nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è consentito sindacare la legittimita’ del provvedimento, al fine della sua eventuale disapplicazione ove lo si ritenga illegittimo, e tale controllo, quando venga prospettato uno sviamento di potere, puo’ spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalita’ perseguite dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge, sebbene non possa tradursi in una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate dall’amministrazione. Tuttavia, nel caso di rilevamento della velocita’ dei veicoli a mezzo di apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra l’amministrazione e la societa’ di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell’infrazione contestata all’utente della strada, e non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo dei suddetti apparecchi. L’eventuale invalidita’ del contratto non si riverbera – quindi – sulla legittimita’ della sanzione.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|9 novembre 2020| n. 25013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12206/2017 R.G. proposto da:
PARROCCHIA (OMISSIS), in persona del Parroco, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ARBOREA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza del tribunale di Oristano n. 173/2017, depositata in data 1.3.2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 16.7.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 33/2013, il Giudice di pace di Terralba ha accolto l’opposizione proposta dalla Parrocchia del (OMISSIS), annullando la sanzione irrogata con verbale n. (OMISSIS), per violazione dei limiti di velocita’, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 142, comma 8.
Su appello del Comune di Arborea, il tribunale ha integralmente riformato la decisione.
Dopo aver dato atto che la violazione non era stata contestata immediatamente (perche’ accertata mediante un’apparecchiatura di rilevazione automatica della velocita’, ai sensi dell’articolo 210 C.d.S., comma 1 bis, lettera f)), il giudice d’appello ha ritenuto insussistente la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 345, comma 3, affermando che l’accertamento era stato svolto dagli organi di polizia e che, dall’esame del testo della convenzione del 29.8.2007 tra il Comune e la (OMISSIS) s.p.a., societa’ noleggiatrice delle apparecchiature impiegate per l’accertamento della violazione, risultava che quest’ultima era stata chiamata a effettuare la raccolta e l’indicizzazione dei dati, mentre la verifica, l’esame e la valutazione dei dati stessi erano riservati alla Polizia.
Dichiarata l’inammissibilita’ di tutte le contestazioni non sollevate con l’opposizione (poiche’ proposte solo nelle note autorizzate nel corso del giudizio di primo grado), e respinta l’eccezione di nullita’ del provvedimento per difetto di sottoscrizione (trattandosi di copia meccanizzata dell’originale del provvedimento sanzionatorio), la sentenza ha infine escluso che la violazione dovesse esser contestata immediatamente, ritenendo provato il corretto funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocita’ (denominata Traffiphot IIISR-Photo R&V), regolarmente omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sottoposta a verifica e taratura il 3.6.2008, pochi mesi prima dell’accertamento dell’infrazione.
La cassazione della sentenza e’ chiesta dalla Parrocchia del (OMISSIS), con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria.
Il Comune di Arborea resiste con controricorso e con memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve respingersi l’eccezione di improcedibilita’ del ricorso per la mancanza dell’attestazione di conformita’ al documento digitale, allegato al messaggio di posta elettronica notificato a mezzo PEC, della copia cartacea della sentenza e della relativa relata di notifica. La copia della sentenza impugnata reca, in calce, l’attestazione di conformita’ all’originale apposta dalla cancelleria, mentre, riguardo al deposito della notifica, essendo tale adempimento finalizzato a verificare la tempestivita’ del ricorso, ogni controllo appare superfluo, dato che il ricorso e’ stato notificato – in data 29.4.2017 – nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della pronuncia di appello, risalente al giorno 1.3.2017.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 11, 12 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 345, nonche’ il difetto di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che il tribunale abbia respinto l’eccezione di nullita’ del contratto di noleggio degli impianti di rilevazione della velocita’, sebbene il servizio fosse stato completamente esternalizzato alla societa’ privata, con previsione di un corrispettivo calcolato a percentuale sui proventi delle multe e con attribuzione all’impresa appaltatrice dei compiti di accertamento delle violazioni, riservando all’amministrazione – in palese violazione di legge – solo il potere di validare i dati.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 97 Cost., Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6, articolo 142 e c.P.R. n. 495 del 1992, articolo 45, comma 6, 142, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza ritenuto che la societa’ affidataria del servizio di noleggio potesse procedere alla verifica periodica di taratura e funzionalita’ delle apparecchiature impiegate, benche’ quest’ultima avesse interesse a che fosse comminato il maggior numero di sanzioni, essendole attribuita una percentuale rilevante delle somme incassate, a tale titolo, dall’amministrazione.
Il terzo motivo deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 11, 12 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 345, nonche’ l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza erroneamente ritenuto che la societa’ privata fosse titolare, in base al contratto, di mere funzioni sussidiarie e strumentali e non dello stesso accertamento delle violazioni, riservato per legge all’amministrazione.
3. I tre motivi, che vertono su questioni connesse che vanno trattate congiuntamente, sono infondati.
Il tribunale, esaminata la disciplina che regolamenta l’accertamento delle infrazioni in tema di superamento dei limiti di velocita’ mediante apparecchiature elettroniche, ha correttamente evidenziato che l’attivita’ di accertamento compete in via esclusiva all’amministrazione, potendo essere delegati ai privati i soli servizi di carattere meramente strumentale, diretti a procurare i mezzi necessari al funzionamento dei servizi di polizia stradale.
La sentenza ha anche sottolineato che l’accertamento e’ un atto dall’organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale (ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video) dei dati, osservando che anche nel caso in esame – la Polizia comunale aveva proceduto ad effettuare la lettura del supporto informatico ed aveva redatto il verbale contenente i dati rilevati dall’apparecchiatura di controllo (cfr. sentenza, pag. 11).
L’individuazione dei compiti demandati alla societa’ privata appare logicamente motivata sulla scorta di quanto previsto contratto di affidamento, il quale, all’articolo 4, disponeva che l’affidataria dovesse provvedere allo svolgimento di ogni attivita’ necessaria per la installazione e la funzionalita’ delle apparecchiature, al controllo e alla verifica periodica del loro corretto funzionamento, alla raccolta dei dati per l’accertamento delle violazioni rilevate dalle apparecchiature, alla “messa a disposizione ed installazione, in comodato d’uso gratuito, di un apposito software e del relativo hardware, per la visura, validazione, importazione e gestione delle immagini, attivita’, queste ultime, svolte tramite l’utilizzo della postazione in uso esclusivo della Polizia locale, situata presso la sede del servizio.
Secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, della convenzione, “dalla data di sottoscrizione dei verbali di collaudo, la Polizia Locale avrebbe assunto la piena disponibilita’, la diretta gestione e vigilanza dei dispositivi e delle relative apparecchiature a norma delle vigenti disposizioni di legge e delle circolari ministeriali e prefettizie in materia, con conseguente esclusivita’ della Polizia Locale stessa delle procedure di validazione e verbalizzazione degli accertamenti”. La convenzione riservava – dunque – all’amministrazione la valutazione delle risultanze acquisite e il riscontro della sussistenza delle violazioni (cd. validazione), ossia i poteri di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, non gia’ la sola formale approvazione di eventuali determinazioni assunte, in proposito, dall’impresa affidataria, del tutto priva di competenze in materia.
3.1. In tale contesto nessun rilievo poteva assumere la prevista erogazione, in favore dell’impresa privata, di un corrispettivo a percentuale sulle somme provenienti dalla riscossione delle sanzioni o l’eventuale nullita’ della convenzione.
Giova ribadire che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, e’ consentito sindacare la legittimita’ del provvedimento, al fine della sua eventuale disapplicazione ove lo si ritenga illegittimo, e tale controllo, quando venga prospettato uno sviamento di potere, puo’ spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalita’ perseguite dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge, sebbene non possa tradursi in una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate dall’amministrazione (Cass. 21173/2006; Cass. 116/2007; Cass. 1742/2013).
