l’esercizio dell’azione di annullamento del contratto per incapacità di intendere e volere di uno dei contraenti, che sia successivamente deceduto, sebbene possa compiersi da parte di uno solo dei coeredi, anche in contrasto con gli altri, implica comunque il litisconsorzio necessario di tutti, giacché, come la sentenza di annullamento deve investire l’atto negoziale non limitatamente ad un soggetto, ma nella sua interezza, posto che esso non può essere contemporaneamente valido per un soggetto e invalido per un altro, così anche l’eventuale restituzione non può avvenire “pro quota””, (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25810 del 18/11/2013 e prima ancora Cass. civ., 18/10/1956, n. 3709), per cui è del tutto irrilevante che l’altro coerede non abbia proposto l’azione di annullamento dovendosi l’accertamento compiersi nei confronti di tutti gli eredi.
Tribunale|Pescara|Civile|Sentenza|7 febbraio 2020| n. 146
Data udienza 31 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4211/2013, al quale è stata riunita quella recante r.g. 4351/2013, promosse da:
DI.ER. (C.F. (…)), quale erede di Di.Ro., con il patrocinio dell’avv. CI.CA.;
DI.AN. (C.F. (…)), quale erede di Di.Ro., con il patrocinio dell’avv. SF.AL.
ATTORE/I
contro
VI.GI. (C.F. (…)), FR.MI. (C.F. (…)) e MA.FR. (C.F. (…) quali eredi di Fr.Ni., con il patrocinio dell’avv. CO.DA.
Oggetto: Mutuo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Er. e An.Di., quali eredi di Ro.Di. rispettivamente figlio e fratello di costui, si sono separatamente opposti al decreto ingiuntivo n. 1244/2013 a mezzo del quale il Tribunale di Pescara ha loro ingiunto il pagamento in via immediata e solidale di Euro 17.917,79, oltre interessi, spese della procedura monitoria, in favore di Ni.Fr., il quale ne ha richiesto il pagamento a titolo di mutuo gratuito concesso a Ro.Di. negli anni 2005/2006, comprovato dal riconoscimento di debito sottoscritto dal medesimo in data 10.10.2009 e da quattro effetti cambiari, recanti pari data, per complessivi Euro 9.190,00 rilasciati a garanzia del credito.
Er.Di. ha, in via preliminare, disconosciuto ai sensi dell’art. 214, co., c.p.c. che l’autenticità delle firme, apparentemente riconducibili a Ro.Di., apposte sui documenti prodotti dalla controparte e contestato l’inverosimiglianza della rappresentazione de fatti fornita da Ni.Fr., poiché il figlio Ro., all’epoca in cui si sarebbero perfezionati i prestiti, non aveva necessità di danaro, conducendo una vita agiata, e siccome già dal 2003 non versava in buoni rapporti con il Fr., avendo scoperto che costui intratteneva una relazione sentimentale con la madre.
Anche An.Di. ha operato il medesimo disconoscimento e poi contestato:
– l’insufficienza dell’atto ricognitivo e delle cambiali a provare il rapporto di mutuo;
– la incapacità naturale di Ro.Di., il quale Ro.Gi. era tossicodipendente ed aveva subito – sia nei periodi in cui avrebbe asseritamente ricevuto le somme, sia allorché avrebbe sottoscritte gli effetti cambiari e la ricognizione di debito – numerosi ricoveri in comunità terapeutiche ed ospedali, con conseguente annullabilità degli atti negoziali da lui compiuti;
– la inadeguatezza della capacità economiche di Ni.Fr., per cui appare alquanto improbabile che il medesimo disponesse di somme di denaro da concedere in prestito;
– l’illegittimità del decreto ingiuntivo nella parte in cui è stata stabilita la solidarietà degli ingiunti, quando invece, rispondendo gli stessi quali eredi, sono tenuti a contribuire al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto (art. 752 cod. civ.), e pertanto essendo egli succeduto nell’eredità del fratello Ro. per la quota di 1/3, a tutto voler concedere, e per il caso risultasse provata nel presente giudizio l’esistenza del credito azionato da parte dell’opposto, questi potrebbe rispondere esclusivamente nei limiti di un terzo del credito stesso, ovvero per la somma di Euro 5.972,60.
