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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 4 maggio 2018, n. 10602
l’assicurazione contro la malattia, rientra nell’ambito dell’assicurazione contro i danni, la quale, non e’ solo assicurazione di cose o patrimoni, ma e’ suscettiva di ricomprendere anche i danni subiti dalla persona dell’assicurato per effetto di infortunio, cosi’ caratterizzandosi (anche) come assicurazione di persone.
Per approfondire la figura del contratto di assicurazione si consigli la lettura del seguente articolo:
Il contratto di assicurazione, aspetti generali.
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 4 maggio 2018, n. 10602
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11108-2016 proposto da:
(OMISSIS), quale esercente la patria potesta’ sulla minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Rappresentanza generale per l’Italia in persona del Procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 703/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO.
FATTI DI CAUSA
Nell’anno 2011 (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. citavano dinanzi al Tribunale di Milano la (OMISSIS) per sentirla condannare al pagamento dell’importo di Euro 300.000,00, costituente la somma assicurata, per il rischio invalidita’ permanente da malattia, con una polizza (n. (OMISSIS)) sottoscritta nell’anno 2005 dalla (OMISSIS) s.r.l. con la (OMISSIS) (che successivamente mutava la propria denominazione in (OMISSIS) e che, nel 2008, cedeva la detta polizza alla (OMISSIS)), avente come beneficiario appunto il signor (OMISSIS).
Con sentenza n. 2176/2013, pubblicata il 14/2/2013, il Tribunale di Milano, accertata l’operativita’ della polizza, condannava la societa’ convenuta alla corresponsione in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di esercente la potesta’ sulla figlia minore (OMISSIS) (che avevano riassunto il giudizio quali eredi di (OMISSIS), deceduto in corso di causa), della somma di Euro 93.417,24, oltre interessi dalla richiesta al saldo, pari alla differenza tra la somma assicurata con la polizza in questione e la somma gia’ riscossa in virtu’ di altra polizza (n. (OMISSIS)) sottoscritta nell’anno 1993, a copertura sempre del rischio di invalidita’ permanente da malattia, dall’ (OMISSIS) con la compagnia (OMISSIS) s.p.a. (che successivamente modificava la propria ragione sociale prima in (OMISSIS) e poi in (OMISSIS) s.p.a. e che, nel 2008, cedeva anche tale polizza alla (OMISSIS)).
Avverso tale sentenza proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultima in proprio e nella qualita’ di esercente la potesta’ sulla figlia minore, lamentando l’erroneita’ della decisione di primo grado sia nella parte in cui aveva escluso rilevanza all’articolo 34 del contratto assicurativo (il quale, vietando espressamente il cumulo tra polizze infortuni e polizze malattie, doveva essere inteso, secondo gli appellanti, nel senso che la compagnia aveva deciso di assumere il rischio di entrambe le polizze, in quanto relative al solo rischio malattia), sia nella parte in cui aveva ritenuto applicabile alla fattispecie l’articolo 1910 c.c., che regola il diverso caso in cui il medesimo rischio sia assicurato presso piu’ assicuratori e non l’ipotesi, come quella di specie, di due polizze, relative al medesimo rischio, stipulate con la stessa compagnia assicurativa. Deduceva altresi’ che la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere l’ammontare del danno pari ad Euro 300.000,00, in quanto l’assicurazione contro gli infortuni, alla quale e’ assimilabile quella per invalidita’ permanente da malattia, non sarebbe equiparabile alla assicurazione contro i danni.
Con sentenza n. 702/2016, depositata il 24/2/2016, la Corte di appello respingeva il gravame, condannando le appellanti al pagamento delle spese processuali ed al raddoppio del contributo unificato.
Avverso tale decisione propone ricorso (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di esercente la potesta’ sulla figlia minore (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso la compagnia di assicurazioni (OMISSIS), la quale ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la parte ricorrente deduce la “violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
Sostiene in proposito che ne’ la Corte di appello ne’ il giudice di primo grado avrebbero “spiegato perche’ non ritenevano condivisibili le argomentazioni svolte” dalla parte appellante circa la valutazione del “bene assicurato”, (ossia di un bene il cui valore, avendo ad oggetto vicende relative alla persona, secondo la tesi difensiva non sarebbe stato oggettivamente determinabile) e, conseguentemente, non avrebbero neppure spiegato “perche’ il danno patito dal signor (OMISSIS) in seguito alla malattia che poi ne ha determinato la morte, debba essere valutato in soli Euro 300.000,00” (pag. 20 del ricorso).
