in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell’assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull’assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia.
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Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)
Tribunale Milano, Sezione 6 civile Sentenza 9 aprile 2019, n. 3479
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 38206 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2015
TRA
(…) (P. IVA (…)), in persona del Presidente pro tempore sig. (…), rappresentata e difesa dall’avv. Ma.Es., presso il studio è elettivamente domiciliata in Salerno, Via (…), in virtù di procura speciale
ATTRICE
E
(…) S.P.A. già (…) S.P.A. (C.F. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale dott. S.F., rappresentata e difesa dall’avv. Ma.Br., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via (…), in virtù di delega in calce all’atto di citazione notificato
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la (…) ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa (…) S.p.a. chiedendo la sua condanna al pagamento dell’importo di Euro 59.188,61 a titolo di rimborso della somma versata alla (…) S.r.l. dovuto in virtù del contratto di assicurazione per la responsabilità civile relativo alla polizza assicurativa n.(…), stipulata tra le parti per effetto dei danni causati ad auto vetture dal personale dipendente dell’attrice. L’attrice, a fondamento della propria pretesa ha dedotto:
– Di avere stipulato con la (…) S.p.a., in data 12.10.2011, la polizza assicurativa n.(…), per il periodo dal 10.10.2011 al 10.10.2012 a garanzia dell'”esercizio delle attività esplicate nell’ambito del porto consistenti in operazioni di carico e scarico merci e cose di terzi, su e da natanti, carri ferroviari e da altri mezzi di trasporto in genere con impiego di impianti di sollevamento gru, ponti elevatori ed altre attrezzature sia di proprietà della contraente che di terzi”, nonché per “il rischio derivante dal funzionamento delle macchine operatrici…operanti nell’ambito dell’area portuale…”;
– che nel periodo di operatività della polizza, durante le operazioni di imbarco/sbarco di autovetture affidate alla CULP dalla “(…) S.r.l.”, il personale alle dipendenze della società esponente ha causato danni, tra gli altri, per complessivi Euro.83.188,61, ai seguenti autoveicoli non immatricolati: 1) veicolo nuovo (…) ch. (…) (danni di Euro.13.000,00); 2) veicolo nuovo (…) ch. (…) (danni di Euro.7.818,00); 3) veicolo nuovo (…) ch. (…) (danni di Euro.7.540,00); 4) veicolo nuovo (…) ch. (…) (danni di Euro.7.830,61); 5) veicolo nuovo (…) ch. (…) (danni di Euro.9.000,00); 6) veicolo nuovo (…) ch. (…) (danni di Euro.12.000,00); 7) veicolo nuovo (…) ch. (…) (danni di Euro.13.000,00); 8) veicolo nuovo (…) ch. (…) (danni di Euro.13.000,00);
– di avere tempestivamente denunciato i sinistri alla Ergo invitandola a provvedere al relativo indennizzo;
– di avere risarcito in via stragiudiziale i danni alla società (…) S.r.l. mediante bonifico bancario del 9.6.2014 per complessivi Euro 118.582,08, a seguito dell’emissione della fattura n. (…) del 28.2.2014, importo corrispondente al risarcimento dei danni occorsi a n. 53 veicoli causati dal personale dipendente della società attrice tra i quali sono ricompresi anche quelli che rientrano nella copertura assicurativa della polizza oggetto di causa per complessivi Euro 83.188,61;
– che in forza del contratto di assicurazione citato ha diritto di chiedere alla convenuta la restituzione della somma corrisposta alla danneggiata (…) S.r.l. a titolo di risarcimento dei danni;
– che l’ammontare complessivo dovuto dalla Compagnia a titolo di indennizzo per i9 danni causati nei sinistri oggetto della copertura assicurativa al netto della franchigia di Euro 3.000,00 applicata ad ogni sinistro in base a quanto previsto dall’appendice della polizza al paragrafo “estensioni varie” è pari ad Euro 59.188,61
Omissis
– di avere chiesto alla (…) S.p.a. il pagamento senza ottenere riscontro;
– di avere esperito la procedura di mediazione che ha sortito esito negativo.
