In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’azione di regresso prevista dall’art. 29, comma 1, della L. n. 990 del 1969(applicabile “ratione temporis”) è accordata all’impresa designata direttamente dalla legge, in via autonoma rispetto al diritto del danneggiato, ed è pertanto soggetta non già al termine di prescrizione biennale applicabile all’azione risarcitoria a quest’ultimo spettante, ma al termine di prescrizione decennale; tale azione, infatti, si differenzia da quella prevista dal comma 2 del medesimo art. 29, in cui l’impresa designata agisce in surroga dei diritti dell’assicurato e del danneggiato, la quale è, invece, riconducibile alla surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 5, c.c., ed è conseguentemente soggetta al termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l’esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione verso l’impresa posta in liquidazione coatta, salvo il caso di pagamento avvenuto a seguito di giudizio definito con sentenza di condanna, cui si applica l’art. 2953 c.c

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Tribunale Treviso, civile Sentenza 9 novembre 2018, n. 2205

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott.ssa Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9277/015 di ruolo generale dell’anno 2015 del Tribunale di Treviso e promossa

DA

GE. S.p.A. già IN. S.p.A. a mezzo la società GE. S.C.P.A. in persona dei suoi procuratori speciali Di.Gi. e Pa.Vi., con l’avv.to Gi.De. e domiciliata presso lo studio dell’avv.to Ca.Pa. in Treviso come da mandato in calce all’atto di citazione.

– ATTORE –

CONTRO

DE.GA. con l’avv.to Gi.Mu. e domiciliato presso lo studio Dell’avv.to Ma.Ca. in Treviso come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

– CONVENUTO –

OGGETTO: Solo danni a cose.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ex art. 132 c.p.c.. così come modificato dalla L. n. 69 del 18.6.2009

Data per conosciuta la domanda dedotta dall’attrice, le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto e la difesa dallo stesso articolata, osserva: l’eccezione di inammissibilità della domanda per omesso e/o preventivo invito alla negoziazione assistita ex DL n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, è destituita di fondamento, infatti, al di là della corretta qualificazione giuridica del rilievo, si osserva come la procedura sia stata validamente instaurata con invito ricevuto dal convenuto il 15.3.2016, mentre l’atto di citazione in rinnovazione veniva notificato il 6.6.2016, quindi decorso ampiamente il termine di gg.30 di cui all’art.3 della citata legge, con conseguente possibilità di aderire, ante causam, alla procedura conciliativa.

Anche l’eccezione di prescrizione non merita accoglimento.

Ge. S.p.A. ha agito in causa esperendo azione di regresso ex art. 292, comma primo, D.lgs. n. 209/2005 in qualità di Impresa designata dal Fondo Vittime della strada nei confronti del responsabile civile a fronte del pagamento eseguito a favore del danneggiato.

Tale obbligo risarcitorio in capo all’Impresa designata sorge ex lege e non dal fatto illecito che ne costituisce solo l’antecedente fattuale, di talché, si configura come obbligazione autonoma rispetto a quella sorta dal sinistro intercorsa tra il danneggiante e il danneggiato, avendo distinti presupposti, ne consegue che il termine prescrizionale della proposta azione, deve ritenersi quello ordinario decennale (cfr. anche Cass. civ. n. 15303/2013 già ricordata da Ge. spa).

A conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sul punto va ricordata, da ultimo, la recente pronuncia del Supremo Collegio, che ha statuito:

“In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’azione di regresso prevista dall’art. 29, comma 1, della L. n. 990 del 1969(applicabile “ratione temporis”) è accordata all’impresa designata direttamente dalla legge, in via autonoma rispetto al diritto del danneggiato, ed è pertanto soggetta non già al termine di prescrizione biennale applicabile all’azione risarcitoria a quest’ultimo spettante, ma al termine di prescrizione decennale; tale azione, infatti, si differenzia da quella prevista dal comma 2 del medesimo art. 29, in cui l’impresa designata agisce in surroga dei diritti dell’assicurato e del danneggiato, la quale è, invece, riconducibile alla surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 5, c.c., ed è conseguentemente soggetta al termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l’esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione verso l’impresa posta in liquidazione coatta, salvo il caso di pagamento avvenuto a seguito di giudizio definito con sentenza di condanna, cui si applica l’art. 2953 c.c.(cfr. Cass. civ. n. 930/2017)”.

Poiché i pagamenti sono stati eseguiti in data 26.7.2002, come da quietanze in atti, l’azione si sarebbe dovuta prescrivere il 27.7.2012, tuttavia, vi è prova di un atto interruttivo, rappresentato dalla raccomandata A/R inviata da Clavis che ha agito su

incarico di GB. SCpA, in nome e per conto di In., già As. S.p.A. impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada e la relativa raccomandata è stata ricevuta dal fratello del De., ne consegue che il termine prescrizionale decennale non può ritenersi maturato.

Va poi aggiunto in replica alla ulteriore questione sollevata dal convenuto, che ai fini dell’interruzione della prescrizione, “è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 2965/2017)”, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, potendo ciò risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l’atto è stato compiuto per un altro soggetto nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (cfr. Cass. civ. n. 7097/2012 già citata dall’attrice), così nel caso di specie ove l’attrice si è senza dubbio avvantaggiata dell’attività posta in essere in nome e per conto della stessa.

Nel merito, il fatto storico relativo alla dinamica del sinistro e l’assenza di copertura assicurativa, sono provati documentalmente dal rapporto della Polizia Municipale di Reggio Calabria, integrato dalle dichiarazioni rese da soggetto informato dei fatti nell’immediatezza dell’occorso, mentre il danno e la sua entità risultano parimenti documentati dalla produzione dimessa e non oggetto di specifica contestazione.

Da ultimo, il De. ha sostenuto che la circolazione del mezzo sarebbe avvenuta contro la sua volontà, avendo sporto denuncia di furto del motociclo il 19.6.2001.

Al di là del fatto che tale denuncia è formalmente avvenuta il giorno successivo al sinistro, si osserva che affinché sia integrata la prova liberatoria di cui all’art.2054 III comma cc., non è sufficiente che la circolazione sia avvenuta “invito domini” ma “prohibente domino”, estrinsecatasi in atti effettivamente ostativi alla circolazione, rilevatori della diligenza e delle cautele all’uopo adottate dal proprietario del mezzo investitore.

Orbene, nella fattispecie di cui è processo il convenuto nello sporgere denuncia dichiarava di aver lasciato il proprio motociclo parcheggiato, fin dall’aprile 2001, all’interno del cortile adiacente la sua abitazione e, quindi, privo di adeguate cautele necessarie ad evitarne la circolazione contro la sua volontà.

Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda.

Ne consegue che De.Ga. va condannato a pagare all’attrice la somma di Euro 14.997,25, oltre agli interessi al tasso legale dall’avvenuto pagamento al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,

1) In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna De.Ga. a pagare all’attrice la somma di Euro 14.997,25, oltre agli interessi al tasso legale dall’avvenuto pagamento al saldo effettivo.

2) Condanna il convenuto a rifondere all’attrice le spese di lite che liquida in complessive Euro 3.215,00 per compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.

Così deciso in Treviso l’8 novembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.