nell’intreccio tra i reciproci doveri che gravano su entrambe le parti, prioritario ed essenziale è il dovere dell’assicuratore di ridurre il più possibile gli spazi di indeterminatezza delle circostanze alla conoscenza delle quali abbia interesse. Ciò anche perché la valutazione di quest’ultimo involge, di regola, apprezzamenti squisitamente soggettivi riservati alla persona del titolare e dall’altro contraente non sempre compiutamente percepibili se non debitamente esternati. Con la conseguenza che, in mancanza, eventuali dubbi sulla rilevanza delle circostanze non dichiarate o, gradatamente, sulla colpevolezza di chi avrebbe dovuto dichiararle non possano che nuocere a chi vi ha dato causa e, quindi, all’assicuratore.

 

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Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte d’Appello Bolzano, civile Sentenza 21 luglio 2018, n. 96

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO

SEZIONE CIVILE

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Johann Pichler – Presidente

dott. Elisabeth Roilo – Consigliere

dott. Monica Callegari – Consigliere relatore

ha pronunciato seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta sub n. 29/2017 R.G. promossa da

da

Società (…) Spa, p.i. (…), con sede legale in B., Via (…), già denominata (…) Spa, quale incorporante di (…) SpA – (…) SpA in forma abbreviata anche (…) spa, (…) SpA, il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014 giusto atto di fusione del 31.12.2013 a rogito del notaio (…) di (…), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (…), rappresentata e difesa dall’avv. Ka.Ri. del foro di Bolzano, giusta procura a margine dell’atto di costituzione in primo grado di data 23 maggio 2014, nel cui studio ha eletto domicilio in Bolzano Corso (…)

– appellante –

contro

(…), c.f. (…)) nato a C. (B.) il (…), residente a L. (B.) località A. n. 3, rappresentato e difeso dall’avv. An.Io. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in in Cles, via (…) come da procura speciale in calce all’atto di citazione di prime cure e nuovamente rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello

– appellato –

nonché contro

(…) avv. (…), c.f. (…) /p.i. (…), con studio in M., via (…), rappresentato e difeso dall’avvocato Pi.Br., giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di data 28.05.2013 in primo grado ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in 39100 Bolzano via (…)

– appellato –

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1027/2016 del Tribunale di Bolzano di data 09.08.2016 / 10.08.2016 – contratto di assicurazione –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.

Il Tribunale ha definito la vertenza con sentenza n.1027/2016 del 9.8.2016, accogliendo le domande attoree limitatamente ai danni per atti vandalici e rigettando inoltre la domanda di manleva avanzata nei confronti del terzo chiamato dalla società convenuta.

Avverso la citata sentenza ha proposto appello (…) S.p.A. ritenendo che le prove fornite nel corso del giudizio non siano state correttamente valutate dal Tribunale e che lo stesso abbia omesso di motivare sul preciso fatto che il (…) non aveva riferito delle minacce ricevute. Inoltre, quanto alla posizione del terzo chiamato, sostiene che il custode avrebbe potuto e dovuto attivarsi per la tutela del bene in custodia con diverse azioni. L’appellante lamenta inoltre un’errata quantificazione del danno e chiede una diversa liquidazione delle spese di lite.

Si è costituito il signor (…), chiedendo il rigetto dell’appello respingendo tutte le argomentazioni avversarie. Si è costituito anche il terzo chiamato, ribadendo la correttezza della sua condotta e insistendo per il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 21.2.2018 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’interpretazione delle prove e in particolare della testimonianza del teste (…), fatta dall’appellante non è condivisibile.

Ciò in primo luogo perché, come giustamente rilevato dal Tribunale, il teste (…) ha confermato che il signor (…) aveva riferito la precisa circostanza per cui l’immobile era oggetto di aggiudicazione all’asta e che l’asta era avvenuta lo stesso giorno. Inoltre l’agente di assicurazione ha espressamente riferito che “normalmente all’atto della firma della polizza non viene richiesta l’indicazione della presenza o meno nelle strutture”, così ammettendo implicitamente di non aver considerato il fatto determinante e di non aver approfondito l’argomento. Il signor (…), da parte sua, dimostrando di non avere intenzione di occultare alcunché, aveva addirittura fornito il nome del custode, che è stato interpellato per altre questioni, ma se interrogato avrebbe potuto chiarire anche i tempi e i modi della consegna, precisando le ragioni del ritardo. Quindi, per quanto riguarda l’obbligo di cooperazione e informativa dell’assicurato, il Tribunale ha correttamente concluso che il (…) aveva fornito tutte le informazioni richieste e che da quanto dallo stesso spontaneamente riferito, l’assicuratore avrebbe dovuto sollevare le questioni che avrebbero potuto comportare una diversa valutazione del rischio. In concreto, poiché è molto frequente che un immobile venduto all’asta sia ancora occupato dal debitore o da terzi, spettava all’assicuratore, se interessato, sollecitare un chiarimento sull’eventuale occupazione da parte di terzi.

