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Nell’assicurazione per conto di chi spetta, la prescrizione è basata sulla inerzia del titolare nell’esercizio di un diritto, e questo, nel contratto in questione, è acquisito direttamente dall’assicurato, all’atto di verificarsi del rischio contrattuale, e non può essere fatto valere dal contraente senza espresso consenso dell’assicurato (art. 1891 comma 2 c.c.).
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Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)
Corte d’Appello Potenza, civile Sentenza 18 settembre 2018, n. 585
CORTE D’APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e
composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Ettore Luigi Nesti Presidente
Dott. Cataldo Collazzo Consigliere
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 429/2008 Ruolo Generale
tra
Au.Ro. e Au.Mi., rappresentati e difesi dall’avv. An.Au. presso il cui studio in Villa D’Agri sono elettivamente domiciliati
– Appellanti –
contro
Ba.Ro. S.P.A.
Gr.Ba., incorporante per fusione la Ba.Me., in persona dei legali rappresentanti p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. Ed.Gi. presso il cui studio in Potenza è elettivamente domiciliata
– Appellata –
nonché
contro
Mi. S.P.A. in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall’avv. Da.Bi. presso il cui studio in Potenza è elettivamente domiciliata
– Chiamata in causa –
Appellata
Oggetto: assicurazione sulla vita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 3.05.2000 Au.Ro. e Au.Mi., in qualità di eredi del padre Da.Au., citavano in giudizio la Ba.Me. (da qui, per brevità, la Banca) perché fosse condannata al pagamento della somma di Lire 120 milioni, oltre interessi, rivalutazione e spese a titolo di pagamento per una polizza infortuni stipulata dalla Banca per conto del predetto de cuius, titolare di un rapporto di conto corrente, con la Mi. s.p.a. (da qui, per brevità, l’Assicurazione)
Deducevano gli eredi che, a seguito di infortunio mortale del loro padre, verificatosi il 30.05.1997, l’assicurazione a mezzo della Banca, riteneva non liquidabile il danno. Contestata tale decisione e in seguito a giudizio arbitrale nel quale emergeva che il decesso del sig. Au. era causalmente riferibile all evento traumatico, la Mi. S.p.A. emetteva in favore egli eredi un assegno di Lire 1.500.000, il cui importo era stato fissato sulla base del massimale previsto in contratto nel caso di infortunio accorso ad assicurato ultra settantacinquenne, secondo quanto stabilito dall’art. 7 che così stabilisce :”L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni, tuttavia in caso di morte o di invalidità permanente non inferiore al 70% di un assicurato ultra settantacinquenne la Società versa un indennizzo di Lire 1.500.000……..”, mentre le condizioni che regolano il contratto all’art. 4.2 recita: “L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio”.
Detto assegno non veniva accettato dagli odierni appellanti, i quali, richiedevano alla Banca il pagamento per intero dell’indennizzo eccependo che nessun contratto era stato sottoscritto con la Mi. S.p.a. onde le relative limitazioni non erano applicabili nei propri confronti, bensì solo nei confronti della Banca.
2. La Ba.Me. si costituiva in giudizio deducendo preliminarmente l’avvenuta fusione per incorporazione con la Banca di Roma; interrotto il giudizio, lo stesso veniva riassunto dai germani Au.
3. La Banca di Roma si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, rilevando che il contratto assicurativo vedeva come parti il sig. Au. e l’Assicurazione e contestando nel merito la fondatezza delle avverse richieste.
4. Precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza e con provvedimento del 03.12.2004 il giudice di prime cure rimetteva la causa sul ruolo, ordinando la chiamata in causa della Mi. ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 c.p.c. a cura della parte più diligente
5. Si costituiva il 27.04.2005 l’assicurazione (chiamata in causa dagli eredi Au., i quali estendevano la domanda nei confronti dell’assicurazione, chiedendone la condanna in solido con la Banca) in qualità di coassicuratrice delegataria, richiedendo in via preliminare la chiamata in causa della altre società di assicurazione tra le quali era stato ripartito il rischio ed eccependo anche l’intervenuta prescrizione del diritto avanzato e, infine, contestando nel merito la richiesta degli attori.
6. Il Tribunale di Potenza con sentenza n. 956/ 2007 depositata il 07.11.2007 rigettava la domanda dei germani Au., compensando interamente le spese del giudizio.
