in tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalita’ previste da clausola di polizza, non puo’ implicare, di per se’, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennita’ non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore, ai sensi dell’articolo 1915 c.c., comma 2. Occorre, inoltre, riscontrare se, alla stregua del principio di buona fede, che presiede all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto, le diverse modalita’ di avviso, in concreto adottate dall’assicurato, possano o meno considerarsi equipollenti di quelle fissate dal contratto, in relazione alla loro attitudine a realizzare lo scopo della norma.
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L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|30 settembre 2019| n. 24210
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21049-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del suo legale rappresentante (OMISSIS) nella sua qualita’ di cessionaria del credito di (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ (OMISSIS), in persona del procuratore del Servizio Affari Legali, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 574/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 02/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RITENUTO
Che:
1.La (OMISSIS) Srl ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino che, sia pur con diversa motivazione, aveva confermato la pronuncia di rigetto del giudice di pace in ordine alla domanda avanzata dalla odierna ricorrente, in qualita’ di cessionaria del credito di (OMISSIS), per ottenere dalla (OMISSIS) Spa l’indennizzo assicurativo corrispondente alla fattura emessa per le riparazioni effettuate sull’autovettura di proprieta’ della cedente, danneggiata da una violenta grandinata verificatasi il (OMISSIS).
1.1. Per cio’ che interessa in questa sede, la societa’, a seguito della sentenza di rigetto della domanda di indennizzo conseguente alla cessione del credito della danneggiata, fondata sulla affermazione che l’evento non si era verificato durante il periodo di copertura assicurativa, aveva impugnato la decisione ed il giudice d’appello aveva confermato la pronuncia impugnata: tuttavia, la motivazione era stata modificata in quanto pur essendo stato deciso che la data del sinistro era ricompresa in quello di operativita’ della polizza, la domanda era stata respinta essendo stato ritenuto che l’assicurata lo aveva denunciato tardivamente e cioe’ oltre il termine (di tre giorni) previsto dalla legge, superato senza alcuna ragionevole giustificazione.
2.Ha resistito la societa’ (OMISSIS) Spa.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente deduce:
a. la violazione e falsa applicazione degli articoli 1913 e 1915 c.c.. Assume che la tardiva comunicazione dell’evento non era ascrivibile al dolo dell’assicurata e che l’articolo 1915 c.c. prevedeva che, in caso di colpa, l’indennizzo doveva soltanto essere ridotto e non escluso; aggiunge, al riguardo, che l’onere di dimostrare il dolo era a carico della compagnia di assicurazione che non lo aveva assolto;
b. la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 342 e 343 c.p.c.: lamenta che l’argomentazione utilizzata a sostegno della “nuova” e diversa motivazione resa nella sentenza impugnata traeva origine dall’appello incidentale della Compagnia che doveva ritenersi tardivo: ragione per cui la decisione, fondata su quei motivi, era viziata da ultrapetizione.
1.2. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 92 c.p.c., comma 2: critica l’applicazione della regola della soccombenza, nonostante che alcune eccezioni preliminari della compagnia di assicurazione fossero state rigettate e che cio’ avrebbe consentito la compensazione parziale delle spese di lite.
2. I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente perche’ sono intrinsecamente connessi.
2.1. Il secondo – che rappresenta l’antecedente logico del primo – e’ infondato. La parte ricorrente, infatti, assume che il giudice d’appello aveva respinto l’impugnazione sulla scorta di una diversa motivazione con la quale aveva preso in considerazione l’appello incidentale condizionato, proposto dalla (OMISSIS) Spa, a seguito di costituzione tardiva, sulla questione concernente la non tempestiva denuncia del sinistro: deduce, pertanto, che tale statuizione sulla quale, unicamente, la decisione del Tribunale si era fondata (avendo escluso che, alla data del fatto, la polizza fosse gia’ scaduta) era viziata da ultrapetizione per violazione delle norme, sopra richiamate, che regolano il giudizio di secondo grado.