In questo senso la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato: “nell’intreccio tra i reciproci doveri che gravano su entrambe le parti, prioritario ed essenziale è il dovere dell’assicuratore di ridurre il più possibile gli spazi di indeterminatezza delle circostanze alla conoscenza delle quali abbia interesse. Ciò anche perché la valutazione di quest’ultimo involge, di regola, apprezzamenti squisitamente soggettivi riservati alla persona del titolare e dall’altro contraente non sempre compiutamente percepibili se non debitamente esternati. Con la conseguenza che, in mancanza, eventuali dubbi sulla rilevanza delle circostanze non dichiarate o, gradatamente, sulla colpevolezza di chi avrebbe dovuto dichiararle non possano che nuocere a chi vi ha dato causa e, quindi, all’assicuratore” (Cass. civ. Sez. I, 20-11-1990, n. 11206).

2. Anche la questione relativa alle minacce ricevute sarebbe senz’altro emersa se l’assicuratore avesse approfondito l’argomento occupazione dell’immobile, che, come sopra già chiarito non risulta essere stato taciuta con dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 1892 c.c.

In ogni caso, la denuncia ai Carabinieri delle minacce ricevute il giorno in cui si è tenuta l’asta, non prova la prevedibilità per il signor (…) di atti vandalici, quali quelli poi verificatisi nell’immobile oggetto di aggiudicazione.

In conclusione, nel caso di specie non si tratta di una reticenza dolosa dell’assicurato di circostanze a lui note e con riferimento alle quali era consapevole del valore determinante sul consenso dell’altra parte. Pertanto, essendo la polizza valida e operante, non possono essere accolte le doglianze di parte appellante. Si precisa che con riferimento al preteso aggravamento del rischio successivamente alla conclusione della polizza la società assicuratrice non ha mai specificato, né provato, né tantomeno richiesto il riconoscimento di alcuna riduzione delle pretese avversarie.

3. Sul quantum debeatur, va osservato che nel corso del primo grado di giudizio la società assicuratrice non ha mai sollevato alcuna questione su eventuali limitazioni all’operatività della polizza ed eventuali franchigie, che per altro non si rinvengono per i danni di cui è causa, avendo in ogni caso, già il Tribunale limitato il risarcimento ai soli danni vandalici come accertati in sede di CTU.

4. Quanto alla posizione dell’avv. (…), terzo chiamato in qualità di custode del bene immobile, è condivisibile la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale con conseguente rigetto dell’appello.

Ciò sia per le ragioni già esposte in sentenza e quindi per aver adempiuto a tutti i suoi compiti, oltretutto reagendo prontamente nel momento in cui ha avuto notizia dell’urgenza della liberazione, sia per aver dimostrato particolare attenzione, provvedendo anche a farsi autorizzare alla stipula di apposita polizza di assicurazione, poi effettivamente conclusa con la Gr.

5. Sull’appello proposto in tema di regolamento delle spese va osservato che nel primo grado la soccombenza di parte convenuta (…), valutato il risultato complessivo, è da considerarsi sostanziale. Infatti, dato l’accoglimento della domanda attorea principale, della quale parte convenuta aveva chiesto l’integrale rigetto, a nulla rileva il ridimensionamento dell’ammontare della somma richiesta a titolo di risarcimento. Per tale ragione, le spese del primo grado, sono state correttamente poste interamente a carico della convenuta soccombente, con la conseguenza che l’appello va rigettato anche su questo punto.

6. Considerata la soccombenza, anche le spese del presente grado di giudizio, sono interamente a carico dell’appellante.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…) S.p.A., nei confronti di (…) e (…) avv. (…) avverso la sentenza n. 1027/2016 del 9.8.2016 del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1. respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata;

2. condanna l’appellante (…) S.p.A. a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado che liquida per ciascuna parte, nell’importo complessivo di Euro 10.942,25 di cui Euro 2.835,00 per la fase di studio, Euro 1.820,00 per la fase introduttiva, Euro 4.860,00 per la fase decisionale e Euro 1.427,25 per spese generali, oltre IVA e CAP;

3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante ai sensi del co. 1 quater dell’art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, inserito con l’art. 1 co. 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

Così deciso in Bolzano il 16 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.