Ni.Fr. ha opposto:
– l’autenticità delle sottoscrizioni e chiesto la verificazione delle stesse;
– di essere stato incaricato dalla famiglia Di., in più occasioni, di seguire affari o adempiere ad incombenze;
– che Ro.Di. già dal 2005 aveva contratto numerosi debiti, come riscontrato dal contratto di mutuo per Euro 65.000,00 stipulato in data 30.06.2005 con la Bm. s.r.l. e dalle spese legali assunte in ragione dei procedimenti penali nei quali la famigli Di. era stata implicata;
– di non avere posto all’incasso le cambiali in quanto Ro.Di. gli aveva conferito una procura a vendere l’immobile di sua proprietà, sito a Montesilvano a via (…), procura che sebbene non munita di data era stata sottoscritta anche dai genitori di Ro.Di., Er.Di. e Li.Mi.;
– che sebbene Gi.Ro. facesse uso di sostanze stupefacenti, ciò non è sufficiente a dimostrare l’assenza di capacità d’intendere e di volere al momento della stipulazione del contratto;
– l’altra coerede di Ro.Di., la madre Li.Mi. è deceduta prima del deposito del ricorso per ingiunzione, per cui gli opponenti sono gli unici eredi del mutuatario.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
Con decreto presidenziale del 13.02.2014 è stato assegnato al giudice titolare del presente procedimento – istaurato tra Er.Di. e Fr.Ni. – anche quello recante rg. n. 4351/2013, pendenti dinanzi al altro giudice persona fisica – istaurato tra An.Di. e Fr.Ni. – aventi entrambi ad oggetto l’opposizione al medesimo d.i.
Occorre tuttavia precisare che in detto ultimo procedimento all’udienza di prima comparizione tenutasi il giorno 9 gennaio 2014, erano stati già concessi termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. e la causa rinviata all’udienza del 29.4.2014, al contrario del presente, nel quale era stata assunta in riserva la decisione sulla provvisoria esecuzione, sciolta in data 12.02.2014.
Nel procedimento recante r.g. n. rg. n. 4351/2013 la parte opposta non ha depositato alcuna memoria istruttoria assumendo che con il decreto del 20.02.2014 col quale il giudice assegnatario ha fissato in data 21.05.2014 la trattazione di entrambi i procedimenti dinanzi a sé avesse implicitamente revocato la concessione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.
All’udienza del 21 maggio 2014 è stata quindi disposta la riunione del procedimento 4351/13 a quello iscritto al NRG 4211/13 sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c. “limitatamente alla posizione Di.Er. e Fr.Ni., considerato che con riferimento alla posizione di Di.An. i termini sono già stati concessi e comunque spirati prima della presente riunione”, e la causa rinviata alla successiva udienza del 21.11.2014 riservando all’esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. di provvedere in ordine a tutte le richieste istruttorie;
All’udienza del 1 aprile 2015 il difensore di Ni.Fr. ha dichiarato l’intervenuto decesso del proprio assistito, conseguentemente la causa è stata interrotta.
An.Di. ha tempestivamente riassunto il giudizio, è stata quindi disposta la consulenza grafologica d’ufficio, avendo gli opponenti, in seguito alla produzione degli documenti in originale, confermato il disconoscimento e l’opposta insistito per la verificazione.
Sono state altresì parzialmente ammesse le prove orali articolate dalla An.Di. e dichiarate inammissibili quelle articolate da Ni.Fr., il quale comunque non ha reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente rinuncia (da ultimo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019).
