in tema di assicurazione della responsabilita’ civile, la cosiddetta eccezione di inoperativita’ della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda con l’assumere l’estraneita’ dell’evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, non puo’ costituire oggetto di abbandono o di tacita rinuncia, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, con la conseguenza che, pure in tale ipotesi, permane il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla operativita’ della polizza gia’ contestata. Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non e’ subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed e’ ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto.
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Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|12 luglio 2019| n. 18742
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29706-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del suo rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente all’incidentale –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 817/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 11/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’accoglimento motivi 1-3-4 ricorso principale, accoglimento incidentale che e’ sovrapponibile al motivo 3, rigetto nel resto del ricorso principale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (OMISSIS) Spa ricorre, affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che – riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale di Teramo che aveva condannato l’A.T.I. (OMISSIS) Spa e la compagnia di assicurazione Sace B.T. in solido, al risarcimento in favore di (OMISSIS) dei danni subiti sull’immobile di sua proprieta’ a causa dei lavori edili appaltati dall'(OMISSIS) per la realizzazione di una variante stradale – ha escluso la legittimazione passiva dell’ATI, affermando quella della societa’ (OMISSIS) Spa (da ora (OMISSIS)), ed ha riconosciuto la franchigia dedotta dalla compagnia di assicurazione.
1.1. La Corte territoriale, per cio’ che interessa in questa sede, ha tuttavia rigettato sia l’appello principale che quello incidentale proposti per l’affermazione della concorrente responsabilita’ dell'(OMISSIS), in qualita’ di committente e/o custode del tratto di viabilita’ sul quale i lavori erano stati eseguiti.
2. Gli intimati hanno resistito con controricorso: la Recchia ha proposto altresi’ ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo e memoria, rispetto al quale anche l'(OMISSIS) si e’ difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (come rettificato in memoria) la falsa applicazione degli articoli 180 e 183 c.p.c. nel testo previgente, con vizio di sussunzione e violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 132 c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione in ordine all’eccezione di inoperativita’ della polizza assicurativa a primo rischio, ritenuta erroneamente tardiva: assume che non rappresentando un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, doveva ritenersi proponibile senza il limite delle preclusioni, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale che si era riferita, incorrendo in un secondo errore, al termine di cui all’articolo 180 c.p.c. vecchio testo, non piu’ vigente in quanto sostituito dall’articolo 183 c.p.c..
1.2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1917 c.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ex articolo 360 c.p.c., n. 4: lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla eccepita carenza di legittimazione della (OMISSIS) Spa, intervenuta volontariamente a chiamare in garanzia la (OMISSIS). Assume che l’articolo 1917 c.c. prevede che l’assicurazione copre cio’ che l’assicurato deve pagare (e non quello che si offre di pagare) e che cio’ escluderebbe la copertura di una condanna intervenuta a seguito di intervento volontario.
1.3. Con il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione degli articoli 2049 e 2051 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c., nonche’, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
Lamenta la mancanza assoluta di motivazione sulla censura riguardante la responsabilita’ dell'(OMISSIS), ente appaltante, che era stata ingiustamente esclusa.
1.4. Con il quarto motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 1294 e 1917 c.c.: contesta che la franchigia riconosciuta fosse stata riferita soltanto ai rapporti fra la societa’ e la compagnia e non anche nei confronti della (OMISSIS) (cfr. pag. 12 secondo cpv sentenza).
1.5. Con il quinto motivo, deduce, infine, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1915 c.c. e articolo 1910 c.c., commi 1 e 2, nonche’, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’articolo 132, n. 4, per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di prova della condotta dolosa della impresa appaltatrice che non aveva comunicato ne’ il danno ne’ l’esistenza delle altre polizze assicurative che dovevano garantire il rischio; e per non aver ottemperato all’obbligo di salvataggio, nell’ottica di riduzione del danno, visto che non era stato assunto alcun provvedimento dopo la manifestazione delle prime forme di danneggiamento.
2. Il primo motivo e’ fondato ed assorbe il quarto e, parzialmente, il quinto.
2.1. Tralasciando il rilievo riferito all’improprio richiamo della Corte territoriale all’articolo 180 c.p.c. (che appare un mero refuso) risultando evidente che l’affermazione della Corte si riferisse all’articolo 183 c.p.c., la censura ridonda sull’eccezione di inoperativita’ della polizza nella quale, secondo la incontestata prospettazione del ricorrente, l’attivazione della garanzia era stata prevista soltanto “a secondo rischio”.
