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Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’articolo 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non puo’, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie ne’ di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicche’ la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualita’ esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredita’.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25635
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4085/2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 170/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 10/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
con atto di citazione del 30 gennaio 2014 (OMISSIS) evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano la societa’ (OMISSIS) S.p.A. chiedendo dichiararsi il proprio diritto, quale erede universale di (OMISSIS) e, comunque, a qualsiasi titolo, alle prestazioni derivanti dalla polizza assicurativa. Deduceva che in data 3 giugno 2004 la (OMISSIS) aveva stipulato con (OMISSIS) S.p.A. un contratto di assicurazione sulla vita per il capitale di Euro 35.000 nel quale venivano indicati quali beneficiari gli “eredi legittimi”. A causa del successivo decesso della contraente, si apprendeva della stesura di un testamento olografo, nel quale (OMISSIS) veniva designata erede
universale dell’assicurata, senza alcun riferimento all’esistenza
dell’assicurazione sulla vita sottoscritta dalla de cuius. Si costituiva (OMISSIS) S.p.A. chiedendo il rigetto della domanda;
il Tribunale di Bolzano con sentenza del 15 aprile 2015 accoglieva le domande condannando la compagnia al pagamento della somma di Euro 50.000 corrispondente al capitale investito oltre rivalutazione e interessi. Il primo giudice riteneva che l’attrice, quale erede universale della assicurata, istituita con testamento olografo del 30 agosto 2010, integrasse la qualita’ di un unico “erede legittimo” indicato nella polizza quale beneficiario;
con atto di citazione del 27 luglio 2015 la Compagnia impugnava la decisione del Tribunale rilevando che il diritto del beneficiario aveva natura contrattuale e non successoria e che l’istituzione di (OMISSIS) quale erede testamentario non attribuiva alla stessa il diritto alla corresponsione della somma, in quanto tale importo non rientrava nell’asse ereditario. Si costituiva l’appellata contestando i motivi di impugnazione;
la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, con sentenza del 10 dicembre 2016 rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) S.p.A. con condanna al pagamento delle spese di lite;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.A. affidandosi ad un motivo che illustra con memoria ex articolo 380 bis c.p.c..
esiste con controricorso (OMISSIS).
Considerato che:
(OMISSIS) S.p.A. lamenta la violazione degli articoli 1362, 1363, 1367, 1920 e 1921 c.c., rilevando che la Corte aveva errato nell’applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali. In particolare, l’interpretazione del contratto avrebbe dovuto imporre la corretta applicazione delle norme in tema di assicurazione (articoli 1920 e 1921 c.c.) secondo cui la disciplina in tema di assicurazione a favore del terzo si applica a quella sulla vita, per cui il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto, con la conseguenza che diverrebbe irrilevante la successiva istituzione, quale erede universale, di (OMISSIS) la cui differente qualifica (da terza estranea, a erede universale), non sposterebbe l’individuazione contrattuale dei beneficiari, nelle persone degli eredi legittimi. La volonta’ contrattuale della assicurata (OMISSIS) sarebbe chiara nell’individuazione dei beneficiari negli eredi legittimi. Al contrario non vi sarebbe alcuna revoca di tale indicazione nel testamento olografo, che non menziona la polizza. Pertanto, vi era stata una violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. perche’ la Corte territoriale aveva equiparato la revoca delle precedenti disposizioni testamentarie, alla revoca della individuazione del beneficiario del contratto di assicurazione. In ogni caso, non ricorrerebbe una revoca esplicita la quale, ai sensi dell’articolo 1921 c.c., deve essere contenuta in una successiva dichiarazione scritta contrattuale o nel testamento. Secondo la Corte territoriale, invece, l’istituzione di un erede testamentario universale integrerebbe la revoca della precedente designazione del beneficiario nella persona degli eredi legittimi;
Osserva il collegio che la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, adotta una doppia e autonoma motivazione. In primo luogo e in maniera piu’ diffusa (pagine 5, 6 e 7 della sentenza) richiama l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimita’ per evidenziare che il termine “eredi legittimi” utilizzato dall’assicurata, assumeva la sola funzione di individuare la categoria delle persone beneficiarie dell’indennizzo, i quali acquistano certamente iure proprio il diritto, con la precisazione che la concreta individuazione del beneficiario che potra’ pretendere la liquidazione dell’indennizzo, rimane ignota sino alla data del decesso dell’assicurata. Con seconda ed autonoma motivazione rileva (pagina 8) che l’articolo 1921 c.c., consente all’assicurato di revocare la designazione del beneficiario attraverso il testamento;
sia la prima, che la seconda motivazione sono errate. Quanto alla prima, secondo la Corte territoriale, in sostanza, il riferimento alla categoria degli eredi non consente di distinguere tra quelli testamentari o legittimi, poiche’ costituisce un semplice criterio per la concreta, ma futura, individuazione dei beneficiari. Pertanto, nel momento in cui l’assicurata opta per la successione testamentaria, quel criterio di individuazione consente di escludere la categoria degli eredi legittimi, incompatibile con la presenza di un testamento e individua l’unica erede testamentaria, nell’odierna controricorrente;
tale impostazione e’ contraria ai principi affermati da questa Corte in materia. Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’articolo 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non puo’, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie ne’ di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicche’ la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualita’ esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredita’ (Cass. Sez. 2 n. 26606 del 21/12/2016 e Cass. n. 9388 del 1994 Rv. 488508 – 01, Cass. n. 6531 del 2006 Rv. 594102);
