Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 4 maggio 2018, n. 10595

L’assicurato contro i rischi della responsabilita’ civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che e’ stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonche’ delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purche’ entro il limite stabilito dall’articolo 1917 c.c., comma 3.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 4 maggio 2018, n. 10595

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19623-2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1735/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

L’esposizione dei fatti della causa sara’ limitata alle sole circostanze ancor rilevanti in questa sede.

La societa’ (OMISSIS) s.r.l. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.r.l.; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”) nel 2006 convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), esponendo che:

-) (OMISSIS), sostenendo di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico per la correzione della miopia con la tecnica del laser ad eccimeri, e che l’intervento non era riuscito, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli il medico che esegui’ l’intervento, dott. (OMISSIS), e la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”);

-) la (OMISSIS), costituendosi, chiamo’ in causa la societa’ (OMISSIS), assumendo di essere solo la proprietaria della struttura ove era stato eseguito l’intervento, struttura che era stata concessa in locazione dalla societa’ chiamata in causa, e da questa gestita.

Concluse pertanto chiedendo che, in caso di accoglimento delle domande contro di essa proposte dalla societa’ casa di cura (OMISSIS), la societa’ (OMISSIS) fosse condannata a tenerla indenne dalle pretese di quest’ultima.

Il giudizio introdotto dalla (OMISSIS) nei confronti del proprio assicuratore (OMISSIS) venne riunito a quello introdotto da (OMISSIS) nei confronti del medico e della casa di cura (OMISSIS).

Con sentenza n. 14285 del 2009 il Tribunale di Napoli accolse tanto la domanda principale quanto quella di garanzia, e condanno’ conseguentemente la (OMISSIS) a tenere indenne la (OMISSIS) dalle pretese della casa di cura (OMISSIS).

La sentenza venne appellata da (OMISSIS) in via principale, ed in via incidentale da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS).

Con sentenza 16 aprile 2015 n. 1735, la Corte d’appello di Napoli, per quanto in questa sede ancora rileva, dopo aver incrementato la condanna della (OMISSIS) in favore di (OMISSIS), condanno’ altresi’ la prima a rifondere al secondo, in solido con (OMISSIS), i due terzi delle spese processuali del doppio grado di giudizio, dichiarando compensato il restante terzo; compenso’ le spese di lite tra le altre parti in causa; addosso’ alla (OMISSIS), in solido con (OMISSIS), le spese di consulenza, ed infine condanno’ la (OMISSIS) “a tenere indenne la (OMISSIS) delle somme che competono al (OMISSIS) per danni e spese in forza della presente sentenza”.

La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi.

Nessuno degli intimati si e’ difeso in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Questione preliminare.

1.1. Come accennato, nel corso del giudizio la societa’ (OMISSIS) si e’ fusa per incorporazione nella societa’ (OMISSIS).

La societa’ ricorrente mostra di essere a conoscenza di cio’, ma ha nondimeno notificato il ricorso per cassazione al successore (la (OMISSIS)) nel domicilio eletto dalla (OMISSIS) per il giudizio di appello.

Tale notifica deve ritenersi valida ed efficace, in virtu’ di quanto stabilito dal § 6 della sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, secondo cui la personalita’ dell’incorporata prosegue nell’incorporante, ex articolo 2504 bis c.c..

Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo la (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 1917 c.p.c., comma 3.

Sostiene che la Corte d’appello ha trascurato di condannare l’assicuratore della responsabilita’ civile alla rifusione delle spese processuali da essa sostenute per convenire in giudizio la (OMISSIS) e coltivare la lite nei confronti di questa.

2.2. Il motivo e’ parzialmente fondato.

L’assicurato contro i rischi della responsabilita’ civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, puo’ andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:

(a) le spese di soccombenza, cioe’ quelle che egli e’ tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;

(b) le spese di resistenza, cioe’ quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;

(c) le spese di chiamata in causa, cioe’ quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.

Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall’assicurato, e percio’ l’assicurato ha diritto di ripeterle dall’assicuratore, nei limiti del massimale.

Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (articolo 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all’assicurato ed all’assicuratore. Tali spese percio’ possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall’articolo 1917 c.c., comma 3.

Le spese di chiamata in causa dell’assicuratore, infine, non costituiscono ne’ conseguenze del rischio assicurato, ne’ spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli articoli 91 e 92 c.p.c..

2.3. Cio’ posto in teoria, si rileva in punto di fatto che nel caso di specie la Corte d’appello:

(a) ha condannato la (OMISSIS) a rifondere all’assicurata (OMISSIS) le spese di soccombenza, e questa fu statuizione corretta;

(b) ha ritenuto di disporre la compensazione integrale delle spese di lite per quanto attiene al rapporto processuale tra l’assicurato che invocava la garanzia, e l’assicuratore che la negava (pag. 23, 1 e 2 rigo, della sentenza impugnata), e questa fu statuizione non sindacabile in questa sede, posto che la compensazione delle spese costituisce una facolta’ del giudice di merito non censurabile in sede di legittimita’ quando, come nella specie, il giudice di merito abbia dato conto delle circostanze di fatto prese in considerazione ai fini della compensazione delle spese (elencate dalla sentenza impugnata a p. 22, ultimo capoverso, della sentenza impugnata).

2.4. Il giudice d’appello, tuttavia, ha condannato la (OMISSIS) a rifondere all’assicurata (OMISSIS) unicamente le spese di soccombenza (“tutte le somme che la (OMISSIS) e’ tenuta a versare al (OMISSIS), per danni e spese, nei limiti della presente pronuncia”: cosi’ la sentenza impugnata, p. 23, 3 capoverso).

Non ha invece, accordato all’assicurato la rifusione delle spese di resistenza, ovvero come accennato quelle sostenute per remunerare il proprio avvocato al fine di contrastare la pretesa attorea.

Cosi’ giudicando, la Corte d’appello ha effettivamente violato l’articolo 1917 c.c., comma 3, in quanto ha negato all’assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex articolo 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilita’ civile.

2.5. Infondato e’, invece, il primo motivo di ricorso nella parte in cui il ricorrente lamenta che la (OMISSIS) non sia stata condannata a rifondergli anche le spese sostenute per chiamare in causa l’assicuratore: tali spese, infatti, come gia’ detto, sono state compensate integralmente dalla Corte d’appello, con statuizione ad essa riservata e non sindacabile in questa sede.

2.6. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale nell’esaminare ex novo la domanda di garanzia proposta dalla (OMISSIS) applichera’ il seguente principio di diritto:

“L’assicurato contro i rischi della responsabilita’ civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che e’ stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonche’ delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purche’ entro il limite stabilito dall’articolo 1917 c.c., comma 3”.

Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..

Sostiene che, avendo la (OMISSIS) proposto un appello incidentale nei confronti dell’assicurata, che venne rigettato, essa doveva ritenersi “soccombente”, e doveva percio’ essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dall’assicurato per vincere le infondate eccezioni sollevate dall’assicuratore.

3.2. Il motivo e’ inammissibile, in quanto come gia’ detto nel rapporto tra assicurato ed assicuratore la Corte d’appello ha scelto di compensare le spese di lite, e tale valutazione sfugge al sindacato di legittimita’.

Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’;

(-) dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso.

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Avv. Umberto Davide

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