Incombe sulla P.A., trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria, l’onere di provare la preventiva segnalazione della rilevazione della velocità, trattandosi di un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale. A tal fine, occorre però precisare che l’attestazione dell’avvenuta apposizione della segnalazione contenuta nel verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso dell’avvenuta segnalazione, trattandosi di fatto che l’ufficiale giudiziario attesta essere avvenuto in sua presenza, da lui compiuto o da lui verificato. Grava invece “sull’opponente e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità
Tribunale|Benevento|Civile|Sentenza|21 maggio 2021| n. 1025
Data udienza 19 maggio 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, riaperto il verbale alle ore 15.43, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3433 R.G. Cont. anno 2020
VERTENTE TRA
COMUNE DI CASTELVENERE in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. n. (…)) rappresentato e difeso dall’avv. Sa.Lu. giusta procura in calce all’atto introduttivo e domiciliato in Castelvenere presso il suo studio
– appellante –
(…) SPA già (…) e figli SRL (c.f. (…) ) in persona del legale rappresentante pro tempore
Rappresentata e difesa dall’avvocato CO.AL. giusta procura in calce alla comparsa e domiciliata in Guardia Sanframondi (BN) presso lo studio dell’avv. An.De.
– appellata –
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in tema di opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Comune di Castelvenere ha proposto appello avverso la sentenza n.197/2020 del Giudice di pace di Guardia Sanframondi con cui, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’odierno appellato, erano stati annullati i verbali di accertamento di violazione al C.d.S. n. 5548/2016 e n. 5864/2016 Comune di Castelvenere -Polizia Municipale dei giorni rispettivamente del 6 dicembre 2016 e 7 dicembre 2016, chiedendo al Tribunale in sede di appello di confermare la validità dei detti verbali, in riforma della sentenza impugnata.
Ha dedotto ed allegato, a sostegno dell’appello proposto, l’erroneità della pronuncia nella parte in cui è stato ritenuto che il Comune non ha assolto all’onere della prova relativo alla segnalazione della postazione di rilevamento della velocità (motivo accolto dal giudice di pace con assorbimento degli altri) tenuto conto delle regole che in materia disciplinano il riparto dell’onere della prova tra le parti.
Si è poi riportato, per contestare gli altri motivi formulati in primo grado dall’opponente odierno appellato e ritenuti assorbiti dal Giudice, a quanto già dedotto in primo grado.
La parte appellata, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto dichiararsi preliminarmente l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo e nel merito la conferma della sentenza impugnata deducendo che il Comune non aveva fornito la prova della idoneità della segnalazione, di cui lo stesso era onerato in applicazione delle regole generali in tema di riparto dell’onere della prova.
Occorre preliminarmente rilevare che l’appello è stato tempestivamente proposto in quanto lo stesso andava introdotto con ricorso, alla luce di quanto disposto dall’art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011 e pertanto entro il termine previsto ex lege l’appello doveva essere solo iscritto a ruolo, come effettivamente è avvenuto, e non notificato alla controparte.
L’appello in via preliminare risulta ammissibile- in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate – e nel merito risulta fondato e quindi deve essere accolto.
Il motivo di opposizione originariamente formulato dall’appellante ed accolto dal Giudice di Pace, relativo alla mancata prova della segnalazione della postazione di rilevamento dell’infrazione e o comunque della sua adeguatezza non risulta fondato.
Al riguardo occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come si ripartisce tra le parti l’onere della prova in ordine all’avvenuta apposizione della segnaletica relativa alla esistenza della postazione di controllo, alla sua idoneità ed adeguatezza.
Incombe sulla P.A., trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria, l’onere di provare la preventiva segnalazione della rilevazione della velocità, trattandosi di un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale (Cass. 22 gennaio 2019 n. 1661).
A tal fine, occorre però precisare che l’attestazione dell’avvenuta apposizione della segnalazione contenuta nel verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso dell’avvenuta segnalazione, trattandosi di fatto che l’ufficiale giudiziario attesta essere avvenuto in sua presenza, da lui compiuto o da lui verificato (sul punto cfr. ex multis Cass. 27 ottobre 2008 n. 25842 e Cass.6 giugno 2008 n. 15073, oltre che, in un obiter anche Cass. 22 gennaio 2019 n. 1661 cit.).
Grava invece “sull’opponente e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità” (Cass. ord. 9 ottobre 2017 n. 23566).
Nel caso di specie nei verbali impugnati, gli agenti accertatori hanno specificato che “la violazione è stata determinata . . . a mezzo di En VES EVO MVD 13 09 – 5 MATR. RIL CMP 3286066-ELAB. AG0274 E CERT TAR LAT 105 UOD FR 401 16 DEL 24 06 2016. Collocata in postazione fissa regolarmente segnalata (posizione segnaletica km 39+910) e ben visibile..”.
Il verbale, nella parte indicata, relativa alla avvenuta segnalazione della postazione di controllo, ha valore di prova legale superabile esclusivamente con la querela di falso. La parte opponente, odierna appellata, non ha assolto all’onere, posto a suo carico, di provare l’inadeguatezza della segnalazione, tenuto conto dello stato dei luoghi.
Infatti la circostanza che la postazione non fosse adeguatamente segnalata, anche sotto il profilo della distanza dal punto nel quale l’infrazione è stata accertata, non risulta provata da parte opponente odierna appellata. Pertanto il detto motivo di opposizione originariamente formulato risulta infondato.
Era onere della parte appellata riproporre in giudizio i motivi di opposizione non esaminati dal giudice di primo grado. Dalla lettura della memoria di costituzione in appello si evince che i detti motivi non sono stati riproposti e pertanto devono ritenersi rinunciati.
In tal senso, si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.” (così Cass. 27 gennaio 2003 n. 1161).
Alla luce delle ragioni esposte, in accoglimento dell’appello ed in integrale riforma dell’impugnata sentenza deve essere rigettata l’opposizione proposta dall’originaria parte ricorrente odierna appellata.
Quanto alle spese di lite, la complessità delle questioni processuali affrontate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 197/2020, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
– accoglie l’appello e ad integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta l’opposizione originariamente proposta da (…) SPA, già (…) e figli SRL. avverso i verbali di accertamento n. (…) e n. (…) del Comune di Castelvenere -Polizia Municipale dei giorni rispettivamente del 6 dicembre 2016 e 7 dicembre 2016;
– compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 19 maggio 2021.
Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2021.