nel momento in cui l’assicurato individua il beneficiario, questi acquista un diritto iure proprio (giurisprudenza costante), ma nello stesso tempo la liquidazione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore non fara’ piu’ parte del patrimonio dell’assicurato, al momento della morte di questi. Residua in capo all’assicurato un unico potere, quello previsto dall’articolo 1921 c.c., di revocare la designazione del beneficiario. Ma la designazione del beneficiario non si realizza attraverso la modificazione della generica categoria degli eredi legittimi, ma attraverso una specifica individuazione di un nuovo soggetto beneficiario. Quest’ultimo, infatti, acquista un diritto iure proprio del tutto autonomo rispetto alle vicende successorie. La polizza e’ un contratto a favore del terzo, dal quale deriva il diritto del beneficiario al pagamento dell’indennita’; la designazione puo’ essere compiuta con il contratto o con il testamento; nella specie la designazione a favore degli eredi legittimi contenuta in contratto era una modalita’ per individuare i beneficiari fra i quali andava divisa l’indennita’ prevista nel contratto, restando esclusa l’applicabilita’ delle norme sulla successione ereditaria; la revoca deve avvenire nelle stesse forme della designazione; nella specie il testamento non contiene pacificamente alcuna revoca;
la questione risolutiva concerne la interpretazione della clausola apposta nel contratto di assicurazione in caso di morte dell’assicurata, laddove individua i beneficiari negli eredi legittimi. Escluso, come si e’ detto, che l’attribuzione del diritto avvenga in applicazione e per effetto della disciplina che regola la successione ereditaria, il riferimento contenuto in tale clausola alla qualita’ di eredi (legittimi) integra un criterio di determinazione per relationem dei beneficiari in funzione della loro appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, non incidendo sulla fonte del diritto (che, come si e’ detto, e’ l’atto inter vivos). Peraltro, la individuazione dei soggetti designati – seppure va compiuta necessariamente al momento della morte dell’assicurato – non postula che i medesimi si identifichino, come invece sostenuto in sentenza, con coloro che siano effettivamente chiamati all’eredita’: nell’ipotesi in cui siano individuati con riferimento alla categoria degli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che in astratto, seppure con riferimento alla qualita’ esistente al momento della morte, siano i successibili per legge, e cio’ indipendentemente dalla effettiva vocazione e anche se poi interviene una successione testamentaria;
questa Corte ha precisato che quando la designazione sia avvenuta con il contratto di assicurazione, che e’ stato stipulato in epoca anteriore alla redazione del testamento, la volonta’ negoziale va correttamente interpretata, ritenendo che i beneficiari dovessero identificarsi negli eredi ab intestato, cosi’ da escludere rilevanza alla successiva istituzione testamentaria dell’attrice (odierna ricorrente), quale erede universale: infatti, “deve negarsi che, in difetto di alcun riferimento alla designazione formulata nel contratto, tale disposizione testamentaria possa di per se sola integrare univoca manifestazione di volonta’ di revoca, anche tacita, della (ovvero che sia incompatibile con la) designazione avvenuta nel contratto di assicurazione”, atteso che, per quel che si e’ detto, il diritto azionato dall’attrice trova fonte nel contratto di assicurazione stipulato dal(la) de cuius a favore dei terzi ivi indicati e pertanto, al momento della morte dell’assicurata, non rientra nel patrimonio ereditario;
sulla base di quanto precede la prima motivazione della sentenza della Corte di Trento e’ errata, perche’ fondata sulla rilevanza della successiva istituzione testamentaria dell’attrice quale erede universale;
con la seconda motivazione (pagina 8) la Corte territoriale rileva che l’articolo 1921 c.c., consente all’assicurato di revocare la designazione del beneficiario attraverso il testamento e osserva che la redazione di un testamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione con istituzione di un erede assume “chiara valenza di revoca dell’originario beneficiario, individuato negli “eredi legittimi”;
anche questa seconda motivazione e’ in contrasto con il citato orientamento secondo cui “in difetto di alcun riferimento alla designazione formulata nel contratto, tale disposizione testamentaria possa di per se sola integrare univoca manifestazione di volonta’ di revoca”;
e’ evidente che la volonta’ dell’assicurato e’ quella di beneficiare chi le e’ stato vicino, ma tale parametro riguarda la volonta’ del testatore, piu’ che quella del contraente, rispetto alla quale operano i principi affermati dalla giurisprudenza sopra indicata, secondo cui, una cosa e’ il contratto di assicurazione per la vita, altra cosa e’ la regola della successione legittima e testamentaria. L’articolo 1920 c.c., consente di legare i due ambiti, prevedendo che la revoca della indicazione del beneficiario possa essere fatta con successiva dichiarazione scritta, cioe’ negoziale, o per testamento. Nell’ipotesi in esame non vi e’ una revoca esplicita, essendo pacifico e sufficientemente allegato che il testamento non tratta dell’assicurazione sulla vita e la motivazione della Corte e’ esclusivamente sostanziale (pagina 8) laddove si limita a precisare che una delle forme di revoca della designazione del beneficiario e’ il testamento (ma la dichiarazione di revoca va interpretata con i criteri stabiliti dall’articolo 1362 e seguenti c.c. e non con le norme in tema di successione testamentaria, con il favor testamenti). Pertanto, c’e’ un salto logico laddove la Corte afferma che “la stessa redazione di un testamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che contenga l’istituzione di erede, assume chiara valenza di revoca dell’originario beneficiario, individuato negli “eredi legittimi”. In sostanza la Corte non interpreta il contenuto del testamento, per individuare una implicita dichiarazione di revoca della designazione del beneficiario, ma erroneamente considera il fatto storico dell’esistenza in se’ di un testamento, che quindi sostituisce la categoria degli eredi legittimi, con quella degli eredi testamentari, quale elemento che “assume chiara valenza di revoca”;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che la decisione impugnata non ha osservato i principi sopra illustrati in materia di interpretazione negoziale. Ad essi dovra’ evidentemente attenersi il giudice di rinvio.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, in diversa composizione.