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L’art. 1914 c.c. pone a carico dell’assicuratore le spese sopportate o il danno subito dall’assicurato per il salvataggio, anche se aggiunti al danno prodotto dal sinistro superano la somma assicurata ed anche se l’attività di salvataggio non sortisca buon esito, purché le spese non siano fatte o i danni non siano prodotti con azioni inconsiderate; il che significa che nell’adempimento dell’obbligazione di salvataggio l’assicurato deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 gennaio 2005, n. 1749
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano Fiducia – Presidente
Dott. Francesco Sabatini – Consigliere
Dott. Giovanni Battista Petti – Consigliere
Dott. Bruno Durante – Consigliere Relatore
Dott. Giulio Levi – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ra. S.p.A., con sede in Mi., in persona dei legali rappresentanti Avvocati Gi. Ra. dott. An. Gu., elettivamente domiciliata in Ro. Via P. 24, presso lo studio dell’Avvocato Mi. Ro., che la difende unitamente agli avvocati Mi. Bo., Sa. Tr., giusta, delega in atti;
ricorrente
contro
Fb. Hu. It. S.p.A. in Amministrazione straordinaria
intimata
e sul 2° ricorso no 15061/01 proposto da:
Fb. Hu. It. S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede legale in Bologna, in persona dei propri commissari straordinari Prof. Avvocato Al. Ma. Al., dott. Gu. Al. Gu., elettivamente domiciliata in Ro. Piazza Mo. 115, presso lo studio dell’Avvocato Ra. Le., che la difende unitamente all’Avvocato En. Ca., con procura del dott. Notaio Dionigio Rossi, in Bologna rep. n.36019/36020/36021;
controricorrente e ricorrente incidentale
nonché contro
Ra. S.p.A., con sede in Mi., in persona dei suoi legali rappresentanti Avvocati Gi. Ra. dott. An. Gu., elettivamente domiciliata in, Ro. Via Po 24, presso lo studio dell’Avvocato Mi. Ro. la difende unitamente agli avvocati Sa. Tr., Mi. Bo., giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale
avverso la sentenza n. 1095/00 della Corte d’Appello di Milano, quarta sezione civile, emessa il 19/01/00, depositata il 05/05/00, R.G.1520/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/04 dal Consigliere Dott. Bruno Durante;
udito l’Avvocato Raffaele Lener;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Fb. Hu. Italiana S.p.A. convenne innanzi al tribunale di Milano la Riunione adriatica di (RAS).
Espose: si era assicurata con la Ra. contro i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto di subfornitura, con il quale la Am. Ca. S.a. di Lu. (ACSA) le aveva affidato la progettazione, costruzione e montaggio del reattore (cartuccia) consistente in un contenitore cilindrico di acciaio inossidabile della sostanza fungente da catalizzatore per la sintesi chimica dell’ammoniaca; a distanza di pochi giorni dalla messa in funzione dell’impianto si era verificato surriscaldamento anomalo del reattore, sicchè era stato fermato l’impianto e si era dato preavviso di sinistro alla RAS; aveva sopportato spese di riparazione della cartuccia per £ 614.883.377 e D.M. 92.021, rimborsabili, tranne £ 52.250.000, a norma dell’art. 1914 c.c. come costo di salvataggio.
Chiese la condanna della Ra. al pagamento della somma sopra indicata con gli interessi secondo i tassi del prime rate ABI in vigore dal 24.8.1989.
La Ra., costituitasi in giudizio, dedusse di essere tenuta soltanto per £ 52.250.000, riferendosi la rimanente somma a spese sopportate dopo che il sinistro si era verificato e non essendo, perciò, riconducibili al salvataggio.
Il tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando la RAS al pagamento di lire 525.000.000 con gli interessi legali dal 22.12.1989.
Su gravame principale della Ra. ed incidentale della FBM Hudson italiana, posta nel frattempo in amministrazione straordinaria, la corte di appello di Milano così decise: “In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la RAS a pagare alla FBM Hudson Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria la somma di £ 481.865.900 e D.M. 73.616,80, pari alla quota dell’80 sottoscritta in sede di coassicurazione, con l’aggiunta degli interessi al tasso bancario del prime rate ABI in vigore nel periodo dal 22.12.1989 alla data dell’effettivo pagamento.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado”, motivando come segue sui punti ancora in discussione.