La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alle pretese avversarie ed ha contestato l’operatività della polizza per mancata dimostrazione della riconducibilità dei sinistri alla garanzia assicurativa non essendo state dimostrate né le date dei sinistri, per verificare se ricompresi nel periodo di copertura della garanzia, né la dinamica dei sinistri, per verificare se ricorrano esclusioni di polizza, né il nesso di causalità tra un comportamento colposo ed i danni lamentati.
La convenuta ha contestato altresì la mancanza di prova dei danni e l’esosità delle pretese risarcitorie concludendo, quindi, per il rigetto delle domande attoree ed in via subordinata in caso di prova degli eventi rientranti in garanzia ha domandato l’accertamento dell’entità dell’indennizzo dovuto al netto delle franchigie contrattuali in misura inferiore al preteso e nei limiti del massimale di polizza per anno assicurativo, con vittoria di spese.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., sono state rigettate le istanze istruttorie e all’udienza del 18.12.2018 per la precisazione delle conclusioni e in quella sede, mutato l’organo giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Va anzitutto ribadita l’inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalla difesa della società convenuta in sede di precisazione delle conclusioni in quanto aventi ad oggetto circostanze ininfluenti con conseguente conferma dell’ordinanza emessa in data 24.11.2016.
Prima di esaminare la domanda attorea occorre richiamare i principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di assicurazione contro i danni in cui deve essere ricompresa anche l’assicurazione della responsabilità civile oggetto del presente giudizio.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l’adempimento ( ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno ) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo ( cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).
Peraltro, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di ulteriormente precisare in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell’assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull’assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081).
In altri termini, poiché nell’assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell’art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426).
E la Corte di Cassazione afferma che (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6108 del 20/03/2006) qualora l’assicuratore convenuto per il pagamento dell’indennità deduca che la garanzia assicurativa non opera, ricorrendo una ipotesi di esclusione, propone un’eccezione in senso improprio e non proprio in quanto altro non fa che contestare il fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non si assume alcun onere probatorio, come a norma del capoverso dell’art. 2697 c.c. accadrebbe se proponesse una eccezione in senso proprio, lasciando immutato l’onere probatorio a carico della parte attrice, la quale è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.
Da ultimo la Corte di Cassazione ( vedi Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018) , con riferimento al riparto dell’onere della prova fra assicurato e assicuratore ha precisato:
“Fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo pattuito, è l’avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.
L’assicurato, dunque, ha l’onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l’indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti.
Per effetto dell’inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l’assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi; (b) i rischi esclusi; (c) i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo.
I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile).
I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l’indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell’onere della prova.
La circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato.
La circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore.
Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell’eccezione intenda sollevare”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame la domanda proposta non può essere accolta in quanto parte attrice non ha allegato e provato i fatti costitutivi del diritto all’indennizzo. In particolare a fronte della contestazione specifica e puntuale sollevata da parte convenuta nella comparsa di costituzione in merito sia alla mancata indicazione, con riferimento ai sinistri denunciati, della data del sinistro, della dinamica dell’incidente e del nesso di causalità fra la condotta posta in essere ed i danni reclamati, parte attrice né all’udienza di comparizione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. ha preso posizione in risposta alle contestazioni avversarie.
Nella memoria depositata in data 31.3.2016 ai sensi dell’art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. l’attrice si è limitata ad affermare che le date di verificazione dei sinistri sono elencate nei documenti prodotti da parte convenuta (doc. da 2 a 7 ) che, in realtà come emerge dalle missive prodotte da parte attrice (docc. n. 3 e 4 allegati all’atto di citazione), coincidono con le date delle denunce dei sinistri inoltrate dalla (…) S.r.l. alla Cooperativa (…) e da questa trasmesse alla società convenuta, e non con le date di verificazione del sinistro che non sono state né allegate né provate.
E’ pacifico, in quanto documentale (doc. n. 1 fascicolo parte convenuta) e non contestato che la Cooperativa (…) ha stipulato con la (…) la polizza responsabilità civile n. n.(…) con decorrenza dal 10.10.2011 e scadenza al 10.10.2012.