1.1 La censura e’ inammissibile, atteso che non concerne l’omesso esame di un fatto storico, da intendersi principale o secondario, bensi’ la omessa valutazione di deduzioni difensive, la quale, tuttavia, non e’ inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802, Rv. 644485 – 01).
1.2 Peraltro, la medesima censura di omesso esame di un fatto decisivo, prospettata con riferimento alla mancata considerazione di quanto dedotto dagli odierni ricorrenti circa l’assenza di criteri oggettivi per la valutazione di un indennizzo qual e’ quello di cui si discorre, e’ altresi’ infondata, posto che la sentenza d’appello, sia pure stringatamente, tiene conto di tali deduzioni laddove precisa che “l’articolo 1910 c.c. e’ applicabile all’assicurazione infortuni o a quella facoltativa contro le malattie, assimilabile a quella contro gli infortuni, in quanto in essa e’ anche possibile fissare un valore massimo assicurabile e quindi i commi terzo e quarto sono compatibili con la liquidazione preventiva del danno tipica di tale forma di assicurazione”.
Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 360, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1905 c.c.”, perche’ la asserita assenza di una effettiva quantificazione del danno farebbe venir meno il presupposto per l’applicabilita’ delle norme di diritto richiamate in sentenza. Sostiene, inoltre, che la Corte d’appello avrebbe ravvisato un caso di sovrassicurazione ritenendo che il secondo contratto moltiplicasse il risarcimento del “bene assicurato” (i.e.: il valore economico derivante dall’efficienza fisica dell’assicurato (OMISSIS) in relazione alla sua capacita’ lavorativa), senza pero’ tener conto che la prima polizza poteva anche prevedere un indennizzo minore rispetto al valore del “bene assicurato” e che solo successivamente contraente e compagnia assicurativa avevano ritenuto, nell’ambito della liberta’ contrattuale, di adeguarlo.
Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 360, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1909 c.c.” perche’, in assenza di una “pronuncia” che escludesse la possibilita’ di valutare in Euro 500.000,00 il danno conseguente all’invalidita’ permanente dell’ (OMISSIS), la norma in questione non avrebbe potuto essere applicata nella fattispecie, nella quale, peraltro, neppure sarebbe configurabile il dolo da parte dell’assicurato. Inoltre, l’articolo 1909 c.c. non conterebbe alcun divieto di adeguare una polizza ad incrementi di valore del bene assicurato.
Con il quarto motivo la parte ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 360, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1910 c.c.”, in quanto, anche in questo caso, avrebbe dovuto essere prima risolto il problema della corrispondenza dell’indennizzo richiesto all’effettivo danno patito e, comunque, nella fattispecie non sussisterebbe alcuno dei presupposti previsti dalla norma citata, vale a dire ne’ la pluralita’ di assicuratori, ne’ la volonta’ speculativa, ne’ il dolo dell’assicurato. Inoltre, secondo la tesi prospetta dalla parte ricorrente, l’articolo 1910 c.c. sarebbe inapplicabile nel caso in esame alla luce dell’arresto delle Sezioni Unite che ha escluso l’applicabilita’ di tale norma in caso di assicurazione infortuni con esiti mortali (Cass. S.U., 10/4/2002, n. 5119, Rv. 553633 -01), ipotesi ritenuta in ricorso “del tutto analoga alla situazione del signor (OMISSIS)”. Sostiene altresi’ la parte ricorrente che l’assicurazione contro il rischio della invalidita’ permanente da malattia, a differenza dell’assicurazione contro gli infortuni, non potrebbe essere considerata alla stregua dell’assicurazione contro i danni (con conseguente applicabilita’ dell’articolo 1910 c.c.), atteso che nella prima non potrebbe operare il diritto di surrogazione dell’assicuratore previsto dall’articolo 1916 c.c., comma 4, in quanto nel caso della malattia non potrebbe esserci alcun “terzo responsabile” contro il quale agire.
Il secondo, terzo e quarto motivo – che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, tendendo tutti ad escludere, sia pure sotto diversi profili, l’applicabilita’ delle norme dettate in materia di assicurazione contro i danni alla polizza concernente il rischio di invalidita’ da malattia – sono infondati.
