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affinche’ l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1915 c.c., comma 1 (ovvero ai fini della perdita integrale del diritto all’indennita’), non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’indicato obbligo e la cosciente volonta’ di non osservarlo.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 30 giugno 2015, n. 13355
Integrale
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente
Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13726-2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del proprio Consigliere Delegato Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 779/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/05/2011 R.G.N. 151/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2015 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega non scritta;
udito l’Avvocato (OMISSIS) anche per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi assorbito il ricorso incidentale condizionato.
I FATTI
Nel (OMISSIS) (OMISSIS) veniva travolta, mentre stava sciando al (OMISSIS), da altro sciatore, il minore (OMISSIS), riportando danni alla persona.
La (OMISSIS) e il marito (OMISSIS) convenivano in giudizio lo (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, e questi chiamava in giudizio la (OMISSIS) s.p.a, che assicurava i rischi connessi allo svolgimento di attivita’ sciistica da parte dello (OMISSIS), per esserne garantito.
Il Tribunale di Pinerolo, all’esito del giudizio di primo grado, condannava lo (OMISSIS) a risarcire i danni alla (OMISSIS) e al marito, mentre rigettava la domanda di manleva proposta dal danneggiante verso la sua compagnia di assicurazioni in mancanza della prova del contratto di assicurazione (essendo mancante al momento della decisione il fascicolo di parte dello (OMISSIS)).
La Corte d’Appello di Torino confermava l’esito del giudizio di primo grado. In particolare, quanto alle domande proposte dallo (OMISSIS) verso la sua compagnia di assicurazioni, ne confermava il rigetto benche’ per un diverso ordine di considerazioni: riteneva ammissibile la produzione in appello del fascicolo di primo grado dello (OMISSIS), contenente anche il contratto assicurativo, ed utilizzabile lo stesso ai fini del decidere, non essendo documento nuovo, e tuttavia rigettava ugualmente la domanda di manleva proposta dal danneggiante, avendo questi omesso di denunciare tempestivamente il sinistro all’assicurazione ed essendo decaduto dal diritto all’indennizzo. La corte sottolineava che l’incidente era avvenuto il 7.1.2012, e che solo in data 7.11.2013, a distanza di ben ventidue mesi, e nonostante avesse ricevuto diversi solleciti da parte della compagnia di assicurazioni rimasti inevasi, lo (OMISSIS) aveva comunicato alla compagnia di assicurazioni le modalita’ dell’incidente e la sua volonta’ di avvalersi della copertura assicurativa.
(OMISSIS) propone un motivo di ricorso per cassazione nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a., per la riforma della sentenza n. 779 del 23.5.2011 della Corte d’Appello di Torino.
Resiste la (OMISSIS) s.p.a con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato ed illustrato da memoria.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato controricorso contenente anche ricorso incidentale, anch’esso illustrato da memoria.
Lo (OMISSIS) ha a sua volta depositato controricorso in risposta al controricorso incidentale condizionato depositato da (OMISSIS) Italia s.p.a..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il suo unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 1915 e 1932 c.c. Egli non contesta la responsabilita’ dell’incidente ne’ la misura del risarcimento liquidato in favore dei danneggiati, ma concentra la sua censura sul punto della sentenza di appello che lo ha dichiarato decaduto dal diritto alla garanzia assicurativa. Rileva che e’ stato giudicato decaduto dal diritto alla fruizione della garanzia assicurativa per non aver dato tempestivo avviso del sinistro alla compagnia di assicurazioni nel termine di tre giorni dall’incidente, in applicazione della previsione contenuta nell’articolo 4 delle condizioni generali di contratto, ovvero in applicazione di una clausola contrattuale che contiene una previsione in peius rispetto a quanto previsto dall’articolo 1915 c.c., che a sua volta prevede la sola riduzione dell’indennizzo in caso di omissione colposa dell’obbligo di dare avviso, e non la decadenza. Sottolinea che la predetta norma, per espressa previsione dell’articolo 1932 c.c., e’ derogabile solo in favore dell’assicurato. Aggiunge che, benche’ non dall’assicurato, la compagnia assicuratrice era stata messa al corrente dei dettagli dell’infortunio fin dal (OMISSIS) dalla agenzia infortunistica che curava gli interessi della danneggiata.
Il motivo e’ infondato, in quanto la censura mossa dal ricorrente e’ inconferente: essa non attacca il punto essenziale della ratio decidendi della sentenza di appello, che costituisce il fondamento del rigetto della sua domanda, laddove la corte d’appello ha ritenuto che il ritardo dello (OMISSIS) nel denunciare l’incidente, protrattosi per ben 22 mesi, e il suo silenzio, noncurante delle lettere di sollecito inviate da parte dell’assicurazione che gli richiedeva chiarimenti sull’incidente e sulla richiesta di risarcimento nel frattempo pervenuta, fosse da considerarsi come inequivoco segno della consapevole mancanza da parte dell’infortunato al proprio obbligo di effettuare una tempestiva e completa denuncia alla propria compagnia di assicurazioni. Tale consapevolezza integra, nella decisione impugnata, il ritardo doloso nella comunicazione, sanzionato dall’articolo 1915 c.c., comma 1 con la decadenza totale dal diritto all’indennizzo. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione sul punto del principio di diritto fissato tra le altre da Cassazione n. 5435/2005: affinche’ l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1915 c.c., comma 1 (ovvero ai fini della perdita integrale del diritto all’indennita’), non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’indicato obbligo e la cosciente volonta’ di non osservarlo.