2.2. Il motivo e’ infondato.
La ricorrente, infatti, fonda la propria censura sull’affermazione che la costituzione della compagnia di assicurazione – con la quale venne proposto l’appello incidentale condizionato – fosse tardiva, in quanto intervenuta (in data 7.1.2006) oltre i venti giorni antecedenti alla data (del 27 gennaio 2016) fissata per l’udienza di trattazione della causa: tuttavia, tenendo conto che, ex articolo 155 c.p.c., comma 1, vige la regola generale secondo cui nel calcolo dei termini, anche a ritroso, dies a quo non computatur (cfr. Cass. 6601/2012; Cass. 11965/2013), la comparsa di risposta contenente l’appello incidentale deve ritenersi tempestiva, in quanto e’ stata depositata esattamente nel ventesimo giorno antecedente l’udienza fissata.
3. Il primo motivo, invece, e’ fondato.
3.1. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che l’assicurata non avendo rispettato il termine decadenziale stabilito dalle condizioni generali di assicurazione che avevano, di fatto, recepito il termine previsto dall’articolo 1913 c.c., ha affermato che il lasso di tempo di piu’ di due mesi intercorso fra il sinistro e la denuncia fosse eccessivo ed andasse oltre una ammissibile tolleranza della tardivita’ nell’ottica degli interessi tutelati (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Tale statuizione mostra di interpretare l’articolo 1913 c.c. non tenendo conto della giurisprudenza di questa Corte in punto di rilevanza del dolo/colpa in capo all’assicurata, ed in relazione alla ripartizione dell’onere della prova.
3.2.Al riguardo, si osserva che l’articolo 1913 c.c., comma 1, dispone che “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore… entro tre giorni da quello in cui il sinistro si e’ verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza”; il successivo articolo 1915 c.c., comma 1 prevede che “l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso… perde il diritto all’indennita’” e, al comma 2, che “se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennita’ in ragione del pregiudizio sofferto”.
3.3. La formulazione delle disposizioni richiamate impone di stabilire cosa debba intendersi per “inadempimento doloso” dell’obbligo di avviso. In particolare, deve essere chiarito se “doloso” possa essere qualificato l’inadempimento volontario ovvero se per “doloso” debba essere inteso l’inadempimento dettato dal fine di recare pregiudizio all’assicuratore o di procurarsi un vantaggio in danno di questi.
3.4. Sul punto, questa Corte ha affermato che “il problema non incide sulla questione relativa all’individuazione del soggetto tenuto all’onere della prova, perche’ quale delle due tesi si segua, e’ indubbio, in base ai principi generali, che l’onere di provare che l’inadempimento e’ doloso spetta all’assicuratore. Nel primo caso l’assicuratore dovra’ provare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso, mentre nel secondo caso dovra’ anche provare il fine fraudolento dell’assicurato” (cfr. Cass. 5435/2005).
E’ stato, inoltre, affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo il quale “in tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalita’ previste da clausola di polizza, non puo’ implicare, di per se’, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennita’ non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore, ai sensi dell’articolo 1915 c.c., comma 2. Occorre, inoltre, riscontrare se, alla stregua del principio di buona fede, che presiede all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto, le diverse modalita’ di avviso, in concreto adottate dall’assicurato, possano o meno considerarsi equipollenti di quelle fissate dal contratto, in relazione alla loro attitudine a realizzare lo scopo della norma” (cfr. Cass. 24733/2007).
3.5. La Corte, omettendo di verificare se ricorresse il dolo necessario per la perdita totale dell’indennita’, anche alla luce della ripartizione degli oneri probatori sopra descritti, ha applicato erroneamente le norme richiamate: il motivo, pertanto, deve essere accolto.
4. La terza censura, concernente la regolazione delle spese, deve ritenersi logicamente assorbita dall’accoglimento della seconda.
5. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Torino in persona di diverso giudice, per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:
-“in tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalita’ ed i tempi previsti dall’articolo 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non puo’ implicare, di per se’, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennita’ non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall’assicuratore, ai sensi dell’articolo 1915 c.c., comma 2”;
-“l’onere di provare la natura, dolosa o colposa dell’inadempimento spetta all’assicuratore. Nel caso previsto dall’articolo 1915 c.c., comma 1 dovra’ provare il fine fraudolento dell’assicurato; in quello regolato dall’articolo 1915, comma 2 dovra’ invece dimostrare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso, nonche’ la misura del pregiudizio sofferto”.
6. Il Tribunale di rinvio decidera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo; rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.