5.1 La sentenza impugnata, dopo aver corretto la motivazione della sentenza di primo grado precisando che nella specie non si configurava l’ipotesi di una pluralita’ di assicurazioni presso diversi assicuratori (in quanto la (OMISSIS) era subentrata in due contratti stipulati in tempi diversi ma sempre dalla stessa compagnia di assicurazioni), afferma che “tali puntualizzazioni non spostano di per se’ il ragionamento effettuato dal giudice di primo grado in quanto il principio c.d. indennitario, di ordine pubblico, e’ previsto dall’articolo 1910 c.c. per il caso di pluralita’ di assicurazioni presso diversi assicuratori ma, nell’ipotesi di assicurazioni parziali presso lo stesso assicuratore, e’ previsto anche dall’articolo 1909 c.c. con la conseguente invalidita’ delle assicurazioni successive che determinano dolosamente una sopra assicurazione…..”.
Tale sentenza, dunque, non ritiene specificamente applicabile nel caso in esame l’una o l’altra norma, ma si limita ad osservare che sia l’articolo 1910 c.c. che l’articolo 1909 c.c. sono governati dal c.d. principio indennitario, giungendo quindi a concluder che “pertanto il principio affermato dal giudice di primo grado ha natura di ordine pubblico, gia’ previsto in una prima formulazione dall’articolo 1905 c.c., e caratterizza tutte le assicurazioni contro i danni al fine di evitare che il sinistro apporti un vantaggio economica all’assicurato costituendo un incentivo al prodursi di fatti dannosi alla pubblica economia; la limitazione del risarcimento all’ammontare del danno effettivamente sofferto dall’assicurato costituisce pertanto un principio di ordine pubbliche inderogabile dalla volonta’ delle parti”.
5.2 Le considerazioni espresse dalla Corte territoriale sono condivise dal Collegio e conformi ai principi indicati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5119 del 2002 citata dalla ricorrente, a mente dei quali, per quanto qui interessa:
– l’assicurazione contro gli infortuni consiste nel contratto con il quale l’assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all’assicurato nel caso di lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l’inabilita’ temporanea o l’invalidita’ permanente;
– questo tipo di assicurazione non e’ autonomamente disciplinato nel capo XX del libro I, IV del codice civile dedicato alle assicurazioni, il quale dopo aver dettato la disciplina generale sull’assicurazione (sezione 1, articoli 1882-1903 c.c.), riserva una specifica disciplina solo alle assicurazioni contro i danni (sezione 2, articoli 1904-1918) e alla assicurazione sulla vita(sezione 3, articoli 1919-1927);
– conseguentemente, al fine di valutare se, in relazione ad una assicurazione sugli infortuni, priva di organica disciplina, sia o meno applicabile una determinata norma dettata per l’assicurazione sulla vita ovvero per l’assicurazione contro i danni, occorre muovere dalla compatibilita’ e coerenza con tale assicurazione della menzionata disciplina;
– con riferimento in particolare all’articolo 1910 c.c. (sul quale si incentra la citata sentenza del 2002), le Sezioni Unite hanno in primo luogo evidenziato che tale norma e’ espressione del principio indennitario posto dall’articolo 1905 c.c., che caratterizza l’assicurazione contro i danni ed e’ volto ad evitare che il contratto di assicurazione si trasformi in fonte di lucro, con indebito arricchimento dell’assicurato e conseguenze pregiudizievoli per le imprese di assicurazione nonche’, di riflesso, per l’economia nazionale; da tale osservazione le Sezioni Unite hanno tratto la conseguenza che, ai fini dell’applicabilita’ della citata norma all’assicurazione contro gli infortuni, e’ necessario accertare se tale tipo di assicurazione abbia o meno natura indennitaria;
– la risposta positiva a tale quesito e’ stata raggiunta dalla Suprema Corte in base alla duplice considerazione che la disciplina dell’articolo 1916 c.c., concernente il diritto di surrogazione dell’assicuratore, il quale e’ anch’esso espressione del principio indennitario, e’ esplicitamente estesa all’assicurazione contro gli infortuni (articolo 1916 c.c., comma 4), e che l’infortunio (non mortale) e’ sicuramente un evento produttivo di danno per l’assicurato ed e’ quindi partecipe della funzione indennitaria propria dell’assicurazione contro i danni;
– partendo infatti dalla nozione di assicurazione dettata dall’articolo 1882, c.c. (“l’assicurazione e’ il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”), le Sezioni Unite hanno osservato che tale norma si ricollega alla tradizionale bipartizione delle assicurazioni, riferendosi, nella prima parte, all’assicurazione contro i danni e, nella seconda parte, all’assicurazione sulla vita, e consente di affermare che la prima, in quanto considera il danno prodotto all’assicurato (“ad esso prodotto”) senza ulteriori specificazioni, “non e’ solo assicurazione di cose o patrimoni, ma e’ suscettiva di ricomprendere anche i danni subiti dalla persona dell’assicurato per effetto di infortunio, cosi’ caratteri ondosi (anche) come assicurazione di persone”;
– solo nel caso di infortunio mortale, aggiunge la Suprema Corte nella sentenza citata, risulta assai dubbia la vigenza del principio indennitario, analogamente a quanto si sostiene, sia pur non senza contrasti, per l’assicurazione sulla vita, in primo luogo perche’ non e’ configurabile un danno patrimoniale da morte nei riguardi dell’assicurato, di qui la diversificazione della disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni (quantomeno con riferimento a singole norme, individuate, nella sentenza in discorso, negli articoli 1916 e 1910 c.c.) secondo il tipo di evento, invalidante o mortale, coperto dalla polizza.
