la disposizione dell’articolo 2049 c.c. e’ applicabile anche in materia di assicurazione, sussistendo la responsabilita’ della compagnia per il fatto lesivo causato dall’agente, ancorche’ privo del potere di rappresentanza, il quale si sia determinato, agevolato o reso possibile dalle incombenze demandatagli e su cui la medesima aveva la possibilita’ di esercitare poteri di vigilanza. L’agente di un’impresa di assicurazioni e’ responsabile, ai sensi dell’articolo 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente – suo diretto preposto – quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite; se invece le condotte del subagente esorbitano dalle predette incombenze, l’agente e’ responsabile in applicazione del principio dell’apparenza del diritto, purche’ sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l’atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarita’ del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto.
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|10 settembre 2019| n. 22527
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26807-2017 proposto da:
(OMISSIS), legale rappresentante pro tempore della (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1286/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 22/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
La societa’ (OMISSIS) s.r.l, ditta produttrice di marmi, convenne davanti al Tribunale di Pesaro la (OMISSIS) S.p.A. Agenzia di (OMISSIS) per sentirla condannare al pagamento di un indennizzo di Euro 197.000, oltre rivalutazione, interessi e spese, per il danno patito in conseguenza di un evento atmosferico avverso che, in data 23/9/2004, aveva provocato un danno rilevante ad una gru-carroponte di sua proprieta’.
A causa di una forte tempesta di vento la gru, incardinata su dei binari, era stata sospinta violentemente sui binari medesimi fino a scontrarsi con un muro di separazione dell’azienda dalla pubblica via, ricadendo in parte su detta via.
La societa’, denunziato il sinistro alla compagnia di assicurazioni sulla base di una clausola che copriva nella voce “incendio e rischi complementari” anche i macchinari, attrezzature ed arredamento e le spese di demolizione e sgombero, fece espletare una perizia da un perito di sua fiducia e da quello della compagnia di assicurazioni che, congiuntamente, stimarono il danno in Euro 197.000, di cui Euro 172.091,38 quale danno ai “macchinari, attrezzature ed arredamento” e quanto ad Euro 7.700 quale danno per spese di demolizione e sgombero. Nonostante la perizia. nulla venne pagato sicche’, come riferito, la (OMISSIS) inizio’ il giudizio.
Il Tribunale di Pesaro, espletata CTU, ritenne che il bene danneggiato non fosse assimilabile ad un impianto “fisso per natura o per destinazione” e che, trattandosi di una gru, esulava dall’oggetto di polizza. La (OMISSIS) s.r.l. propose appello chiedendo di riformare la sentenza di primo grado per aver erroneamente escluso la natura fissa della “gru-carroponte”, per non aver valutato, nell’interpretazione del contratto, il comportamento dell’assicuratore anteriore al contratto che l’appellante aveva chiesto di provare per testi, e per aver omesso di valutare l’affidamento della (OMISSIS) sulle assicurazioni date dall’agente assicurativo a seguito del sopralluogo effettuato.
Si costitui’ in giudizio l’ (OMISSIS) S.p.A., cessionaria dal 1/10/2007 del complesso aziendale dalla (OMISSIS), e la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 1286 del 22/8/2017, per quel che interessa in questa sede, ha rigettato l’appello, ritenendo che il macchinario danneggiato era una gru, come tale espressamente esclusa dall’oggetto di polizza, comunque non riferibile alla dizione, ricompresa nella polizza, di “enti all’aperto quali serbatori e impianti fissi per natura e per destinazione”.
Trattandosi di un impianto mobile, la gru era stata correttamente esclusa dalla polizza assicurativa. Il Giudice ha altresi’ rigettato il motivo di appello con il quale si chiedeva di provare per testi le assicurazioni fornite dal titolare dell’agenzia circa la natura omnicomprensiva della polizza stipulata, ritenendo che “l’eventuale responsabilita’ dell’agente nel fornire assicurazioni non corrispondenti a quelle della polizza sottoscritta fosse del tutto irrilevante nel presente giudizio in assenza di una chiamata in causa dello stesso e della prova dei poteri di rappresentanza attribuiti dalla societa’ assicuratrice”.
Il Giudice, dunque, ritenuto che la ratio della clausola fosse quella di coprire solo impianti fissi e non anche macchinari liberi di slittare su rotaie, certamente esposti a maggiori rischi per effetto di emergenze meteoriche o di eventi naturali, ha rigettato l’appello condannando l’appellante alle spese del grado.
Avverso la sentenza la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste la (OMISSIS) S.p.A. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – la societa’ ricorrente censura la sentenza per aver omesso di considerare che l’oggetto danneggiato consiste in un complesso impianto di sollevamento costituito dall’argano, dai binari e da una parte strutturale, stabilmente fissata ad una base in cemento armato costituente un tutt’uno con il fabbricato, sicche’ non e’ possibile rimuoverlo per utilizzarlo in altre aree dell’azienda se non attraverso opere edilizie complesse.