2.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato con orientamento al quale il Collegio intende dare seguito che
“in tema di assicurazione della responsabilita’ civile, la cosiddetta eccezione di inoperativita’ della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda con l’assumere l’estraneita’ dell’evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, non puo’ costituire oggetto di abbandono o di tacita rinuncia, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, con la conseguenza che, pure in tale ipotesi, permane il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla operativita’ della polizza gia’ contestata” (cfr. Cass. Cass. 1967/2000; Cass. 15228/2014);
ed e’ stato altresi’ precisato, sulla scorta dei medesimi presupposti logici che “il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non e’ subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed e’ ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto” (cfr. Cass. SUU 10531/2013; Cass. 4548/2014; Cass. 27998/2018).
2.3. Tanto premesso in ordine alla natura dell’eccezione in esame, vale la pena osservare che spetta, tuttavia, a chi invoca l’inoperativita’ della polizza dimostrare che l’assicurato ne aveva gia’ stipulato un’altra, in quanto cio’ rappresenta nello stesso tempo il fatto costitutivo dell’eccezione ed il fatto impeditivo per l’accoglimento della domanda.
2.4. Nel caso in esame il ricorrente da’ conto della specifica allegazione espressamente articolata (cfr. pag. 9 ricorso) in relazione alla quale la (OMISSIS), oltre a non aver contestato alcunche’, ha addirittura chiamato in causa le altre compagnie con le quali erano state stipulate le polizze a primo rischio (e cioe’ la (OMISSIS) Spa e la (OMISSIS) Spa), mostrando quindi, di aver accettato il contraddittorio sulla questione sollevata.
2.5. La censura, pertanto, deve essere accolta: a cio’ consegue anche il logico assorbimento del quarto motivo, riguardante l’applicazione della franchigia, il cui esame e’ subordinato alla decisione della questione oggetto della prima censura; e del quinto, limitatamente alla parte in cui si lamenta l’assenza di motivazione in ordine all’esclusione del dolo per la mancata comunicazione dell’esistenza di altre imprese assicurative che garantivano “il primo rischio”.
3. Il secondo motivo, invece, e’ infondato.
3.1. Questa Corte ha avuto modo di affermare che “qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile assumendo esser lui – e non il convenuto – il soggetto nei cui confronti si rivolge la pretesa dell’attore, la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice puo’, pertanto, assumere le consequenziali statuizioni” (Cass. 19754/2008; Cass. 743/2012): da cio’ si evince che anche la chiamata di terzo rientri fra i poteri dell’interveniente il quale, essendo parte a tutti gli effetti, puo’ anche citare in causa i soggetti che ritiene siano tenuti a garantirlo.
3.2. Al riguardo, l’argomento letterale individuato nella formulazione dell’articolo 1917 c.c. (“l’assicuratore e’ obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo”) risulta debole e non significativo, visto che sulla scorta dei presupposti sopra richiamati una eventuale condanna a carico del terzo intervenuto lo pone nella medesima condizione del convenuto.
4. Il terzo motivo del ricorso principale, sovrapponibile alla censura prospettata in quello incidentale, deve dichiararsi inammissibile.
4.1. Con la censura in esame si ritiene che la sentenza sia viziata da violazione di legge nella parte in cui esclude la responsabilita’ dell'(OMISSIS), ente appaltante, nonostante che avesse nominato un direttore dei lavori incaricato, per suo conto, della vigilanza nella esecuzione delle opere; assume al riguardo che la causa del danno doveva essere ricondotta non solo alla carenza di progettazione – in relazione alla quale era da configurarsi la responsabilita’ della (OMISSIS) – ma anche nella esecuzione della palificazione sulla quale il direttore dei lavori doveva esercitare il suo controllo.
4.2. Tanto premesso, la censura prospetta questioni di merito postulando una rivalutazione delle emergenze istruttorie che i giudici d’appello mostrano di aver esaminato, articolando una motivazione congrua e logica, con la quale risulta che siano stati applicati i principi affermati da questa Corte in materia.
E’ stato infatti ritenuto che “nell’appalto di opere pubbliche, l’appaltatore conserva, anche se in limiti piu’ ristretti rispetto agli appaltatori di opere private (obbligatorieta’ della nomina del direttore dei lavori, continua ingerenza dell’amministrazione appaltante), ecc.), margini di autonomia, percio’, di regola, e’ da considerarsi unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori. Sussiste, tuttavia, la responsabilita’ concorrente e solidale dell’amministrazione committente solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall’amministrazione committente, mentre una responsabilita’ esclusiva di quest’ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l’attivita’ dell’appaltatore, cosi’ da neutralizzare completamente la sua liberta’ di decisione. (cfr. Cass. 11356/2002; Cass. 14905/2002; Cass. 519/2003; Cass. 19132/2011).