L’allegato “per dichiarazioni contrattuali” prevede che “la garanzia prestata con la presente polizza è operante per l’esercizio delle attività esplicate nell’ambito del porto consistenti in operazioni di carico e scarico di merci e cose di terzi su e da natanti, carri ferroviari e da altri mezzi di trasporto in genere con impiego di impianti di sollevamento gru, ponti elevatori ed altre attrezzature sia di proprietà della contraente che di terzi” , mentre l’appendice per dichiarazione fra le “estensioni varie” prevede che ” la garanzia prestata con la presente polizza è operante per la circolazione dei mezzi di trasporto di proprietà del contraente autorizzati ad operare nell’area portuale durante lo svolgimento delle operazioni formanti oggetto della presente assicurazione, ferma l’esclusione del rischio risalente alla circolazione di mezzi soggetti ad assicurazione obbligatoria di cui alla L. n. 990 del 1969 e norme di leggi seguenti. L’assicurazione comprende i danni che gli autoveicoli oggetto di imbarco e sbarco, condotti da personale che opera per conto dell’assicurato possano provocare a terzi (persone e cose) con esclusione dei trasportatori, mentre vengono azionati a motore.
Tale garanzia opera esclusivamente per gli autoveicoli non immatricolati e pertanto non soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla L. n. 990 del 1969. Restano esclusi i danni che gli autoveicoli in questione possano provocare ad altri autoveicoli anche essi oggetto di imbarco/sbarco. ….
Dalle garanzie di polizza si intendono comunque esclusi i danni alle autovetture automezzi e moto, di uso privato, di proprietà di terzi dei dipendenti e/o soci dell’assicurato parcheggiate nell’ambito dell’esecuzione dei lavori”.
Al fine di dimostrare l’accadimento dei sinistri da cui sarebbero derivati i danni il cui indennizzo è stato chiesto alla compagnia convenuta, parte attrice si è limitata a produrre le denunce di sinistro inoltratele dalla società (…) S.r.l. (doc. n. 3 e 4 allegati all’atto di citazione) e poi trasmesse alla convenuta, in cui, genericamente, senza che siano specificate le circostanze di luogo e di tempo, né le modalità del verificarsi del sinistro, viene avanzata richiesta di danni causati da un operatore della società attrice “in occasione di operazioni commerciali a bordo di un eurocargo a veicolo nuovo”.
A tali denunce di sinistro sono allegati fotogrammi che non consentono di esaminare con chiarezza gli autoveicoli danneggiati.
Tale materiale probatorio risulta del tutto carente in quanto non supportato da un preciso onere assertivo che imponeva all’attrice di specificare le circostanze di tempo, di luogo e le modalità di verificazione dei sinistri che hanno visto coinvolto otto autoveicoli, oltre all’entità dei danni cagionati a ciascun autoveicolo.
Solo rispettando tale onere di allegazione delle precise circostanze di fatto relative alla verificazione dei sinistri avrebbe consentito, in primis, alla controparte di esercitare il proprio diritto di difesa prendendo posizione su ciascun elemento costitutivo del diritto all’indennizzo vantato da parte attrice e, poi, al giudice di verificare la riconducibilità dei sinistri all’operatività della polizza, sia sotto il profilo temporale che oggettivo.
Infatti, esaminando la polizza e le sue appendici emerge che i contraenti hanno pattuito una serie di esclusioni ed una serie di limitazioni che nel caso in esame non possono essere verificate in quanto non sono state chiarite le modalità di determinazione di ciascuno degli otto sinistri in cui sono stati coinvolti autoveicoli di cui si ignora l’appartenenza e la posizione al momento dell’evento dannoso.
In conclusione, appare comunque legittimo il rifiuto alla liquidazione da parte della compagnia convenuta.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono rigettarsi le domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano in dispositivo nella misura indicata dalla compagnia convenuta in quanto congrua rispetto ai valori di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto e dell’attività effettivamente svolta, nonché della scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sesta sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da (…) contro la (…) S.P.A. (già (…) S.p.a.) , così provvede:
a. rigetta le domande attoree;
b condanna parte attrice al pagamento, in favore della compagnia convenuta, delle spese processuali che liquida nella somma di Euro 7.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano l’8 aprile 2019.
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.