1. Autenticità delle sottoscrizioni
1.1. È stata disposta c.t.u. grafologica – com’è stato già accennato – volta ad accertare l’autenticità delle sottoscrizioni riferibili a Ro.Di. apposte sulla ricognizione di debito e sulle cambiali.
1.2. La consulente incaricata, con metodo d’indagine scientifico e scevro da censure, ha concluso che “dalla disamina delle firme in verifica e di quelle comparative sono emerse numerose concordanze: aspetti grafo-motori, di estetica delle sagome, di canalizzazione dell’energia, dell’andamento sul rigo di base, dell’orientamento assiale delle lettere, del modo di collegarle. Esiste quindi una concordanza sia di aspetti formali, meno importanti dal punto di vista grafologico, sia su aspetti più propriamente grafologici ma meno evidenti dei primi. Sono proprio questi ultimi che inducono a pronunciarsi sulla certezza dell’identità di mano, costituendo delle tracce silenziose e comuni a tutte le scritture prese in considerazione (…) Le sottoscrizioni presenti sui documenti n. 3, 4, 5, 6, e 7 del fasc. parte opposta, (Fr.Ni.) depositato in data 3/07/2013 in originale (le cambiali e la dichiarazione – doc. 3 -), sono con certezza riconducibili alla mano del sig. Di.Ro.”.
1.3. Le parti o i loro consulenti non hanno formulato alcuna osservazione.
1.4. Alla luce della relazione peritale e del riscontro della validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dalla consulente, è qui accertata l’autenticità delle sottoscrizioni apposte a Ro.Di. sulla ricognizione di debito e sulle cambiali.
2. Onere della prova
2.1. È noto che in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l’esatto adempimento – come nella fattispecie – deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
2.2. Nel caso di specie l’opposto, a prova del titolo fatto valere, ossia un contratto di mutuo gratuito, ha prodotto la ricognizione di debito e le cambiali (di cui si è già detto) sottoscritte dal mutuatario.
2.3. Per conforme giurisprudenza “la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016).
2.4. Dunque gravava sugli opponenti la prova dell’asserita inesistenza del contratto di mutuo.
2.5. Ebbene, Er.Di. ha allegato: (a) che Ni.Fr. non aveva disponibilità economiche per accordare prestiti all’epoca – 2005-2006 – in cui si sarebbero perfezionati i mutui e (b) che il figlio Ro. non aveva alcuna necessità di denaro.
2.6. La prova di entrambi i fatti allegati non è stata fornita, anzi in atti è stata versata documentazione di segno contrario, comprovante che Ni.Fr. svolgeva regolare attività lavorativa almeno fino al 2005 (v. doc. 29, 30 e 32) ed aveva provveduto a saldare debiti contratti da Ro. e Er.Di. (v. doc. 25 fasc. Fr.) e che Ro.Di. in data 30.06.2005 aveva contratto un mutuo per Euro 65.000,00.
2.7. Inoltre lo stato di tossicodipendenza di Ro.Di. risalente al 1996 (il primo percorso di disintossicazione è iniziato nell’ottobre del 1996, vedi relazione del dr. Lu.Ga., anche se il primo contatto con il SERT risale al 28.09.1992, v. pag. 179 della cartella clinica), riscontrato dalla documentazione sanitaria della quale è stata chiesta e ottenuta l’esibizione (acquisita agli atti in data 13.02.2018). Nella suddetta documentazione è dato atto di ripetuti inizi e interruzioni di programmi di recupero da parte di Ro.Di., fino al decesso per overdose dell’17/06/2011, con ogni evidenza incompatibili con lo svolgimento di un’attività lavorativa stabile; nelle relazioni redatte dagli operatori del SERT si riscontra che Ro.Di. aveva abbandonato la casa familiare e si era trasferito per un periodo di tempo dagli zii; il rinvio a giudizio nel 2004 per i reati di minaccia e porto abusivo di armi, commessi contro il padre, Er.Di. (v. doc. 9), comprovano con alta probabilità la rappresentazione dei fatti fornita dell’opposto, ossia che Ro.Di. avesse contratto debiti anche per l’acquisto di eroina e per via della sua dipendenza i rapporti con la famiglia, e in particolare con il padre, fossero incrinati.