5.3 Ritiene il Collegio che tali principi siano certamente applicabili non solo all’assicurazione contro gli infortuni, ma anche all’assicurazione contro le malattie, in particolare, quando, come nel caso in esame, il rischio assicurato sia costituito dall’invalidita’ permanente da malattia, ipotesi in tutto assimilabile alla lesione conseguente ad infortunio non mortale, dal quale la prima si differenzia solo perche’ il danno alla persona e’ riconducibile ad un evento che trova la sua fonte non gia’ in un fattore causale “esterno”, ma in un processo morboso “interno” alla persona stessa.
Deve conseguentemente affermarsi che l’assicurazione contro la malattia, come gia’ rilevato da questa Corte (Cass., sez. 3, 25/06/2003 n. 10133, Rv. 564574 – 01) e come ritenuto dalla dottrina assolutamente prevalente, rientra nell’ambito dell’assicurazione contro i danni, la quale, come altresi’ precisato dalle stesse Sezioni Unite “non e’ solo assicurazione di cose o patrimoni, ma e’ suscettiva di ricomprendere anche i danni subiti dalla persona dell’assicurato per effetto di infortunio, cosi’ caratteriz5zandosi (anche) come assicurazione di persone”.
L’invalidita’ da malattia, dunque, in quanto evento dannoso da indennizzare, va ricondotto al ramo “danni” e ricade nell’ambito di applicazione del principio indennitario.
E’ appena il caso di precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non rileva nel caso in esame la circostanza che l’assicurato, gravemente invalido sin dall’anno 2009, sia poi deceduto nel 2012 proprio a causa della stessa malattia dalla quale era derivata quell’invalidita’: la polizza di cui e’ causa, infatti, copriva esclusivamente il rischio da “invalidita’” conseguente a malattia, e non anche il rischio “morte”, sicche’ non risulta pertinente il riferimento delle ricorrenti alla analogia tra la situazione del signor (OMISSIS) ed il caso dell’infortunio con esiti mortali (al quale sarebbe inapplicabile il principio indennitario), essendo quest’ultimo un rischio non contemplato dalla polizza in questione.
5.4 All’applicazione del principio indennitario nel caso di assicurazione dell’invalidita’ da malattia non osta la natura del “bene assicurato” e la conseguente difficolta’ di accertarne l’effettivo valore, atteso che, come precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 2002, nel caso di invalidita’ da malattia (o infortunio), la misura dell’indennizzo e’ predeterminata dalla polizza, cio’ costituendo una modalita’ di quantificazione delle conseguenze dannose che e’ prevista anche in materia di assicurazione contro i danni (in relazione alla quale il principio indennitario e’ espressamente sancito), mediante la c.d. polizza stimata (articolo 1908 c.c.).
Si tratta di una valutazione e quantificazione monetaria predeterminata a discrezione dell’assicurato in relazione alla sua specifica situazione, a fronte della quale l’assicuratore e’ libero di non accettare la proposta, che il contraente deve tenere ferma per quindici giorni ex articolo 1887 c.c. proprio per dar modo all’assicuratore di valutare il rischio: in tali ipotesi la valutazione del rischio e’ indubbiamente piu’ difficoltosa di quella concernente l’apprezzamento del valore di una cosa, ma, osservano ancora le Sezioni Unite del 2002, pur sempre possibile anche in relazione al rischio che una malattia (cosi’ come un infortunio) puo’ determinare, nel patrimonio o nella persona, al soggetto che stipula una assicurazione contro tale rischio.
