nell’assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell’articolo 1891 c.c., comma 2, sicche’ l’assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della societa’ assicuratrice.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|30 settembre 2019| n. 24211

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24492-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1761/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RITENUTO

che:

1. (OMISSIS) ricorre, affidandosi a due motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, riformando la pronuncia del Tribunale, che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere dalla (OMISSIS) Spa (da ora (OMISSIS)) – con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa sanitaria, in convenzione con la cassa previdenziale dell’ordine professionale di appartenenza – il rimborso delle spese mediche sostenute per conto della moglie, in occasione del parto del figlio avvenuto in una clinica privata.

1.1. Per cio’ che interessa in questa sede, la Corte territoriale, accogliendo l’impugnazione della compagnia di assicurazioni, aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’odierno ricorrente, condannandolo a restituire alla (OMISSIS) quanto gli era stato corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.

2. La Compagnia ha resistito, depositando altresi’ memoria ex articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1891 c.c., commi 1 e 2: lamenta che la Corte territoriale aveva valutato la sua legittimazione ovvero il suo diritto ad ottenere l’indennizzo, riferendosi al momento della conclusione del contratto di assicurazione, anziche’ a quello del sinistro e quindi del verificarsi del danno; e che – nel ritenere che il contraente non potesse agire senza il consenso del soggetto assicurato (nel caso di specie la moglie) – aveva adottato un canone di giudizio contra ius, in quanto non necessariamente la legittimazione doveva considerarsi trasferita in capo al beneficiario dell’indennizzo.

1.1. Assume, inoltre, che i giudici d’appello avevano errato in quanto si erano riferiti esclusivamente agli elementi formalmente emergenti alla data della stipula della polizza, omettendo di valutare “le fattuali e giuridiche evoluzioni del negoziale rapporto assicurativo” che, in tesi, configurava “un concetto diverso dal contratto di assicurazione” (cfr. pag. 15 primo cpv del ricorso).

1.2. Assume, altresi’, che la Corte d’appello aveva esaminato le risultanze processuali “leggendole nel prisma deformatore iniziale di una rigida corrispondenza fra la situazione esistente al momento della conclusione del contratto di assicurazione ed il momento, di anni posteriore, dell’insorgere del sinistro.” (cfr. pag. 15 secondo cpv del ricorso); e che, in buona sostanza, essendo stato lui a pagare le spese sanitarie relative al ricovero ed al parto, visto che la moglie assicurata non aveva sostenuto alcun esborso, la ricerca del soggetto legittimato a proporre la domanda di indennizzo doveva essere indirizzata verso la situazione reale e non quella meramente “contrattuale o meglio formale, cristallizzata al momento della conclusione della polizza” (cfr. pag. 17 del ricorso).

1.3. Il motivo e’ inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo la censura manca di autosufficienza.

Si osserva, al riguardo, che questa Corte ha affermato i seguenti principi, pienamente condivisi dal Collegio:

a. il ricorrente che, in sede di legittimita’, lamenti l’erronea valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative” (cfr. ex multis Cass. 15751/2003; Cass. 14973/2006; Cass. 17915/2010; Cass. 13677/2012);

b. in tema di ricorso per cassazione, l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilita’ di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante la sua produzione, purche’ nel ricorso si specifichi che il fascicolo e’ stato prodotto e la sede in cui il documento e’ rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che esso e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in cassazione o lo faccia senza fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullita’ della sentenza od all’ammissibilita’ del ricorso oppure attinente alla sua fondatezza e formato dopo la fase di merito e, comunque, dopo l’esaurimento della possibilita’ di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso. (cfr. Cass. 20535/2009; Cass.24475/2017; Cass. 5478/2018).

Nel caso in esame, la clausola contrattuale con la quale la polizza assicurativa sanitaria era stata estesa al coniuge non e’ stata trascritta all’interno dell’atto, ne’ e’ stata indicata la sede processuale nella quale tale documento puo’ essere rinvenuto, al fine di consentire alla Corte di apprezzare i vizi denunciati che ridondano sulla interpretazione del contratto.

1.4. E, proprio in relazione a cio’, si osserva ulteriormente che il ricorrente, sintetizzando, in termini critici, alcune parti della sentenza impugnata si limita a rievocare un risalente arresto (Cass. 4208/1989) che si limitava ad affermare che l’assicurato acquista direttamente i diritti derivati dal contratto, pur restando il contraente personalmente obbligato. Ma, in tal modo, in disparte la irrilevanza del principio in relazione al caso in esame, si omette di considerare che:

a. richiedendo una valutazione dello “sviluppo negoziale” del contratto di assicurazione, si prospetta una tesi difensiva che si limita a contrapporre, inammissibilmente, al percorso argomentativo della Corte territoriale, una diversa tesi difensiva;

b. l’approccio critico del ricorrente non tiene conto che la decisione della Corte territoriale si fonda sull’applicazione dei consolidati principi di legittimita’ secondo cui, da una parte, “nell’assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell’articolo 1891 c.c., comma 2, sicche’ l’assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della societa’ assicuratrice.” (cfr. Cass. 30653/2017), e, dall’altra, “il consenso a pretendere l’indennizzo in luogo dell’avente diritto non puo’ essere presunto in base alla mera sottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce al contraente detta potesta’, occorrendo che la stessa sia confermata da un consenso espresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex articolo 1891 c.c., comma 2, atteso che tale norma configura un’ipotesi di sostituzione processuale, la quale puo’ trovare titolo in uno specifico mandato dell’avente diritto che, quanto all’incasso, puo’ avere ad oggetto sia crediti gia’ sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validita’ ed efficacia sarebbero necessarie l’esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza” (cfr. ex multis Cass. 4923/2018; Cass. 9053/2007).

1.5. Anche sotto tale profilo, poiche’ le valutazioni della Corte territoriale attengono alla interpretazione del contratto, che e’ questione insindacabile in sede di legittimita’ ove venga sostenuta, come nel caso in esame, da un percorso argomentativo logico, coerente ed al di sopra della sufficienza costituzionale, la censura non puo’ trovare ingresso in questa sede.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del principio di non contestazione e degli articoli 115, 167, 416 e 88 c.p.c. e articolo 111 Cost., nonche’ la violazione del giudicato interno ex articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c.: lamenta che “il Tribunale” (evidente il lapsus calami) avrebbe preteso la prova di un fatto materiale non contestato, e cioe’ che il pagamento delle spese sostenute per il parto e per il ricovero fosse stato da lui effettuato. Assume che trattandosi di un fatto pacifico in causa, egli non era tenuto a dare alcuna dimostrazione della circostanza.

2.1. Anche tale censura, in parte assorbita da quanto argomentato in relazione alla consolidata giurisprudenza che sostiene la decisione impugnata, e’ inammissibile.

La circostanza alla quale si riferisce il motivo, infatti, non risulta decisiva nello sviluppo logico della sentenza e si pone come una mera argomentazione aggiuntiva alla ratio decidendi della pronuncia, fondata sull’assenza di consenso esplicito della moglie del ricorrente alla sua legittimazione quale contraente ex articolo 1891 c.c. (Cass. 9053/2007; Cass. 4923/2018).

3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.