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i presupposti della surrogazione di cui all’articolo 1916 cod. civ. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioe’ l’assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile; che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi; che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volonta’ di surrogarsi.
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Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 10 settembre 2018, n. 21961
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17654-2013 proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.C.A.R.L., AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 99/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 23/01/2013 R.G.N. 381/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’appello di Genova, sezione civile, con sentenza del 23 gennaio 2013, e per quanto in questa sede rileva, ha rigettato il gravame svolto dall’INAIL avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di surrogazione svolta dall’Istituto nei confronti del terzo responsabile per l’infortunio sul lavoro occorso ad (OMISSIS), socio della (OMISSIS) societa’ cooperativa, sul presupposto dell’inesistenza di un danno patrimoniale risarcibile patito dal lavoratore nell’infortunio occorso, mentre si accingeva al controllo documenti di imbarco per l’accesso ad un traghetto, in seguito all’urto da parte di un carrello semovente, di proprieta’ di (OMISSIS) e condotto da (OMISSIS).
2. Per la Corte di merito le azioni di regresso e surrogazione erano proponibili dall’INAIL solo entro i limiti della somma liquidata, in sede civile, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal lavoratore, previo accertamento dell’esistenza ed entita’ di danni patrimoniali e, nella specie, al lavoratore infortunato era stata negata qualsivoglia erogazione, a tale titolo, con statuizione neanche gravata dal lavoratore onde l’infondatezza della pretesa dell’Istituto.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale resistono, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, la s.p.a. (OMISSIS) e (OMISSIS).
4. La (OMISSIS) Societa’ Cooperativa, l’Autorita’ portuale di Genova e (OMISSIS) sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con i motivi di ricorso l’INAIL, deducendo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione degli articoli 2043, 2056, 1223 e 1226 cod. civ., si duole che la Corte di merito, nonostante la considerevole entita’ dei postumi permanenti riportati dal lavoratore, abbia escluso la liquidazione del danno patrimoniale in ambito civilistico per la ritenuta insussistenza di un danno patrimoniale permanente in base al rilievo per cui il lavoratore, in qualita’ di socio della medesima compagnia, non avrebbe subito, a seguito del grave infortunio, alcuna diminuzione della retribuzione netta percepita, omettendo di accertare la maggiore usura delle residue energie lavorative e la possibilita’ di svolgere attivita’ piu’ remunerative.
6. Quanto alla ritenuta esclusione di un danno patrimoniale per il solo fatto che il reddito del lavoratore, socio della cooperativa, sia rimasto invariato, assume l’INAIL che la Corte di merito avrebbe dovuto procedere all’accertamento del danno civilistico effettivamente patito alla capacita’ di lavoro, intesa come estrinsecazione dell’attitudine lavorativa anche nei casi in cui l’infortunato, per particolari circostanze, come nella specie, sia in grado di conservare, dopo l’evento infortunistico, il medesimo reddito in precedenza goduto, quindi anche quando la lesione della capacita’ lavorativa non comporti un’eguale diminuzione della capacita’ di guadagno, in assenza del quale nessuna surrogazione sara’ possibile. Assume, inoltre, l’erroneita’ della statuizione in ordine alla mancata impugnazione del lavoratore per essere tale facolta’ preclusa dal precedente esercizio della surrogazione da parte dell’istituto assicuratore.
7. I motivi, da esaminare congiuntamente perche’ logicamente connessi, sono fondati.
8. Occorre premettere che l’esercizio della surrogazione da parte dell’assicuratore comporta la perdita della titolarita’ del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l’acquisto dello stesso da parte dell’assicuratore (cfr., fra le tante, Cass. 15 luglio 2005, n. 15022 e successive conformi).
9. Come gia’ ritenuto, da ultimo, da Cass. 12 febbraio 2018, n. 3296, alla quale il Collegio intende dare continuita’, i presupposti della surrogazione di cui all’articolo 1916 cod. civ. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioe’ l’assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile; che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi; che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volonta’ di surrogarsi (ex multis, in tal senso, Cass. 30 agosto 2016, n. 17407).
10.L’Inail indennizza due tipi di danno, il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13 e il danno patrimoniale nei seguenti profili: la riduzione della capacita’ di guadagno (che la legge, ai fini dell’assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l’invalidita’ biologica sia superiore al 16 per cento e viene liquidata); la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l’Inail indennizza col pagamento d’una indennita’ giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 68, comma 1); le spese sanitarie (che l’Istituto e’ tenuto ad anticipare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 cit., articoli 86 e ss.).
11.Puo’ accadere che il primo dei tre pregiudizi patrimoniali – la riduzione della capacita’ di guadagno che la legge, ai fini dell’assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l’invalidita’ biologica sia superiore al 16 per cento, e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell’allegato n. 6 al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, emanato in attuazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 2, lettera (b), – sia indennizzato dall’Inail anche quando la vittima dell’infortunio non abbia patito, o non abbia dimostrato di avere patito, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacita’ di lavoro e di guadagno; l’incremento della rendita, infatti, viene erogato dall’Inail senza alcun accertamento concreto circa l’esistenza d’un danno patrimoniale, che la legge – nell’ottica compensativa tipica dell’assicurazione sociale presume esistente juris et de jure quando l’invalidita’ permanente sia superiore al 16 per cento.
12.L’accoglimento della domanda di surrogazione dell’Inail, per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto, presuppone l’accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacita’ di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sara’ possibile.
13.Non altrettanto puo’ dirsi per le somme pagate dall’Inail a titolo di indennita’ giornaliera Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articolo 68 e di anticipazione delle spese mediche Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 cit., ex articolo 86 giacche’ con tali importi, infatti, l’Istituto indennizza non gia’ danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali: rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione, e il danno emergente rappresentato dalla necessita’ per la vittima di curarsi.
14.Se dunque la vittima dell’illecito, in conseguenza di questo, e’ stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell’indennizzo, da parte dell’Inail, si trasferisce in capo a quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 1916 cod. civ., con la conseguenza che, per le somme pagate a titolo di inabilita’ temporanea (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 cit., articolo 68) e di anticipazione di spese di cura (articoli 86 e ss. Decreto del Presidente della Repubblica cit.) l’Inail ha sempre diritto di surrogarsi, perche’ la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessita’ di cura, e dunque di fatti costituenti danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita.
15.Ai fini della surrogazione a nulla rileva, pertanto, che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l’assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile (v. Cass. n. 3296 del 2018 cit.).
16.Inoltre il danneggiato, quindi anche l’Inail nell’ipotesi in cui agisca in surroga ai sensi dell’articolo 1916 cod. civ., e’ tenuto a dimostrare lo svolgimento, al momento dell’infortunio, di un’attivita’ produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacita’ generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, dimostrazione da rendere anche tramite prova presuntiva e la liquidazione del danno, in assenza di prova certa del suo ammontare, puo’ essere effettuata anche con determinazione equitativa, specie nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidita’ permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacita’ lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue (v., da ultimo, Cass. 27 marzo 2018, n. 7534 e la giurisprudenza ivi richiamata).
17.Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che provvedera’ ad un rinnovato esame del merito alla luce dei principi di diritto sopra ricordati, e regolera’, altresi’, le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.