2.8. Le dichiarazioni rese da Ro.Di. in sede di stipula del contratto di muto (vale a dire che nel 2005 era dipendente a tempo indeterminato con uno stipendio pari ad Euro 1726,00 per 14 mensilità, aveva denaro investito in buoni fruttiferi unitamente al padre Er., era percettore di una somma pari ad Euro 550,00) non sono probanti, essendo dichiarazioni unilaterali, non supportate da alcun altro elemento.
3. Annullamento per incapacità naturale
3.1. Il solo An.Di. ha avanzato domanda di annullamento sia del contratto di mutuo stipulato tra il Fr. e sia della ricognizione di debito e delle cambiali.
3.2. L’opposto ha contestato che in realtà nessuna domanda in tal senso sia stata formalmente avanzata non essendo stata riportata nelle conclusioni e che comunque Er.Di. non abbia proposto affatto detta domanda, né vi abbia aderito tempestivamente, ossia con la prima memoria.
3.3. Riguardo alla prima censura si rammenta che l’interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria, per cui ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell’atto di citazione, alle quali si è riportato l’attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall’intero complesso dell’atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell’atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10840 del 10/07/2003, conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18653 del 16/09/2004, Cass Sez. 3, Sentenza n. 15802 del 28/07/2005 e Sez. 3, Sentenza n. 75 del 08/01/2010), nel caso di specie sin dall’atto di citazione An.Di. aveva prospettato la domanda di annullamento per incapacità naturale (v. punto 3 dell’atto di citazione e punto 3 della memoria n. 1), per cui la domanda deve intendersi proposta. D’altro canto la parte opposta ha contraddetto sulla questione, a dimostrazione di avere ben inteso che la stessa fosse oggetto del giudizio.
3.4. In riferimento alla seconda questione, si osserva in diritto che “l’esercizio dell’azione di annullamento del contratto per incapacità di intendere e volere di uno dei contraenti, che sia successivamente deceduto, sebbene possa compiersi da parte di uno solo dei coeredi, anche in contrasto con gli altri, implica comunque il litisconsorzio necessario di tutti, giacché, come la sentenza di annullamento deve investire l’atto negoziale non limitatamente ad un soggetto, ma nella sua interezza, posto che esso non può essere contemporaneamente valido per un soggetto e invalido per un altro, così anche l’eventuale restituzione non può avvenire “pro quota””, (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25810 del 18/11/2013 e prima ancora Cass. civ., 18/10/1956, n. 3709), per cui è del tutto irrilevante che l’altro coerede non abbia proposto l’azione di annullamento dovendosi l’accertamento compiersi nei confronti di tutti gli eredi.
3.5. Passando all’esame del merito della domanda, “la prova della sussistenza della incapacità naturale al momento della conclusione del contratto incombe a chi ne chieda lo annullamento. A tal fine può essere utilizzato qualsiasi mezzo probatorio ed il rigoroso criterio della dimostrazione circa la rispondenza temporale dell’incapacità al compimento dell’atto trova opportuno temperamento nella possibilità di trarre utili elementi di giudizio anche dalle condizioni del soggetto anteriori e posteriori all’atto” (Sez. 2, Sentenza n. 6506 del 04/11/1983 e Sez. 3, Sentenza n. 20073 del 08/10/2004).
3.6. L’art. 428 cod. civ. relativamente alle cause generatrici della suddetta incapacità, con una previsione assai ampia, dice che a determinarla possa essere “una. qualsiasi causa, anche transitoria”, sempre che incida sulle facoltà di discernimento e di volizione. E’ devoluto al giudice il compito di delimitare, caso per caso, tale previsione, che potremo definire “in bianco”, in relazione alla concreta e complessa personalità del soggetto.