La corte quindi non lo ha privato totalmente dal diritto all’indennizzo, a fronte di un ritardo colposo, dal quale consegue solo la riduzione dell’indennizzo stesso (proporzionale alle difficolta’ cui va incontro la compagnia di assicurazioni in conseguenza del ritardo), ma ha ritenuto che tale ritardo, per le sue caratteristiche di prolungata durata e di trascurata indifferenza a fronte delle varie richieste di sollecito, fosse da considerarsi doloso. 11 ricorrente non coglie che questo e’ il punto centrale della decisione e non spende alcuna considerazione per contrastare efficacemente le affermazioni della corte territoriale laddove ha inquadrato il suo prolungato ritardo nell’inadempimento doloso dell’obbligo di dare tempestivo avviso.
2. La controricorrente (OMISSIS), nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, propone ricorso incidentale condizionato, riproponendo in questa sede tutte le eccezioni gia’ sollevate nel corso del giudizio di merito e sulle quali la corte territoriale non si e’ soffermata avendo preliminarmente dichiarato la decadenza dell’assicurato dal diritto alla garanzia. Si tratta delle eccezioni di estinzione per intervenuta prescrizione e per mancato pagamento del premio assicurativo.
Il rigetto del ricorso principale esonera dalla necessita’ di esaminare l’ammissibilita’ e la fondatezza del ricorso incidentale condizionato.
3. Nel proprio controricorso, contenente anche ricorso incidentale, i sig. (OMISSIS) e (OMISSIS) censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1913, 1915 e 1932 c.c., nonche’ per violazione degli articoli 1341 e 1342 c.c. e delle norme a tutela del consumatore, nella parte in cui essa ha ritenuto lo (OMISSIS) decaduto dal diritto ad essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazioni, avendo interesse i coniugi danneggiati alla operativita’ della copertura assicurativa del danneggiante. Fanno presente di aver prodotto sin dal primo grado le tre lettere raccomandate, la prima inviata alla compagnia di assicurazioni dello (OMISSIS) 42 giorni dopo l’incidente, inviate dallo studio di infortunistica che curava i loro interessi alla compagnia di assicurazioni del danneggiante, contenenti richieste risarcitorie e documentazioni illustrative dei fatti e aggiungono che la loro richiesta di risarcimento dei danni, indirizzata all’assicurazione del danneggiante, produceva effetto sospensivo del decorso della prescrizione nei rapporti tra questi e la sua compagnia di assicurazioni, ex articolo 2952 c.c. Concludono affermando che erroneamente la corte d’appello ha applicato la prescrizione – decadenza, non avendo rilevato che nella documentazione prodotta dalla stessa parte attrice vi fosse gia’ quanto necessario per informare dettagliatamente l’assicurazione sulle pretese dei danneggiati e sulle modalita’ dell’incidente. In piu’, aggiungono che la clausola contrattuale n. 4 mancava di specifica sottoscrizione da parte dello (OMISSIS) e che essa doveva ritenersi nulla anche perche’ apposta in un contratto a favore di consumatore. Il motivo di ricorso incidentale proposto dai coniugi (OMISSIS), (OMISSIS) e’ del tutto inammissibile perche’ le argomentazioni svolte corrispondono ad una posizione, che dovrebbe essere stata assunta gia’ assunta nel giudizio di merito di intervenire ad adiuvandum del danneggiante quanto ai rapporti tra questi e la sua compagnia di assicurazioni, motivata dall’interesse dei danneggiati a che anche l’assicurazione dello (OMISSIS) rispondesse della obbligazione risarcitoria in capo al danneggiante, appena maggiorenne e presumibilmente nullatenente. Tuttavia essa non trova corrispondenza nel giudizio di merito, ove non e’ mai stato proposto dai coniugi (OMISSIS) un formale intervento ad adiuvandum dello (OMISSIS), ne’ in appello i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno concluso nei confronti della compagnia di assicurazioni, essendosi limitati a concludere, quanto alle domande proposte dallo (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), in questo senso: “valutera’ l’eccellentissima Corte come statuire in merito alle domande formulate dall’appellante (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. secondo diritto e giustizia”, rimettendosi quindi alla valutazione della corte.
Il ricorso incidentale proposto dai signori (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. contiene quindi una domanda nuova e pertanto e’ inammissibile.
4. Quanto alla liquidazione delle spese legali, il ricorso e’ stato notificato ai signori (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto parte del giudizio di appello in causa scindibile, senza che il motivo di ricorso toccasse in alcun modo la loro posizione. La notifica del ricorso ha pertanto valore nei loro confronti di semplice litis denuntiatio,e non avevano aveva alcuna necessita’ di svolgere in questa sede attivita’ difensiva nei confronti dello (OMISSIS). Al rigetto del ricorso principale non consegue la liquidazione in loro favore delle spese di lite, in conformita’ al principio di diritto gia’ enunciato da questa Corte, secondo il quale In un giudico svoltosi con pluralita’ di parti in cause scindibili ai sensi dell’articolo 332 cod. proc. civ., cioe’ cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione (nella specie, l’appello) e la sua conoscenza assolvono alla funzione di “litis denuntiatio” cosi’ da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per cio’ solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’articolo 91 cod. proc. civ., che esige la qualita’ di parte, e percio’ una “vocatio in ius”, e la soccombenza” (Cass. n. 2208 del 2012).
Sia il ricorrente che i ricorrenti incidentali devono essere invece condannati a rifondere le spese di lite alla controricorrente.
P.Q.M.
Iva Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da (OMISSIS) s.p.a., e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Pone a carico del ricorrente e dei ricorrenti incidentali il pagamento delle spese processuali della controricorrente (OMISSIS) s.p.a. e le liquida in complessivi euro 4.200,00 di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali.