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articolo 2952 c.c., detta, in materia di assicurazione della responsabilità civile, una disciplina specifica destinata a regolare le modalita’ del decorso della prescrizione dei diritti che derivano dal relativo contratto di assicurazione; infatti, ai sensi dell’articolo 2952 c.c., comma 4 una volta comunicata all’assicuratore la richiesta risarcitoria del terzo danneggiato (o l’avvenuta proposizione del relativo giudizio di danno), la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione e’ sospesa finche’ il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure finche’ lo stesso diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17543
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19298-2017 proposto da:
COMUNE DI PARTINICO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1368/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che, con sentenza resa in data 12/7/2016, la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), e in riforma della decisione del primo giudice, ha dichiarato prescritto il diritto del Comune di Partinico al conseguimento, dalla (OMISSIS) s.p.a. (quale compagnia assicuratrice della propria responsabilita’ civile), del rimborso delle somme dallo stesso Comune corrisposte in favore di terzi a titolo risarcitorio;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, a seguito della decisione di rigetto emessa dal primo giudice nel giudizio di danno promosso dal terzo nei confronti del Comune di Partinico (quale danneggiante) e della (OMISSIS) s.p.a. (quale assicuratrice del Comune di Partinico per la relativa responsabilita’ civile), la mancata riproposizione in sede d’appello, da parte del Comune, della domanda di garanzia nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., aveva determinato, ai sensi dell’articolo 2945 c.c., la nuova decorrenza del termine di prescrizione dei diritti del Comune di Partinico fondati sul contratto di assicurazione, con la conseguente avvenuta consumazione dell’intero periodo prescrizionale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione al momento della proposizione della domanda di garanzia introduttiva dell’odierno giudizio;
che, avverso la sentenza d’appello, il Comune di Partinico propone ricorso per cassazione sulla base di’ un unico motivo d’impugnazione;
che la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.) resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis il Comune di Partinico ha presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il motivo d’impugnazione proposto, il Comune ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione dell’articolo 2952 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la mancata riproposizione, da parte del Comune di Partinico (nel grado di appello del giudizio di danno introdotto dal terzo), della domanda di garanzia nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. fosse valsa a determinare il venir meno, ai sensi dell’articolo 2945 c.c., dell’effetto sospensivo (previsto dall’articolo 2952 c.c., comma 4) della prescrizione dei diritti fondati sul contratto di assicurazione;
che, in particolare, la corte d’appello avrebbe trascurato di rilevare l’applicabilita’, al caso in esame, della norma speciale di cui all’articolo 2952 c.c., comma 4, secondo cui, una volta comunicata, alla compagnia assicuratrice per la responsabilita’ civile, la pretesa risarcitoria del terzo, la prescrizione del diritto al rimborso in favore dell’assicurato deve ritenersi in ogni caso sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio del terzo, ovvero fino all’avvenuta prescrizione dello stesso;
che la censura e’ manifestamente fondata;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, al caso di specie debba trovare diretta applicazione l’articolo 2952 c.c., comma 4;
che tale norma, infatti, detta, in materia di assicurazione della responsabilita’ civile, una disciplina specifica destinata a regolare le modalita’ del decorso della prescrizione dei diritti che derivano dal relativo contratto di assicurazione;
che, infatti, ai sensi dell’articolo 2952 c.c., comma 4 una volta comunicata all’assicuratore la richiesta risarcitoria del terzo danneggiato (o l’avvenuta proposizione del relativo giudizio di danno), la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione e’ sospesa finche’ il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure finche’ lo stesso diritto del terzo danneggiato non sia prescritto;
che, pertanto, nel caso in esame, incontestata la circostanza dell’avvenuta comunicazione all’assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo (attraverso l’immediato e diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di danno promosso dal terzo), la circostanza che il Comune assicurato abbia trascurato di insistere, nel grado d’appello del giudizio di danno, per l’accoglimento della domanda di garanzia gia’ proposta in primo grado nei confronti della compagnia di assicurazione, non e’ valsa a far venir meno la ridetta sospensione della prescrizione, dovendo ritenersi che la sorte di detta sospensione sia rimasta indissolubilmente legata all’esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15362 del 06/07/2006, Rv. 592026 – 01; cfr. altresi’ Sez. U, Sentenza n. 8085 del 02/04/2007, Rv. 595919 01);
che tale disciplina speciale – in quanto immediatamente legata all’esigenza di rendere l’assicuratore pienamente edotto della pretesa risarcitoria del terzo (con la conseguenza che, una volta raggiunto tale scopo, deve ritenersi irrilevante, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione dei diritti dell’assicurato, ogni altra vicenda diversa dall’avvenuta acquisto, da parte del credito risarcitorio del terzo, dei caratteri della liquidita’ e della esigibilita’, o dell’avvenuta prescrizione dello stesso) – deve ritenersi tale da escludere ogni rilievo, sulla sospensione dei termini di prescrizione, della mancata coltivazione, da parte dell’assicurato, dell’azione di garanzia nei confronti del proprio assicuratore;
che, pertanto, sulla base delle premesse indicate, rilevata la manifesta fondatezza dell’odierno ricorso proposto dal Comune di Partinico, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.