per ottenere il pagamento del proprio compenso, il legale potrà proporre ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011) oppure ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 e ss. c.p.c.. La controversia tra avvocato e cliente, avente ad oggetto la domanda di condanna di quest’ultimo al pagamento dei compensi del primo, è soggetta al rito sommario speciale al di là del fatto che l’an debeatur sia stato contestato o meno, prima della lite; solo qualora il convenuto proponga una domanda che vada oltre la portata del rito di cui all’ art.14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, ovvero una riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante, occorrerà separare la trattazione delle cause.
Tribunale Vicenza, civile Sentenza 28 febbraio 2019, n. 489
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 3123/2015 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
promossa dall'(…):
avv. (…),
con l’avv. Mi.Ba.
APPELLANTE
CONTRO
1. (…), di (…), sas,
2. (…)
entrambi con l’avv. To.To.,
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
Azionando contro la (…) sas e (…) una propria fattura (n. (…)) per il saldo delle competenze maturate per le prestazioni professionali espletate nell’ambito di un giudizio (RG 1835/2012), l’avv. S.C. chiedeva e otteneva dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo (n. 341/2013).
La (…) sas e (…) opponevano il predetto decreto, naturalmente avanti lo stesso Giudice di Pace, utilizzando la forma di un atto di citazione ordinario.
Si costituiva l’avv. (…) eccependo, fra altri argomenti e deduzioni, l’erroneità del rito prescelto dagli opponenti.
Con sentenza n. 616/2014, oggi appellata, il Giudice di Pace, avendo fra l’altro affrontato e respinto l’argomento speso in rito dall’avv. (…), accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, rideterminando il credito del legale, e, ravvisata un’eccedenza fra le somme già versate dai clienti e il credito dell’avvocato come rideterminato, condannava il legale a restituire ai clienti la differenza.
L’avv. (…) proponeva appello dando origine alla presente causa; resistevano la (…) e la (…).
2. LA DECISIONE.
Per ordine logico, va affrontata per prima la questione di rito posta, fin dal primo grado, dall’avv. (…).
Tale questione (che, come si sta per dire, è fondata, e determina l’esito del giudizio, esimendo il Giudice anche dall’esame delle altre questioni) può essere sintetizzata come segue:
– all’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, con particolare riferimento all’art. 14, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da avvocato per il saldo delle proprie competenze professionali, la predetta opposizione dev’essere necessariamente proposta con il rito sommario di cui al capo III bis del Titolo Primo del Libro Quarto del c.p.c., nei sensi di quanto richiamato dal medesimo art. 14;
– vista la erroneità nella scelta del rito dell’opposizione, il Giudice di Pace adito avrebbe dovuto disporne il mutamento nel rito corretto (art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011) e tuttavia non oltre la prima udienza di comparizione (comma 2),
– non essendo ciò avvenuto, la opposizione era da giudicare improcedibile.
Per valutare tale eccezione (che, si è già accennato, si rivela in effetti fondata) conviene riportare dapprima il testo dell’art. 14 del c.p.c.: Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato –
“1. Le controversie previste dall’articolo 28 della L. 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Va rammentato, poi, che per l’art. 28, ed i successivi artt. 29 e 30, della previgente L. 13 giugno 1942, n. 794 l’avvocato che voleva recuperare giudizialmente un credito professionale per prestazioni giudiziali poteva optare per tre strade:
1) il procedimento speciale di cui agli artt. 28 e segg. L. n. 794 del 1942 (limitatamente ai crediti relativi a procedimenti civili);
2) il procedimento monitorio per decreto ingiuntivo;
3) il giudizio ordinario di cognizione.
L’art. 34 D.Lgs. n. 150 del 2011 ha abrogato i citati artt. 29 e 30 della L. n. 794 del 1942 ed ha così modificato l’art. 28:
“Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150”.
Ciò premesso, va ricordato che, nei primi tempi dell’applicazione di quest’ultima norma, era emersa fra i Giudici di merito un contrasto sulla ricostruzione dei limiti e dell’oggetto del giudizio di cui all’art. 14.
Nel 2018, dunque, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali si sono pronunziate, con esemplare chiarezza (SS. UU., n. 4485 del 2018) sulla portata e la natura dei procedimenti azionabili dall’avvocato per la tutela del proprio credito, evidenziando gli effetti delle modifiche rispetto alla previgente L. n. 794 del 1942.
In tale sentenza è stato chiarito che:
– per ottenere il pagamento del proprio compenso, il legale potrà proporre ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011) oppure ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 e ss. c.p.c..
– la controversia tra avvocato e cliente, avente ad oggetto la domanda di condanna di quest’ultimo al pagamento dei compensi del primo, è soggetta al rito sommario speciale al di là del fatto che l’an debeatur sia stato contestato o meno, prima della lite; solo qualora il convenuto proponga una domanda che vada oltre la portata del rito di cui all’ art.14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, ovvero una riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante, occorrerà separare la trattazione delle cause.
La decisione, infine, è stata massimata come segue:
“a seguito dell’introduzione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della L. n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta: a) o con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del decreto; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis e ss. c.p.c. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l’applicazione delle norme speciali che dopo l’opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c.. Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.”.
Insomma, se il legale opta per agire in via monitoria (eventualmente anche davanti al Giudice di Pace, se competente per valore, proprio come accaduto nel caso di specie), il procedimento di opposizione è obbligatoriamente disciplinato dall’art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011.
Nella fattispecie qui in esame, la (…) e la P. avrebbero dovuto proporre opposizione utilizzando il rito sommario di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011; essi hanno invece proposto, con atto di citazione, un giudizio “ordinario” di opposizione, ed il Giudice di Pace non ha disposto il mutamento del rito alla prima udienza di comparizione.
Non essendosi realizzato l’effetto di incardinare il giudizio secondo il rito voluto dal legislatore (o a mezzo di scelta iniziale degli opponenti, o a mezzo di mutamento del rito da parte del Giudice di Pace adito), l’opposizione sarebbe stata da giudicare improcedibile.
PER QUESTI MOTIVI
in Riforma della sentenza n. 616/14 emessa dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa, depositata in cancelleria in data 10 novembre 2014,
1. dichiara l’inammissibilità e comunque l’improcedibilità della proposta opposizione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011,
2. conferma pertanto il decreto ingiuntivo n. 341/13 emesso dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa per un importo pari ad Euro 2.244,34, oltre a tutte le spese successive occorrende, interessi legali e moratori dal dovuto al saldo;
3. condanna (…) di (…) S.a.s. e la signora (…) alla restituzione in favore dell’appellante della somma di Euro 354,74 pagata dall’Avv. S.C. in forza della sentenza n. 616/14 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa;
4. condanna gli appellati a rimborsare all’appellante le spese processuali dei due gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in Euro 225 per la fase di studio, Euro 240 per la fase introduttiva, Euro 335 per la fase istruttoria ed Euro 405 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfetarie 15%, e per il secondo grado in Euro 405 per la fase di studio, Euro 405 per la fase introduttiva, Euro 810 per la fase istruttoria ed Euro 810 per la fase decisoria, oltre ad Euro 174 per anticipazioni, IVA e CPA e spese forfetarie 15%
Così deciso in Vicenza il 27 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.