4.3. Tali principi sono stati seguiti da specifici chiarimenti con i quali e’ stato affermato che non e’ esclusa la responsabilita’ dell’ente appaltante “laddove questi progetti l’opera ed eserciti ampi poteri di indirizzo e sorveglianza nella relativa esecuzione, e la convenzione stipulata con il concessionario-appaltatore preveda che l’attivita’ di progettazione sia controllata e vigilata dal committente e che a quest’ultimo facciano capo ampi poteri di verifica e di redazione degli elaborati progettuali, con condivisione, quindi, dell’errore progettuale che sia posto alla base del danno procurato nella esecuzione dell’opera commissionata” (cfr. Cass. 17697/2011; Cass. 25408/2016).
4.4. Tutte le pronunce sopra riportate, complementari fra loro nel messaggio ermeneutico che intendono veicolare, affidano al giudice di merito la valutazione rigorosamente motivata del grado di autonomia con cui l’appaltatore svolge la propria opera e la correlativa misura di indirizzo e sorveglianza esercitata dall’appaltante.
4.5. Nel caso in esame, la Corte territoriale mostra di aver esaminato le emergenze istruttorie, portate soprattutto dagli accertamenti peritali svolti, proprio al fine di individuare il grado di ingerenza del committente e, specularmente, il livello di autonomia con il quale erano state progettate ed eseguite le opere dalle quali era derivato il danno alla (OMISSIS), giungendo alla motivata conclusione che la responsabilita’ dell'(OMISSIS) doveva essere esclusa.
4.6. La Corte territoriale, infatti, proprio su tale specifica questione, valorizzando l’interruzione del nesso causale riscontrata dalla CTU (cfr. pag. 9 della sentenza nella quale si sottolinea l’autonomia decisionale dell’impresa appaltatrice in relazione alle cause del cedimento della “paratia di micropali tirantata”, ascrivibile alla carente progettazione costruttiva ed all’esecuzione delle opere di contenimento) ha affermato che la responsabilita’ del committente doveva essere esclusa, in quanto egli non aveva avuto alcuna ingerenza, ne’ poteri di sorveglianza sul cantiere (cfr. pag. 9 e 10 della motivazione).
Pertanto, la censura proposta che e’ stata prospettata come violazione di legge maschera, in realta’, una richiesta di nuova valutazione di merito del grado di autonomia della societa’ appaltatrice che, in presenza di un percorso argomentativo congruo e logico come quello sviluppato nella sentenza impugnata, e’ preclusa a questa Corte (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018)
5. Infine, il quinto motivo, per la parte non assorbita dall’accoglimento della prima censura (cfr. argomentazione al punto 2.5.), e’ inammissibile.
5.1. La doglianza, infatti, viene ricondotta alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 1915 c.c., comma 1 e articolo 1910 c.c., comma 2 nonche’ al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in ordine alla mancanza assoluta di motivi sull’assenza di prova della condotta dolosa dell’impresa assicurata, in relazione “all’obbligo di salvataggio”.
Il ricorrente, con cio’, mostra di non aver colto la ratio decidendi della motivazione (cfr. pag. 11, ultimo cpv) che, sia pur sinteticamente, ma in termini che si pongono al di sopra della sufficienza costituzionale, ha affermato che l’inosservanza dell'”obbligo di salvataggio” non determina automaticamente l’inoperativita’ della polizza, richiedendosi una condotta dell’assicurato consapevole di tale obbligo e la cosciente volonta’ di non osservarlo (cosi’ come previsto dall’articolo 1915 c.c.), della cui dimostrazione e’ onerato l’assicuratore, in ragione del fatto che il dolo rappresenta un elemento costitutivo della relativa eccezione; e concludendo nel constatare che tale onere non era stato assolto. Tanto premesso, entrambi i profili prospettati richiedono una rivisitazione di merito della questione, non consentita in questa sede per quanto gia’ argomentato in relazione al terzo motivo sopra esaminato in relazione al quale anche l’unico motivo di ricorso incidentale, ad esso sovrapponibile, rimane assorbito.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto (ed a quelli da esso logicamente assorbiti), con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara assorbito il quarto e parzialmente il quinto; rigetta il secondo motivo e dichiara inammissibili gli altri ed assorbito il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di l’Aquila in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.