Il bene, definito dal perito della compagnia di assicurazioni e dai vigili del Comune di Fano quale “carroponte” avrebbe dovuto essere considerato bene “fisso per natura e destinazione” e come tale ricompreso nella polizza.
1.1 Il motivo e’ inammissibile perche’, a fronte di una cd. “doppia conforme”, come e’ noto e’ precluso il ricorso a questa Corte per violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2. Con un secondo motivo – violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e ss. c.c. (con riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma, n. 3)- censura la sentenza nella parte in cui non ha consentito di ricostruire, attraverso l’ammissione della prova testimoniale, ed in particolare attraverso l’escussione dell’agente che aveva in concreto stipulato la polizza per conto della compagnia, che la comune intenzione delle parti fosse quella di ricomprendere nella polizza anche il carroponte.
In base all’articolo 1362 c.c. la legge vincola l’interprete a tenere conto del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con cio’ implicitamente ammettendo la rilevanza ermeneutica del comportamento anteriore.
Ad avviso della ricorrente la circostanza che l’agente della compagnia fosse stato richiesto di svolgere un sopralluogo per suggerire quale fosse il tipo di polizza in grado di coprire anche i rischi del carro-ponte sarebbe incontestata tra le parti ed avrebbe dovuto costituire l’esito dell’operazione ermeneutica anche alla luce dell’articolo 1370 c.c., dell’interpretazione sfavorevole all’assicuratore, dell’articolo 1366 c.c., del principio dell’affidamento e della buona fede, anche in ragione del fatto che, in una polizza stipulata sucessivamente, l’assicurato ebbe cura di specificare che in essa era certamente ricompreso anche il carro-ponte e che la differenza di costo della polizza era del tutto irrisoria si’ da non poter giustificare, neppure alla stregua dei principi di diligenza e di buona fede nell’esecuzione del contratto, che l’impresa potesse voler escludere dalla polizza i rischi connessi al danneggiamento del carroponte.
2.1 Il motivo e’ fondato e merita accoglimento.
Il Giudice non ha consentito alla ricorrente di istruire la propria domanda con la quale non solo aveva chiesto di interpretare la polizza alla luce del comportamento tenuto dalle parti anche anteriore alla stipula del contratto, con cio’ consentendole di evidenziare che l’intenzione delle parti anche all’esito del sopralluogo effettuato dal perito della compagnia era inequivocabilmente quella di stipulare una polizza che coprisse anche i danni del carro-ponte, ma ha del tutto omesso di considerare, anzi ha ritenuto irrilevante il comportamento tenuto dall’agente, perche’ non chiamato in causa e perche’ non munito dei poteri di rappresentanza della compagnia.
Si deve ritenere che il Giudice precludendo alla parte di poter istruire la causa, ed omettendo di acquisire le prove testimoniali, abbia sostanzialmente omesso di consentire di acquisire al giudizio tutti gli elementi idonei alla utile ricostruzione della volonta’ delle parti, anche alla luce della circostanza, incontestata tra le parti, che ai fini di una migliore comprensione delle esigenze assicurative della ditta, la medesima aveva richiesto all’agente di svolgere una ricognizione dei luoghi sicche’ appare quanto meno singolare ipotizzare che la polizza lasciasse fuori uno degli elementi forieri di maggiore rischio, quale per l’appunto il carro-ponte.
Sul punto la sentenza andra’, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame.
3. Con un terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2049 c.c., degli articoli 1176, 1218 e 1710 c.c. con riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l’eventuale responsabilita’ dell’agente nel fornire assicurazioni non corrispondenti al testo della polizza sottoscritta in assenza di una chiamata in causa dello stesso agente e del difetto di prova dei poteri di rappresentanza.
La sentenza avrebbe del tutto pretermesso la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la disposizione dell’articolo 2049 c.c. e’ applicabile anche in materia di assicurazione, sussistendo la responsabilita’ della compagnia per il fatto lesivo causato dall’agente, ancorche’ privo del potere di rappresentanza, il quale si sia determinato, agevolato o reso possibile dalle incombenze demandatagli e su cui la medesima aveva la possibilita’ di esercitare poteri di vigilanza (“L’agente di un’impresa di assicurazioni e’ responsabile, ai sensi dell’articolo 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente – suo diretto preposto – quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite; se invece le condotte del subagente esorbitano dalle predette incombenze, l’agente e’ responsabile in applicazione del principio dell’apparenza del diritto, purche’ sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l’atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarita’ del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto).
3.1 Il motivo e’ assorbito dall’accoglimento del secondo.
4. Conclusivamente la Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza in relazione e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza in relazione e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.