Il modello di assicurazione della responsabilita’ civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’articolo 1917 c.c., comma 1, consentita dall’articolo 1932 c.c., e’ riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non e’ soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’articolo 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell’articolo 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessita’, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceita’ e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato puo’ esplicarsi, in termini di effettivita’, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)
Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|9 luglio 2019| n. 18413
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11402-2018 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, in persona dei Procuratori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, REGIONE CAMPANIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 241/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE GIANNITI.
RILEVATO
Che:
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 241 del 2018 della Corte di Appello di Milano, con la quale, in accoglimento dell’impugnazione proposta da (OMISSIS) s.p.a. (subentrata alla societa’ fusa per incorporazione (OMISSIS) s.p.a.), nonche’ da (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. (cessionaria del ramo di azienda di (OMISSIS) s.p.a.) – ha riformato la sentenza n. 11385 emessa dal Tribunale di Napoli; e, per l’effetto, ha rigettato la domanda di garanzia proposta dall’Azienda Ospedaliera (nel procedimento pendente tra le suddette parti, oltre che (OMISSIS), l’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II, (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS), nonche’ la Regione Campania).
L’Azienda ricorrente con l’unico motivo proposto ha denunciato, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione degli articoli 1322, 1341, 1917 e 1932 c.c. nonche’ dell’articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto meritevole di tutela la clausola di cui all’articolo 26 delle condizioni generali di contratto assicurativo (c.d. claims made), con conseguente non necessita’ di una sua specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 c.c. e con conseguente inoperativita’ della garanzia assicurativa (essendo stata formulata la richiesta di risarcimento del danno oltre il termine di un anno dalla cessione del contratto).
Ha sostenuto il ricorrente che la sentenza impugnata violi gli insegnamenti di questa Corte in tema di ermeneutica contrattuale laddove la Corte ha ritenuto la clausola meritevole di tutela, in quanto e’ “ridotta la possibilita’ che si crei una scopertura dalla garanzia per parte del periodo per il quale e’ stata stipulata l’assicurazione e, verosimilmente, e’ stato pagato il premio.
Difetti, non sono escluse totalmente le richieste di risarcimento postume rispetto alla scadenza del contratto, ma sono consentite quelle avanzate nell’anno successivo alla cessazione del contratto, termine da ritenersi congruo anche in relazione alla durata triennale del rapporto assicurativo”.
Hanno resistito con controricorso le (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), che, per il caso di ritenuta fondatezza dell’unico motivo del ricorso principale, in via incidentale condizionata, denunciano con distinti 4 motivi:
a) violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, nella parte in cui la Corte territoriale ha pronunciato sulla richiesta di accertamento della meritevolezza della clausola, richiesta che era stata articolata per la prima volta dalla controparte in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di appello;
b) violazione dello stesso articolo 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione ex articolo 2952 c.c., che era stata formulata in primo grado e che aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello;
c) omesso esame di un fatto decisivo e controverso, costituito dal fatto che il contratto di assicurazione in esame (e con esso la clausola n. 26, che limitava la richiesta postuma ad un anno) era stato predisposto dalla stessa azienda sanitaria e che la compagnia aveva aderito alla proposta dell’azienda (con la quale aveva potuto procedere alla stipula del contratto soltanto dopo un vero e proprio bando di gara e capitolato speciale);
d) violazione ancora dell’articolo 360, n. 4, per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno (che era stata formulata nel corso del giudizio di appello sulla base di sentenze di merito, passate in giudicato, che avevano tutte accertato, tra le stesse parti, la legittimita’ ex articolo 1341 c.c. della clausola di cui all’articolo 26 c.g.a. contenuta nella stessa identica polizza, di cui oggi si discute).
Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dagli altri intimati.
Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., e’ stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne e’ stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Nessuna memoria e’ stata depositata in vista dell’odierna adunanza.
CONSIDERATO
Che:
Il ricorso principale e’ infondato.
In disparte ogni altra considerazione, si rileva che le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un precedente contrasto giurisprudenziale, di recente hanno avuto modo di precisare (cfr Sentenza n. 22437 del 24/09/2018, Rv. 650461 – 01) che: “Il modello di assicurazione della responsabilita’ civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’articolo 1917 c.c., comma 1, consentita dall’articolo 1932 c.c., e’ riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non e’ soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’articolo 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell’articolo 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessita’, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceita’ e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato puo’ esplicarsi, in termini di effettivita’, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Del tutto conforme al suddetto principio di diritto e’ la sentenza impugnata nella parte in cui (p. 11 e ss) – dopo aver precisato che la clausola riportata al punto 26 delle condizioni generali del contratto di assicurazione non e’ sussumibile nella categoria delle clausole claims made c.d. pure (cioe’ destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato, e da questi all’assicuratore, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito), in quanto circoscrive l’operativita’ della copertura assicurativa agli illeciti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto ed impone che le richieste risarcitorie siano intervenute nel periodo di efficacia del contratto o nell’anno successivo alla sua cessazione – ha ritenuto non vessatoria la suddetta clausola sulla base del rilievo che essa non limita la responsabilita’ dell’assicuratore per gli effetti di cui all’articolo 1341 c.c., ma specifica il rischio garantito, nel senso che mira a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza non soltanto del momento in cui e’ stata realizzata la condotta lesiva ma anche dell’epoca in cui la richiesta risarcitoria e’ stata avanzata dal danneggiato. Sulla base di detto corretto argomentare, la clausola e’ stata ricondotta dalla Corte territoriale ai “modi e ai limiti stabiliti dal contratto”, entro i quali, a norma dell’articolo 1905 c.c., l’assicuratore e’ tenuto a risarcire il danno sofferto dall’assicurato.
La Corte territoriale ha anche precisato che la clausola in esame si sottrae comunque al rilievo di non meritevolezza, essendo ridotta la possibilita’ che si crei una scopertura della garanzia per parte del periodo per il quale e’ stata stipulata l’assicurazione e, verosimilmente, e’ stato pagato il premio: sia perche’ non esclude totalmente le richieste di risarcimento postume rispetto alla scadenza del contratto (essendo consentite quelle avanzate nell’anno successivo alla cessazione del contratto); sia perche’ detto ultimo termine e’ da ritenersi congruo anche in relazione alla durata triennale del rapporto assicurativo.
In definitiva, con ampia e corretta motivazione, la Corte territoriale ha ritenuto che, non essendo vessatoria la clausola, la stessa non doveva formare oggetto di specifica sottoscrizione.
E, sul presupposto della non operativita’ della garanzia assicurativa nel caso di specie (nel quale la richiesta era stata formulata oltre il termine di un anno dalla cessazione del contratto), ha correttamente respinto la domanda di garanzia formulata dall’odierna ricorrente nei confronti della compagnia.
Ne consegue l’infondatezza del ricorso. E, con essa, l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla compagnia controricorrente, nonche’ la condanna dell’azienda ricorrente al pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
Le spese processuali relative al presente giudizio di legittimita’ vanno dichiarate compensate tra le parti, in considerazione della evoluzione giurisprudenziale in materia di clausola c.d. claims made e del fatto che le Sezioni Unite sono intervenute successivamente al ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso principale;
– dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
– dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1 comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1 – bis.