era proprietaria e concessi in locazione finanziaria alla (OMISSIS), assicurati con la detta compagnia di assicurazioni, con vincolo a favore della esponente.

L’attrice ha dedotto che il giorno 26 ottobre 2008 veniva denunciato il furto dei predetti mezzi e lamenta come, nonostante la denuncia alla compagnia di assicurazioni e l’inoltro di tutti i documenti richiesti, nessun indennizzo era stato corrisposto.

Si è costituita la convenuta, ottenendo preliminarmente di evocare in giudizio la (OMISSIS), e contestando il fondamento della domanda attorea, deducendo in particolare come, da quanto emergeva dagli accertamenti compiuti, ed in particolare dalla circostanza che i veicoli in questione al momento del furto erano posteggiati all’interno di una rimessa recintata ma priva di custode e di sistema di allarme, doveva ritenersi che l’assicurata avesse con colpa grave agevolato la sottrazione dei mezzi.

La causa va decisa sulla base della sola documentazione prodotta in giudizio.

In linea di principio, va ricordato che poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’Indennizzo, nell’assicurazione contro i danni, consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, l’onere probatorio sul medesimo incombente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., è quello di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro.:

Il dolo o la colpa grave dell’assicurato o del beneficiario che a norma dell’art. 1900 cod civ esclude la garanzia assicurativa si configura invece come un fatto impeditivo, che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo e previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall’assicuratore.

Va osservato come la convenuta non abbia contestato in modo specifico l’accadimento del furto degli automezzi, ma abbia prospettato l’esistenza di una condotta gravemente colposa dell’utilizzatrice, che aveva ricoverato i semirimorchi, privi di motrice, in una rimessa della superficie di circa 5000 mq, chiusa da un muretto di recinzione in calcestruzzo dell’altezza di 80 cm, sovrastato da una recinzione metallica ed accessibile attraverso un cancello automatico con porta a scorrimento, priva di un servizio di vigilanza e di sistemi di allarme.

La dimostrazione tangibile della negligenza della (OMISSIS), secondo la (OMISSIS), emergeva dal fatto che i ladri avevano agito senza essere disturbati, per considerevole lasso di tempo, necessario per asportare singolarmente ben cinque semirimorchi – due dei quali di proprietà della (OMISSIS), quindi non oggetto del presente giudizio – sprovvisti di motrice.

La convenuta ha dedotto come proprio la singolarità dell’accaduto l’aveva indotta a presentare un esposto ai Carabinieri di (OMISSIS), per l’ipotesi di reato di truffa ai propri danni, in seguito al quale erano pendenti indagini preliminari.

Ciò posto, rileva il tribunale come, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, la colpa grave prevista dall’art. 1900, primo comma, cod. civ., che esclude – salvo patto contrario – la responsabilità dell’assicuratore, non deve essere commisurata (come, invece, nella previsione di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ.) ad un particolare onere di diligenza, in relazione alla natura dell’attività svolta dall’assicurato (Cass. 2995\1994).

Neppure viene dalla convenuta allegata, prima ancora che provata l’esistenza di determinati obblighi di particolari cautele di custodia a carico dell’assicurato, previsti nella polizza.

Ritiene il tribunale che l’avere ricoverato dei semirimorchi, privi di motrice, c quindi non facilmente asportabili, in un luogo protetto da una recinzione in muratura e chiuso da un cancello automatico, è una condotta che risulta d’improntata ad un modello di comportamento di media diligenza.

Non può infatti farsi discendere da un onere di adeguarsi a regole di ordinaria diligenza, l’obbligo, ipotizzato dalla convenuta, di predisporre un servizio di custodia dell’area recintata o di installare sistemi di allarme o di vigilanza tramite videocamere, dovendosi ritenere dette iniziative troppo onerose per l’assicurato ed eccedenti quel dovere di comportarsi secondo correttezza che è alla base della regola posta dal primo comma dell’art. 190 c.c.

L’assenza di una colpa grave dell’assicurato priva di fondatezza l’eccezione sollevata dalla (OMISSIS), e rende dovuto l’indennizzo chiesto dall’attrice.

La compagnia non ha contestato che i mezzi rubati, di proprietà della (OMISSIS), avessero un valore complessivo di euro 234,000,00 ma ha eccepito, e dimostrato (doc.ti 3a, 3b, 3c), la previsione, nelle polizze, di uno scoperto pari al 10%.

L’indennizzo spettante alla (OMISSIS) ammonta pertanto ad euro 210.600,00.

Pertanto, per le ragioni che precedono, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell’attrice, della predetta somma di euro 20.600,00 oltre rivalutazione monetaria al 2-10-2008 (data del furto) ed oltre interessi legali dal 15-1-2009, data in cui la denuncia di furto e pervenuta alla compagnia di assicurazioni (doc. 7 attrice), non sulla somma rivalutata ma su quella che anno per anno, progressivamente si incrementa per effetto degli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di assicurazione contro i danni, l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell’assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione (Cass. n. 10488\2009).

Dalla pronuncia al saldo gli interessi vanno calcolati sulla somma capitale comprensiva di rivalutazione.

La domanda subordinata proposta dall’attrice nei confronti della terza chiamata non deve pertanto neppure essere esaminata.

Le spese processuali sostenute dall’attrice, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta, mentre nulla va disposto quanto alla (OMISSIS), rimasta contumace.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza:

a) condanna la convenuta al pagamento in favore della (OMISSIS), per il titolo specificato in motivazione, della somma di euro 210.600,00 oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione;

b) condanna la convenuta al rimborso in favore dell’attrice delle spese processuali, liquidate in euro 528,56 per spese ed euro 13.430,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie.

Milano 8 settembre 2014.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.