La FBM ha sottoscritto l’appendice che prevede la ripartizione del rischio tra la RAS e la Italiana incendi e non può, perciò, pretendere il pagamento dell’intero indennizzo dalla RAS; è contraddittorio sostenere, come sostiene la RAS, da un lato, che il rischio assicurato non si è verificato, di tal che manca il presupposto per l’applicazione della norma sul salvataggio, e, dall’altro, che non vi è sinistro indennizzabile; già prima dell’intervento volto a “salvare” il catalizzatore esisteva un danno indennizzabile a termini di tant’è che la Ra. ha ammesso di essere tenuta a rimborsare le spese sostenute per rifare il manto isolante della cartuccia; il tribunale ha affermato che l’innovativo procedimento adottato per rifare la coibentazione del reattore rientra nella previsione della norma sul salvataggio; l’affermazione è corretta e va confermata, a nulla rilevando se, come obiettato dalla RAS, le spese di salvataggio abbiano superato la somma assicurata, atteso che l’art. 1914 c.c. consente il rimborso anche delle spese maggiori, salvo che, diversamente dalla specie, l’assicuratore non dimostri che sono state fatte inconsideratamente; difformemente da quanto ritenuto dal tribunale, gli interessi sono dovuti al prime rate ABI, considerato che la società creditrice è un’impresa industriale di medio – grandi dimensioni che ha operato facendo ricorso al credito bancario.
La RAS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; l’intimata ha resistito ed ha proposto ricorso incidentale con un motivo, cui ha resistito la RAS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza ed, a norma dell’art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
Con i primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 1914, 1888, 1362, 1372, 1321 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice (primo motivo); incongrua e contraddittoria motivazione (secondo motivo); in definitiva si sostiene che la corte di merito: 1) ha frainteso i temi della causa e rilevato una contraddizione che in realtà non v’è, avendo la Ra. fatto riferimento alla polizza per individuare il rischio assicurato e considerato separatamente il problema delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.);
2) non ha proceduto all’individuazione del rischio assicurato attraverso la corretta applicazione dei criteri ermeneutici fissati dall’art. 1362 c.c. e, particolarmente, di quello “in claris non fit interpretatio”, mancando cosi di avvertire che l’indicato rischio consiste nel danneggiamento del catalizzatore durante le operazioni di prelievo e ricarica; 3) non ha considerato che, non esistendo alcun rapporto di strumentalità tra spese sostenute e rischio assicurato, non possibile applicare l’art. 1914 c.c.; 4) non ha motivato adeguatamente sulla questione sollevata con l’appello che nella specie manca il presupposto per l’operatività della garanzia assicurativa e, cioè, un sinistro rientrante nella polizza, limitandosi ad affermare che siccome la RAS si è dichiarata disposta a versare £ 52.250.000 sussiste il rischio assicurato e le spese sono indennizzabili a norma dell’art. 1914 c.c..
2.1. I motivi sviluppano fondamentalmente due censure: una concerne l’interpretazione della polizza ed è funzionale all’individuazione del rischio assicurato; l’altra, strettamente dipendente dalla prima, attiene all’applicazione dell’art. 1914 c.c..
2.2. Con riferimento alla prima censura va rilevato che, come risulta dall’interpretazione complessiva della sentenza impugnata, la corte di merito ha ritenuto che la polizza coprisse, oltre al rischio costituito dal danneggiamento del catalizzatore durante le operazioni di prelievo e di ricarica, quello più grave della perdita totale del catalizzatore medesimo.
Ora, l’interpretazione del contratto, consistendo nell’accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di ratto riservata in via esclusiva al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o violazione delle norme ermeneutiche; ne consegue che nella detta sede è inammissibile la critica che si traduce nelle prospettazione di una diversa interpretazione (ex plurimis Cass. 22.3.2001, n. 4085; Cass. 21.2.2001, n. 2478).
Ed è proprio una critica di questo genere che viene mossa nella sostanza alla corte di merito, tentandosi di accreditare, per il tramite strumentale dell’art. 1362 c.c. e del principio “in claris non fit interpretatio”, una lettura restrittiva della polizza assicurativa che abolisca il rischio più grave della perdita totale del catalizzatore.
Posta la questione in questi termini, rimane privo di valore il rilievo che non implica ammissione circa il rischio assicurato l’essersi la R.A.S. dichiarata disposta a versare la somma di £ 53.250.000.
2.3. In relazione all’altra censura va rilevato che, individuato il rischio assicurato, vanno considerati di salvataggio gli interventi che si inseriscono nel processo causale già introdotto dal sinistro e si palesano idonei ad impedire che il processo medesimo si completi e si produca in tutto o in parte il danno (Cass. 7.11.1991, n. 11877).