3.7 L’infermità richiesta dall’art. 428 cod. civ., necessita di un’analisi che vede la vita del soggetto in una sezione traversate, essendo superflua un’indagine sul futuro. Tutt’al più può rilevare l’immediato passato e l’immediato futuro, al solo fine di stabilire se il soggetto, al momento del compimento dell’atto, era incapace di intendere e di volere, qualora non sia possibile dimostrare tale incapacità nel preciso momento dello svolgimento dell’attività giuridica (in tal senso Cass. Civ., Sez. 1, Sent. del 20 febbraio 1984, n. 1206; Cass. Civ., Sez. II, Sent. del 25 ottobre 1986, n. 6.271; Cass. Civ., Sez. II, Sent. del 16 marzo 1990 n. 5240; Cass. Civ., Sez. II, Sent. del 6 agosto 1990, n. 7914; Cass. Civ., Sez. II, Sent. del 16 marzo 1990, n. 2212).
3.8. Ai fini dell’annullamento di un atto o di un contratto, non è necessaria un’incapacità totale ed assoluta, ma è sufficiente che le facoltà intellettive risultino scemate, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dei propri atti o la formazione di una volontà cosciente.
3.9. Deve comunque escludersi una sorta di automatico passaggio dalla diagnosi di tossicodipendenza a quella di incapacità d’intendere e di volere.
3.10. È noto che lo stesso eroinomane che abbia raggiunto una certa stabilizzazione nell’assunzione della sostanze, lì dove usi dei dosaggi non troppo elevati e osservi determinate precauzioni igieniche, è in grado di mantenere una condotta di vita più o meno normale, non risultando compromesso nella sfera intellettiva.
3.11. A questo punto è necessario distinguere la situazione del tossicodipendente in crisi di astinenza che mosso dalla necessità di procurarsi la droga si determini, per esempio, alla conclusione di un contratto prestando un consenso viziato da una volontà non libera, dalla situazione, pur circoscritta nel tempo, del soggetto che, dopo aver assunto una dose di sostanza stupefacente e quindi sotto l’effetto di questa, si accinga al compimento di un atto unilaterale o alla conclusione di un contratto. Mentre nel primo caso si ravvisa un’incapacità di volere, nel secondo saranno diversi gli effetti in base alla sostanza e alla quantità assunta.
3.12. Nessuna prova in tal senso può trarsi dalla consultazione della cartella clinica, dalla quale emerge soltanto che dal 17 gennaio al 25 febbraio del 2005 Ro.Di. si ricoverò presso una comunità di recupero, che abbandonò, pur continuando, poco dopo, dal 10.05.2005 al 11.12.2006, ad essere in carico dalla SERT dell’Ausl di Pescara (pag. 19 e 20 della cartella clinica). Si riscontra che, nell’arco temporale in oggetto di disamina, lo stesso facesse uso di metadone pur risultando in alcuni casi positivo agli oppiacei (pag. 14 della cartella), ma nessuna informazione è fornita circa i quantitativi assunti né gli opponenti hanno allegato o provato alcunché circa la condizione in cui Ro.Di. versasse a quel tempo.
3.13. D’altro canto risalgono al 2005 anche il contratto di mutuo e il contratto di compravendita stipulati dal de cuius a cui pure si fa riferimento nell’atto di riconoscimento.
3.14. A tale proposito giova osservare come sia del tutto irrilevante l’impiego che Ro.Di. abbia fatto del denaro ricevuto, essendo i motivi per i quali una delle parti stipula un contratto di regola irrilevanti salvo che siano illeciti e comuni ad entrambe le parti (art. 1345 cod. civ.) o abbiano assunto un valore determinante nell’economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, nel caso di specie da escludersi.
