l’assicurazione della responsabilita’ civile, mentre non puo’ concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioe’ a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilita’, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali e’ correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|26 luglio 2019| n. 20305

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25092-2017 proposto da:

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore procuratore speciale e Dott. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 586/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RITENUTO

che:

1. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

2. La parte intimata ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Per una maggiore chiarezza motivazionale si ritiene opportuno sintetizzare brevemente gli aspetti fattuali della controversia.

1.1. Gli eredi (OMISSIS), proprietari di un immobile ubicato in (OMISSIS), stipularono con la (OMISSIS) Spa una polizza assicurativa che li doveva garantire, in relazione al bene, sia per i danni a terzi “comunque riconducibili alla proprieta’ dell’immobile”, sia per i danni derivanti da “sovraccarico di neve”.

1.2. Nel luglio del 2007 crollo’ il tetto dell’immobile che, schiantandosi nella sottostante strada pubblica, determino’ anche la chiusura necessitata di alcuni esercizi commerciali: l’evento venne collegato ad una eccezionale nevicata verificatasi nel gennaio 2006 e gli odierni ricorrenti chiesero, quindi, alla compagnia di assicurazione, con riferimento ad entrambe le clausole contenute nella polizza, di essere indennizzati per gli ingenti danni di cui, in qualita’ di proprietari dell’immobile, dovevano rispondere nei confronti dei terzi: a seguito di diniego, la convennero dinanzi al Tribunale di Brescia che rigetto’ la domanda, decidendo tuttavia con esclusivo riferimento alla clausola per “sovraccarico da neve”.

1.3. La Corte d’Appello, per cio’ che interessa in questa sede, ha confermato la decisione, riferendosi tuttavia anche alla clausola che prevedeva la garanzia per i danni a terzi ed assumendo che essa non fosse operativa per i fatti colposi, quali quelli oggetto della domanda; ed ha altresi’ affermato che non era stata, comunque, fornita la prova del quantum debeatur.

2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1917 c.c. in relazione agli articoli 1321, 1322, 1372, 1363, 1370 c.c.: assumono che la Corte territoriale aveva escluso la garanzia assicurativa per la responsabilita’ civile ritenendo erroneamente che il danno arrecato a terzi fosse dipeso da parziale responsabilita’ degli assicurati.

Lamentano l’erronea interpretazione del 1917 c.c. che esclude dalla copertura soltanto “i fatti dolosi” e richiamala consolidata giurisprudenza di questa Corte che, riferendosi ad eventi accidentali, include qualsiasi fatto colposo, da cui possano derivare danni a terzi: deduce che la contraria interpretazione escluderebbe l’utilita’ della polizza perche’, in mancanza di colpa, non sarebbe ammissibile neanche l’obbligo risarcitorio dell’assicurato.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, consistente nella statuizione dell’assenza di prova della quantificazione dei danni di cui dovevano rispondere, a fronte dell’avvenuta tempestiva produzione delle fatture di spesa.

3. Il primo motivo e’ fondato.

Questa Corte ha affermato il principio, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui “l’assicurazione della responsabilita’ civile, mentre non puo’ concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioe’ a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilita’, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali e’ correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (cfr. Cass. 5273/2008; Cass. 4799/2013; 20070/2017).

3.1. Nel caso in esame, la Corte territoriale dopo aver premesso che “l’alea insita nel contratto di assicurazione contempla necessariamente l’imprevedibilita’ della causa del danno che non deve essere ascrivibile ad attivita’ o comportamenti volontari riconducibili all’assicurato”, ha affermato che “la causa di crollo, non individuata, doveva essere verosimilmente ascritta allo stato di vetusta’ del tetto le cui condizioni statiche avrebbero subito una fatale compromissione sia a causa della pregressa nevicata sia per il mancato compimento di tutti quegli interventi che, se correttamente e tempestivamente eseguiti avrebbero con tutta probabilita’ scongiurato il verificarsi del crollo”: con cio’ i giudici d’appello, dopo aver correttamente escluso l’operativita’ della garanzia per i comportamenti dolosi, ha esteso tale soluzione anche alle condotte colpose che, invece, proprio in ragione del principio sopra richiamato, devono ritenersi ricomprese nella copertura della polizza assicurativa.

3.2. Al riguardo, vale solo la pena di rilevare che la causa del contratto di assicurazione della responsabilita’ civile e’ insita nell’alea di tutti i fatti colposi che possono accadere durante il tempo dell’assicurazione.

3.3. L’esclusione ex lege dei fatti dolosi e di quelli accidentali per i quali non sorgerebbe responsabilita’ impone infatti di ritenere che – in mancanza di una clausola che subordini la garanzia all’adozione, da parte dell’assicurato, di misure di sicurezza sul bene volta, quindi, a delimitare l’ambito contrattuale di copertura ed il rischio dell’assicuratore – proprio quelli colposi costituiscono l’oggetto del contratto e debbono pertanto trovare copertura assicurativa: ed, al riguardo, va precisato che le argomentazioni della motivazione della Corte riportate al par. 3.1. potrebbero, in ipotesi, ridondare sull'”obbligo di salvataggio” previsto dall’articolo 1914 c.c. che tuttavia, qualificabile come eccezione in senso stretto, non risulta sia mai stato oggetto del precedente contraddittorio.

3.4. Il primo motivo, quindi, deve essere accolto.

4. Il secondo rimane logicamente assorbito.

5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce del principio di diritto sopra evidenziato.

6. La Corte provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.