7. Avverso detta sentenza i signori Au. proponevano tempestivo appello, chiedendo in riforma della sentenza gravata :1) accogliere il proposto appello e riformare in foto l’impugnata sentenza in quanto trattasi non di assicurazione per conto di chi spetta ex art. 1891 ma di assicurazione c.d. mista; 2)considerare vessatoria la clausola prevista all’art. 7 delle condizioni contrattuali; con condanna della Ba.Di. e della Mi. alle spese del doppio grado di giudizio.
8. Si costituiva la Un. S.p.A. con comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto dell’appello ed in subordine, in caso di accoglimento della domanda degli appellanti ridurre il risarcimento nella misura di Lire 60 milioni, essendo il rapporto di conto corrente cointestato con Mi.Au.
9. Si costituiva la Mi. S.p.A. con comparsa di costituzione e risposta chiedendo 1) l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre compagnie di assicurazioni, stante l’obbligazione parziale della Mi. S.p.A. in forza della polizza di coassicurazione, 2) dichiarare la prescrizione del diritto all’indennizzo per il decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 2952 c.c. e in via subordinata, rigettare l’appello perché infondato in fatto ed in diritto e con vittoria delle spese di giudizio
10. All udienza del 24.10.2017, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo gli appellanti assumono l’errata configurazione della fattispecie.
Afferma infatti la difesa che il giudice di prime cure ha errato nell’individuare nel caso di specie una assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c. trattandosi, invece, di una assicurazione mista.
Il pagamento del premio assicurativo sarebbe avvenuto mediante prelievi diretti da parte del contraente – Banca sul conto corrente dell’assicurato – Au.Da., senza che questo avesse mai disposto in senso positivo o negativo un suo consenso esplicito e/o per iscritto; inoltre assicurato e/o beneficiario non sarebbe stato solo il cliente ma anche la Banca che sarebbe divenuta beneficiaria diretta dell’indennizzo qualora, in caso di infortunio, il conto del cliente fosse a debito
9.1 Con il secondo motivo gli appellanti assumono che, quand’anche si volesse propendere per l’inquadramento del predetto contratto nella casistica dei contratti per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c., errata è la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto la clausola di cui all’art. 7 delle condizioni contrattuali (superamento del limite di età di 75 anni) non vessatoria.
Al contrario, la difesa degli appellanti, rileva che la limitazione dell’età assicurabile non può essere intesa come una questione inerente alla determinazione dell’oggetto del contratto ma è una condizione che limita la responsabilità e la garanzia, assicurativa e, come tale, da ritenersi vessatoria ad ogni effetto.
Affermano ancora, che nel caso di specie T assicurato non ha partecipato direttamente alla stipula del contratto e che quindi la vessatorietà della clausola intercorsa tra il contraente – banca e l’assicuratore emergerebbe dalla natura della stessa da parte del beneficiario – assicurato che non sarebbe stato mai messo in condizione di apprenderne la esistenza, né prima né dopo la stipula del contratto; pertanto la natura vessatoria dell’art. 7 delle condizioni contrattuali, oggetto di discussione, appare chiara ed evidente poiché incide sulla determinatezza dell’oggetto, limitando la responsabilità dell’assicurato, e viola il principio di trasparenza.
9.2 Con il terzo motivo di ricorso i germani Au. asseriscono che il pagamento del premio assicurativo, prelevato direttamente dalla Banca dal conto corrente del padre avv. Da.Au., quando lo stesso aveva già compiuto i 75 anni, andrebbe qualificato come accettazione tacita del superamento della condizione contrattuale di cui all’art. 7, del più volte richiamato contratto di assicurazione, laddove invece il giudice di prime cure, pur ritenendo che l’assicurazione abbia violato i principi di buona fede nella esecuzione del contratto, sostiene che tale comportamento avrebbe potuto giustificare una azione di ripetizione di indebito
10. L’appello non merita accoglimento.
In ordine alla qualificazione del contratto di assicurazione, la Corte condivide quanto sostenuto dal Tribunale che ha ritenuto che, nel caso di specie, si verta in una ipotesi di assicurazione per conto di chi spetta, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 1891 c.c. L’inserimento, nel contratto assicurativo, della clausola secondo la quale la Banca sarebbe divenuta beneficiaria diretta dell’indennizzo qualora, in caso di infortunio, il conto del cliente fosse a debito, non snatura il nucleo essenziale del contratto che rimane quello del contratto per conto di chi spetta. Ed invero contraente è la Ba.Me. che ha concluso il contratto con la Mi. e l’avv. Da.Au., correntista, si è obbligato al pagamento dei premi e a lui spettano i diritti derivanti dal contratto, a meno che non avesse dichiarato di non voler profittare del contratto, al quale, nella fase di formazione è rimasto estraneo.