L’art. 1914 c.c. pone a carico dell’assicuratore le spese sopportate o il danno subito dall’assicurato per il salvataggio, anche se aggiunti al danno prodotto dal sinistro superano la somma assicurata ed anche se l’attività di salvataggio non sortisca buon esito, purché le spese non siano fatte o i danni non siano prodotti con azioni inconsiderate; il che significa che nell’adempimento dell’obbligazione di salvataggio l’assicurato deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (Cass. 7.9.1974, n. 4786).
2.4. Si sottrae, pertanto, a censura la corte di merito che, dopo avere individuato il rischio assicurato con il sussidio di strumenti interpretativi adeguati, ha considerato di salvataggio le spese fatte per evitare la totale distruzione del catalizzatore e le ha poste a carico della RAS, giudicando irrilevante che superassero la somma assicurata.
Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., nonchè omessa motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); si lamenta che la corte di merito abbia attribuito gli interessi al tasso bancario del prime rate ABI senza raffrontare il potere di acquisto della moneta tedesca al momento dell’esborso da parte della Fb. ed a quello della pronuncia della sentenza, “di talchè, di fronte all’apprezzamento della moneta tedesca, fatto peraltro notorio, … non sarebbe stato possibile il riconoscimento tout court di un tasso di interesse così elevato, quale quello riconosciuto dall’impugnata sentenza senza una precisa verifica e confronto tra tale tasso e la lievitazione del potere di acquisto del marco tedesco”; si evidenzia che si tratta di un credito di valore, per cui “la moneta è stata adottata come parametro del danno lamentato” ed è “in termini di potere di acquisto del marco tedesco che si sarebbe potuto stabilire il danno effettivamente subito dalla Fb. tedesca”.
3.1. Il. motivo non può ricevere accoglimento.
3.2. Puntualizzato che non si pone in discussione il tasso di interesse praticato (prime rate A51 e non tasso legale), va rilevato che l’eventuale variazione del potere di acquisto del marco tedesco tra il momento della spesa e quello della sentenza non rileva ai fini del calcolo degli interessi, avendo la corte di merito pronunciato condanna al pagamento della medesima quantità di moneta straniera spesa o non recuperata; diversamente sarebbe avvenuto se la corte avesse adeguato la quantità di moneta al potere di acquisto del momento della pronuncia, poiché in tale caso avrebbe dovuto stabilirsi se gli interessi competessero su questa somma o sull’altra.
Non viene in considerazione il momento solutorio del debito, per il quale vale la regola stabilita dall’art. 1278 c.c. che il debitore ha facoltà di pagare in moneta estera o in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo di pagamento (Cass. 22.11.1986, n. 6887; Cass. 17.5.1983, n. 3414).
E fuori tema il riferimento alla questione del risarcimento del danno in quanto, se è vero che, come riconosciuto dalla corte di merito coerentemente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 25.10.1984, n. 5437), il debito dell’assicuratore è di valore anche quando afferisca alla spesa sopportata dall’assicurato per evitare o ridurre la perdita del bene assicurato, è pure vero che la corte medesima non ne ha concretamente tenuto conto, limitando la condanna alla medesima quantità di moneta estera spesa.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia; si lamenta che nell’interpretazione del contratto di assicurazione la corte di merito non abbia tenuto conto del comportamento posteriore alla conclusione del contratto medesimo; comportamento che attraverso la dichiarazione di disponibilità al rimborso della somma spesa nella misura di £ 53.250-000 evidenzia la natura riassicurativa e non coassicurativa del rapporto e sul piano effettuale costituisce rinuncia al beneficio della responsabilità parziaria.
4.1 Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
4.2. Per quanto concerne l’interpretazione, ribadito che in materia vige un principio di gerarchia in forza del quale è possibile fare ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari, come quello del comportamento posteriore delle parti, solo se l’applicazione di quelli principali e, soprattutto, di quello letterale, assunto come fondamentale, non consenta di chiarire La reale volontà delle parti (ex plurimis Cass. 16.7.2001, n. 96361, va rilevato che nella specie non è neppure dedotto che il testo contrattuale presenti aspetti tali da richiedere il ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari.
4.3. Quanto alla rinuncia è sufficiente considerare che, come opportunamente segnalato dalla corte di merito, nella specie non si tratta di rinuncia a fare valere il contratto di coassicurazione, ma di semplice ritardo.
In conclusione, i ricorsi vanno rigettati.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Lla Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del giudizio di cassazione.