5.5 Nel caso in esame, il valore monetario del danno e’ stato convenzionalmente predeterminato nelle due polizze in favore dell’ (OMISSIS) rispettivamente in Euro 206.582,76 (quella stipulata nel 1993, pari a L. 400.000,00) ed in Euro 300.000,00 (quella stipulata nel 2005).
Cio’ posto, in assenza di un collegamento negoziale tra le dette polizze esplicitato nel testo negoziale, ovvero di una qualsivoglia previsione in ordine alla loro cumulabilita’ o, ancora, di una espressa qualificazione della seconda polizza siccome volta a coprire un rischio “suppletivo” rispetto a quello gia’ coperto dalla prima, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che si versi in una ipotesi di esistenza di due assicurazioni relative al medesimo rischio, con quantificazione predeterminata del danno e conseguente operativita’ del principio indennitario, in virtu’ del quale l’indennizzo non puo’ mai eccedere il danno effettivamente patito; tale danno, nella specie, per quanto sopra precisato, corrisponde necessariamente all’importo piu’ ampio convenzionalmente indicato nella seconda polizza in Euro 300.000,00.
Ne’ rileva in proposito l’esame dell’articolo 34 del contratto assicurativo di cui e’ causa, atteso che tale clausola, invocata in primo grado dalla difesa delle odierne ricorrenti per sostenere una presunta cumulabilita’ delle due polizze e ritenuta non dirimente dal Tribunale (con una motivazione non modificata sul punto dalla sentenza impugnata), non e’ stata oggetto di alcuna censura in questa sede.
5.6 Resta ancora da puntualizzare che l’applicabilita’ del principio indennitario alla assicurazione contro il rischio malattia non e’ esclusa dalla circostanza che per tale tipo di assicurazione non possa operare il diritto di surrogazione dell’assicuratore previsto dall’articolo 1916 c.c., comma 4, poiche’ in tale caso, a differenza di quanto avviene nell’assicurazione contro gli infortuni, non potrebbe esserci alcun “terzo responsabile” contro il quale agire.
In proposito, va osservato in primo luogo che anche nel caso di “infortunio” puo’ mancare un terzo responsabile, con conseguente inoperativita’ della surrogazione, atteso che l’infortunio puo’ derivare non solo dal fatto di un terzo, ma anche da eventi accidentali non provocati da alcuno. Peraltro, anche quando sia astrattamente configurabile il diritto di surrogazione, l’assicuratore potrebbe anche rinunciarvi, senza che cio’ implichi una diversa individuazione delle norme e dei principi applicabili in tema di assicurazione contro i danni.
In ogni caso, una volta ricondotta al ramo danni l’assicurazione per il rischio invalidita’ da malattia, per la quale e’ assente una disciplina specifica, tale assicurazione resta soggetta alla disciplina prevista per quel ramo assicurativo in quanto compatibile, a nulla rilevando l’inapplicabilita’ di una singola disposizione.
Con specifico riferimento alla surrogazione dell’assicuratore, va osservato che essa non interferisce in alcun modo con il problema dell’esistenza del danno, e quindi col principio indennitario. Invero, abbia o non abbia l’assicuratore la possibilita’ di esercitare il diritto alla surroga, resta fermo il richiamato principio, in forza del quale non puo’ essere risarcito il danno inesistente ab origine o non piu’ esistente. Orbene, il danno indennizzato in forza di una polizza e’ un danno che ha cessato di esistere, dal punto di vista giuridico, dal momento in cui l’assicurato ha percepito l’indennizzo e fino all’ammontare di quest’ultimo, con la conseguenza che il relativo importo dovra’ essere scomputato dall’indennizzo, convenzionalmente predeterminato in misura maggiore, dovuto in forza di una altra polizza stipulata per il medesimo rischio.
5.7 In conclusione, risultano infondate tutte le censure prospettate dalla parte ricorrente circa la riconducibilita’ della polizza in discorso al ramo danni, alla sua soggezione al principio indennitario, alla asserita incertezza in ordine alla quantificazione del valore del bene assicurato, nonche’ alla dedotta “possibilita’” che la seconda polizza costituisse un “aggiornamento” della prima “svincolato” da qualsiasi riferimento al principio indennitario.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, cosi’ che restano a carico della parte ricorrente sia le spese di questa fase (liquidate come in dispositivo), sia il raddoppio del contributo unificato, dovendo darsi atto dell’esistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della compagnia di assicurazioni contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.