Tuttavia, come gia’ affermato da questa Corte, nel caso di rilevamento della velocita’ dei veicoli a mezzo di apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra l’amministrazione e la societa’ di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell’infrazione contestata all’utente della strada, e non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo dei suddetti apparecchi.
L’eventuale invalidita’ del contratto non si riverbera – quindi – sulla legittimita’ della sanzione (Cass. 22715/2016).
3.2. Quanto alla validita’ della delega, conferita all’impresa affidataria, dei compiti di controllo periodico della funzionalita’ delle apparecchiature, la censura non risulta specificamente dedotta nel giudizio di merito ed inoltre si risolve nella prospettazione di una ragione di inattendibilita’ degli accertamenti sganciata dalla stessa deduzione di specifiche carenze nel procedimento di verifica o dall’evidenziazione di malfunzionamenti degli strumenti impiegati, risultando indebitamente enfatizzata l’asserita sussistenza di un conflitto di interesse in capo all’impresa stessa, senza considerare che il controllo di funzionalita’ si esaurisce in una mera operazione tecnica priva di discrezionalita’, affidata a soggetti espressamente abilitati, in quanto ritenuti in possesso delle relative competenze tecniche, senza che, in proposito, sia ammissibile alcun sindacato. Una volta effettuate le verifiche di corretto funzionamento delle apparecchiature, consegue, per i rilievi eseguiti, un’efficacia probatoria superabile solo quando sia accertato in concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, un eventuale difetto di costruzione, installazione o funzionamento (Cass. 18354/2018).
4. Il quarto motivo deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 11, 12, articolo 200, comma 3, articolo 201, comma 3 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 385, articoli 148 e 149 c.p.c., articoli 2669 e 2700 c.c., nonche’ l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza ritenuto valida la notifica del verbale, sebbene non effettuata a mezzo degli organi che espletano il servizio di polizia stradale.
Secondo la ricorrente, la notifica era stata – difatti – eseguita da dipendenti della societa’ appaltatrice, senza osservare le formalita’ di cui alla L. n. 890 del 1982, senza indicazione del luogo e della data di consegna del verbale e con il rilascio di copia non autenticata e non sottoscritta da un soggetto legittimato.
Il motivo e’ inammissibile poiche’ solleva una questione nuova, che non trova menzione nella sentenza impugnata e che non risulta proposta nell’atto di opposizione, ove era stata eccepita la nullita’ della notifica solo per mancanza della sottoscrizione dell’agente accertatore sulla copia del verbale redatto con sistemi meccanizzati (cfr. ricorso in opposizione, pag. 2).
5. Il quinto motivo denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 2, 12, Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 345, nonche’ il difetto di motivazione in ordine ad un documento decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contestando al tribunale di aver ritenuto che le violazioni in tema di limiti di velocita’ potessero essere rilevate con apparecchiature automatiche su tutto il territorio comunale e non solo sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade a scorrimento veloce.
Anche tale motivo e’ inammissibile, poiche’ – come ha dato gia’ atto la sentenza impugnata – la questione non era stata sollevata nell’atto di opposizione ed e’ stata dichiarata inammissibile, per cui il tribunale l’ha esaminata nel merito solo per completezza argomentativa (sentenza pag. 21).
Con la dichiarazione di inammissibilita’ del motivo di appello, il giudice aveva esaurito la potestas iudicandi, sicche’ la ricorrente non ha interesse ad impugnare le statuizioni di merito, insuscettibili di passare in giudicato (Cass. 11675/2020; Cass. 30393/2017; Cass. 17004/2015), potendo dolersi in cassazione solo della statuizione in rito, denunciandone l’erroneita’ sul presupposto della tempestiva deduzione, gia’ nell’atto di opposizione, del motivo ritenuto tardivamente sollevato.
In mancanza, la censura deve ritenersi preclusa.
Il ricorso e’ quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.
Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 680,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.