nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilita’ di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l’attivita’ difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarita’ del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia, perche’, in tale ultima eventualita’, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non puo’ essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata.
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 18 marzo 2019, n. 7627
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29717-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SALICE SALENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il Signor (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L’avvocato (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione dell’ordinanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 14, con cui il tribunale di Lecce ha liquidato in complessivi Euro 43.152,50 il suo credito nei confronti del Comune di Salice Salentino per prestazioni defensionali svolte nell’ambito di un giudizio arbitrale.
Il Comune di Salice Salentino ha depositato controricorso.
La causa e’ stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio del 12 dicembre 2018, per la quale non sono state depositate memorie.
Con il primo mezzo di ricorso il ricorrente denuncia la nullita’ della ordinanza, in relazione all’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla sua domanda di pagamento dei diritti di procuratore, degli interessi legali sulla sorte capitale e delle spese documentate (per la tassazione della notula e per le marche da bollo apposte sugli atti difensivi e sul lodo arbitrale).
Il motivo e’ fondato. Il ricorrente ha debitamente trascritto (nelle pagina 16 e segg. del ricorso per cassazione) gli atti qui rilevanti del giudizio di merito, dai quali si rileva che egli, nelle conclusioni del ricorso per ingiunzione, chiese la condanna del comune di Salice Salentino a pagare l’importo di Euro 65.722,50 (che rappresenta, come emerge dal testo del ricorso per ingiunzione, la somma degli importi di Euro 54.300 per onorari, Euro 4.120 per diritti ed Euro 7.302,50 per rimborso forfettario), nonche’ gli interessi legali sul suddetto importo dalla messa in mora (23/2/2011), nonche’ l’importo di Euro 2.158,51 per spese (tassazione notula e bolli sugli atti del giudizio arbitrale), oltre alle spese del procedimento monitorio.
Il tribunale si e’ limitato a liquidare il credito del professionista per onorari, maggiorato di spese generali, IVA e CPA, senza adottare alcuna statuizione, nemmeno di implicito rigetto, sulle domande dal medesimo proposte per il pagamento dei diritti, degli interessi e delle spese sostenute per la tassazione della notula e i bolli sugli atti del giudizio arbitrale.
L’impugnata ordinanza e’ dunque incorsa nel denunciato vizio di omessa pronuncia; ne’ le argomentazioni sviluppate nel paragrafo 4) del controricorso per contestare il diritto dell’avvocato (OMISSIS) al riconoscimento dei crediti oggetto delle domande non esaminate dal tribunale valgono a contrastare la suddetta conclusione, giacche’ tali considerazioni (che in nessun modo possono ritenersi, neppure implicitamente, recepite dell’impugnata ordinanza) dovevano formare oggetto di quella cognizione che il tribunale ha, appunto, omesso e che dovra’ essere effettuata in sede di rinvio.
Con il secondo motivo di ricorso l’avvocato (OMISSIS) censura la parametrazione del valore della lite effettuata dal tribunale al decisum, vale a dire all’importo al cui pagamento il Comune era stato condannato (Euro 454.183,63), invece che al disputatum, vale a dire all’importo oggetto della domanda giudiziale.
Il motivo e’ infondato.
La decisione del tribunale e’ infatti conforme all’indirizzo di legittimita’ (che, per quanto concerne le tariffe approvate col Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, applicabili nella specie ratione temporis, trova la sua base normativa nelle disposizioni dettate dal secondo e dall’articolo 6, comma 4, di tale decreto) secondo cui “nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilita’ di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito.
Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l’attivita’ difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarita’ del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia, perche’, in tale ultima eventualita’, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non puo’ essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata” (cosi’, da ultimo, Cass. 18507/18, in motivazione).
In definitiva il primo motivo di ricorso va accolto, il secondo va rigettato e l’ordinanza gravata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Roma, in altra composizione, che rimediera’ all’evidenziata omissione di pronuncia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa l’impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Roma in altra composizione, che provvedera’ anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.