3.15. Rispetto alla malafede, richiesto ai fini dell’annullamento dei contratto ex art. 428, co 2, cod. civ. secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale essa consiste nella “consapevolezza” (Cass. Civ., Sez. 1, Sent. del 13 maggio 1980, n. 3137; Cass. Civ., Sez. III, Sent. dell’1 1 gennaio 1982, n. 112; Cass. Civ., Sez. II, Sent. del 26 novembre 1987, n. 8783; Cass. Civ., Sez. 11, Sent. del 26 febbraio 1992, n. 2374).
3.16. Nel campo delle tossicodipendenze, sebbene i segni obiettivi di tale stato il più delle volte siano evidenti, ciò non significa che essi possano essere facilmente riconosciuti e ricondotti alla tossicodipendenza da qualunque soggetto.
3.17. Spettava alla parte opponente provare che tra il 2005 e il 2006 Ro.Di. manifestasse all’esterno i sintomi della tossicodipendenza (ad esempio ansietà, irritabilità, tremore, panico, delirio, convulsioni) che palesassero alla controparte uno stato di anormalità.
Invece, lì dove i segni della tossicodipendenza non siano così evidenti avranno un ruolo centrale gli indici rivelatori della malafede, fra i quali rientra in primo luogo l’eventuale pregiudizio subito dal soggetto. Anzi, maggiore sarà la lesione, tanto più la controparte dovrà porsi il dubbio che qualcosa non vada per il verso giusto nella persona con cui pone in essere l’attività contrattuale. Ebbene, in questo caso il mutuo è stato contratto a titolo gratuito per cui nemmeno può affermarsi che fosse pregiudizievole.
3.18. Anche con riguardo al riconoscimento del debito e alle cambiali, non si rinvengono elementi a supporto dell’incapacità risalente all’ottobre del 2009, anzi all’epoca lo stesso era ricoverato in regime residenziale presso la comunità di recupero Ar., a Catignano, nella quale aveva fatto ingresso il 24 ottobre del 2008. Gli esami clinici di quel periodo evidenziano l’assunzione del solo metadone e le relazioni trimestrali (pag. 24-27) mostrano comunque progressi (soprattutto quella di agosto 2009) nel percorso di disintossicazione.
3.19. La circostanza che risiedesse presso la comunità terapeutica anzidetta non esclude che Ni.Fr. vi si fosse recato, posto che il teste Pi.Pa. (assistente sociale del SERD) ha riferito che “le visite devono essere autorizzate e vagliate dal responsabile del programma terapeutico. Mediamente, gli incontri possono avvenire mensilmente, ma vanno valutati caso per caso. In generale ci sono più restrizioni per l’accesso di conoscenti rispetto ai familiari”.
3.20. Si soggiunge inoltre che le circostanze per cui Ro.Di. venne escluso dalla suddetta comunità inducono a dubitare fondatamente della severità dei controlli che gli operatori avrebbero dovuto eseguire rispetto ai contatti degli utenti con gli estranei. Infatti Ro.Di. venne espulso dalla comunità Arcadia perché in data 3.11.2009, in seguito ad esami tossicologici, risultò avere assunto sostanze stupefacenti, per cui è chiaro che i sistemi “di sicurezza” non erano così rigorosi se gli utenti erano riusciti a procurarsi dette sostanze.
3.21. Alla luce di tutto quanto detto deve essere rigettata la domanda di annullamento ex art. 428, co. 2, cod. civ.
4. L’opposizione è quindi integralmente rigettata e le spese seguono la soccombenza1.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta l’opposizione e dichiara la definitiva esecutività del d.i. opposto;
B) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere in favore dell’Erario le spese di lite sostenute nell’interesse delle opposte che si liquidano Euro 2.417,50 per compensi d’avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull’importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da corrispondersi, essendo le opposte ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Pescara il 31 dicembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2020.