Tanto premesso, preliminare e assorbente ogni questione è l’accoglimento della eccezione di prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c. sollevata dalla Assicurazione già in primo grado e sulla quale il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi, eccezione riproposta in appello.
Ed invero, conseguente alla qualificazione del contratto come contratto per conto di chi spetta, è che, verificatosi l’incidente, mentre alla banca spettava adempiere agli obblighi derivanti dal contratto – compresa la tempestiva denuncia del sinistro alla compagnia di assicurazione – i correlativi diritti vennero acquisiti direttamente dagli eredi Au. al momento dell’incidente mortale del padre Da., diritti (primo tra tutti quello di percepire l’indennizzo assicurativo) che andavano fatti valere nel termine di un anno, secondo quanto disposto dall’art. 2952 comma 2 c.c. vecchia formulazione.
Dall’esame degli atti prodotti dagli appellanti in primo grado (si veda fascicolo di parte) risulta che la signora Ai.Ma., moglie dell’Avv. Da.Au. anche per conto dei figli, rivolse la prima richiesta di pagamento dell’indennizzo non alla Mi. bensì alla Ba.Me. in data 08.09.1997 e quindi quattro mesi dopo l’incidente, avvenuto il 30.05.97, richiesta alla quale la banca rispose con lettera del 17.09.97 chiedendo l’invio di documentazione inerente al decesso del loro cliente. Successivamente vi fu un carteggio tra la banca e l’assicurazione in cui quest’ultima comunicava che l’indennizzo non era dovuto in quanto non operante la garanzia assicurativa, carteggio inviato per conoscenza dalla Banca agli eredi Au. . Solo in data 26.04.99, quando il termine annuale prescrizionale era già da tempo decorso, gli eredi Au. indirizzarono, questa volta alla Assicurazione (e anche alla banca) una lettera, con cui chiedevano il pagamento delle somme dovute, quali massimali di polizza,” entro quindici giorni dal ricevimento della presente che ha pieno valore di messa in mora”.
Come stabilito dalla Suprema Corte sez. 3 nella sentenza n. 8658/95 in parte motiva, decidendo su un caso analogo di contratto assicurativo per conto di chi spetta, “la prescrizione è basata sulla inerzia del titolare nell’esercizio di un diritto, e questo, nel contratto in questione, è acquisito direttamente dall’assicurato, all’atto di verificarsi del rischio contrattuale, e non può essere fatto valere dal contraente senza espresso consenso dell’assicurato (art. 1891 comma 2 c.c.; da ultimo Cass. 1.03.1994 n. 2018)”.
Ne consegue che nessun valore di atto interruttivo di messa in mora può essere attribuito alla missiva dell’8.09.97 degli eredi alla Banca, poiché non inviata al legittimo destinatario. Inoltre, mancando il consenso degli appellanti, nessun valore avrebbe potuto attribuirsi alla richiesta di pagamento che eventualmente fosse stata rivolta dalla banca alla assicurazione e di cui peraltro non vi è prova documentale, ma che si presume dal carteggio intercorso tra banca e assicurazione
11. Quanto alle spese del presente giudizio, (gli appellati non hanno proposto appello incidentale alla compensazione operata dal Tribunale), devono porsi a carico degli appellanti secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. 55/2014 (con applicazione dei valori medi tra i valori minimi e quelli medi)
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Au.Mi. e Au.Ro. avverso la sentenza n. 656/2007 depositata il 26.06.2007 del Tribunale di Potenza con atto di citazione proposto nei confronti di UN. Ba.Ro. e MI., così provvede:
1) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna Au.Mi. e Au.Ro., in solido tra loro al pagamento, delle spese processuali del presente giudizio, in favore di UN. Ba.Ro. e MI., che liquida in Euro 3000,00 per ciascuno, per compensi professionali, oltre iva, cap e rimborso forfetario spese generali al 15% come per legge.
Così deciso in Potenza il 24 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 18 settembre 2018.