l’azione di arricchimento puo’ essere proposta, in via subordinata e in alternativa ovvero successivamente all’azione contrattuale, soltanto qualora quest’ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 8 giugno 2018, n. 14898

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17383/2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA, dell’amministratore delegato p.t., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO, depositata il 10/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.p.a. conveniva in giudizio la (OMISSIS) s.r.l. per ottenere la condanna al pagamento di alcune somme a titolo di ingiustificato arricchimento. Esponeva che aveva stipulato con la convenuta, allora (OMISSIS) s.p.a., un contratto di leasing immobiliare cui era acceduto, al momento del subentro della menzionata s.r.l. quale utilizzatrice, un “incremento del finanziamento” per opere destinate a ristrutturazione edilizia, al quale era seguito il consenso della deducente concedente sia pure senza formalizzazione di tale accordo. La (OMISSIS), quindi, aveva appaltato varie opere e prestazioni ai fini in parola, delegando al pagamento delle relative fatture la stessa ricorrente e vistando i corrispettivi atti solutori. Esercitato anticipatamente il diritto di riscatto da parte della (OMISSIS), le parti avevano stipulato a tal fine una compravendita determinandone il prezzo. La ricorrente, assumendo che in quest’ultimo importo erroneamente erano state ricomprese le maggiori somme anticipate per gli autorizzati interventi di ristrutturazione, aveva introdotto il previsto procedimento arbitrale, che esitava in un lodo, divenuto definitivo, con cui era stato escluso che la pretesa di pagamento trovasse titolo nel contratto di leasing, nella scrittura di subentro o nel riscatto attuato con la ricordata compravendita. La (OMISSIS) medesima, allora, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso delle stesse somme a titolo di autonomo finanziamento, ma, all’esito del giudizio di opposizione, il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 513 del 2012 divenuta anch’essa definitiva, aveva escluso che del suddetto titolo vi fosse idonea prova. In uno alla conseguente revoca del monito, il tribunale aveva condannato l’odierna ricorrente alla restituzione degli interessi di preammortamento che la deducente aveva percepito dalla (OMISSIS) sulle anticipazioni effettuate. Cio’ posto, la (OMISSIS) aveva chiesto la ripetizione delle somme a titolo di ingiustificato arricchimento.

Si costituiva la (OMISSIS) s.r.l., gia’ (OMISSIS) s.r.l., chiedendo, per quanto ancora qui rileva, il rigetto della pretesa, in quanto coperta da giudicato, e comunque carente dei presupposti per l’esercitata azione sussidiaria.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, osservando che del valore degli interventi edili non si era tenuto conto nella determinazione del prezzo di riscatto, e cio’ nondimeno vi era stato un trasferimento di ricchezza senza titolo, tale, appunto, da giustificare l’azione residuale.

La corte di appello riformava la decisione rilevando che, sebbene non fosse riscontrata la prova dell’esistenza di un titolo quale quello di finanziamento dedotto dalla parte, cio’ nondimeno era astrattamente configurabile un’azione contrattuale basata sui fatti allegati dalla (OMISSIS) e sussumibili nella figura della delegazione di pagamento strutturata in termini di mandato. Con conseguente difetto della residualita’ necessaria all’azione di ingiustificato arricchimento.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione la (OMISSIS) affidandosi a tre motivi e depositando memoria.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..

Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la (OMISSIS) prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2042 c.c. e la contraddittorieta’ con giudicato esterno, poiche’ la corte di appello avrebbe errato nel rilevare il difetto di residualita’ per la domanda di ingiustificato arricchimento, in quanto nessuna azione contrattuale era proponibile per nullita’ dell’ipotizzato contratto di finanziamento “a latere” di quello di leasing per mancanza di forma scritta quale prevista per la sua validita’ dall’articolo 117 t.u.l.b. (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e succ. mod). Dunque, non era venuta in gioco una mancanza di prova sul dedotto titolo contrattuale, ma una sua nullita’ in quanto prospettato in forma orale o di fatto, sicche’, non potendo azionarsi alcun titolo neppure astrattamente, era ammissibile l’azione ex articoli 2041 e 2042 c.c., anche tenuto conto dell’esaurimento degli effetti contrattuali del leasing.

Con il secondo motivo di ricorso la (OMISSIS) prospetta l’omesso esame di fatto decisivo e discusso, poiche’ la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare che nel momento in cui, con la sentenza n. 513 del 2012, il tribunale l’aveva condannata alla restituzione degli interessi sulle anticipazioni, per carenza di titolo, ne sarebbe dovuta conseguire la mancanza di titolo anche per i pagamenti della sorte capitale effettuati per conto della stessa parte beneficiaria della statuizione restitutoria.

Con il terzo motivo di ricorso la (OMISSIS) prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1703 c.c. e articolo 112 c.p.c., poiche’ la corte di appello avrebbe riqualificato la descritta fattispecie in termini di mandato sotteso alla delegazione di pagamento, senza alcuna domanda ne’ allegazione di parte, e inoltre errando perche’ nel mandato si suppone che i terzi non abbiano rapporti con il mandante, come invece era avvenuto tra la (OMISSIS) e gli incaricati delle opere edilizie in questione.

Infine, la (OMISSIS), “per evitare di incorrere in eventuali decadenze”, riproponeva i motivi di appello incidentale proposti in seconde cure in ordine alla riduzione degli importi operata dal tribunale nello statuire la restituzione poi elisa dalla corte di appello, con conseguente assorbimento in seconde cure.

2. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, l’azione di arricchimento puo’ essere proposta, in via subordinata e in alternativa ovvero successivamente all’azione contrattuale, soltanto qualora quest’ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento (Cass., 13/03/2013, n. 6295). Cio’ in evidente conseguenza del suo carattere sussidiario.

La tesi della ricorrente e’ che, nel caso, il titolo sarebbe stato nullo per difetto di forma scritta prevista per i finanziamenti dall’articolo 117 t.u.l.b., e dunque mancante, con conseguente ammissibilita’ dell’azione di ingiustificato arricchimento (Cass., 31/01/2017, n. 2350, punto 4.1.1.).

Tale ultimo principio non e’ pero’ applicabile al caso di specie.

Va altresi’ posto in rilievo che il giudicato esterno e’ rilevabile d’ufficio quando emerga dagli atti del processo, rispondendo al principio di ragionevole durata del processo (Cass., 27/07/2016, n. 15627), sempre che, logicamente, venga invocato quale regola di diritto (e non quale “mera” prova di fatti: Cass., Sez. U., 02/02/2017, n. 2735).

Ora, come rilevato in controricorso dalla (OMISSIS) s.r.l., e come dalla stessa reso oggetto di motivo di appello (pag. 6 e 13 del controricorso, punto 3.2. dei riassunti motivi di appello), tra le parti, sui fatti qui in delibazione, vi e’ il giudicato formatosi in relazione alla citata sentenza n. 513 del 2012 con cui il Tribunale di Bolzano ha rigettato la domanda allora svolta a titolo di finanziamento autonomo e collaterale al leasing, non per nullita’ in quanto carente di forma scritta (“ad substantiam”, cioe’, e non “ad probationem”), bensi’ quale “patto aggiunto contemporaneo alla scrittura” di leasing “per il quale, ai sensi dell’articolo 2722 c.c., non e’ ammessa la prova per testimoni” e quindi quella per presunzioni (pag. 9 della sentenza citata).

Dunque, l’azione contrattuale in concreto svolta, e astrattamente configurabile, e’ stata rigettata per carenza delle prove offerte al riguardo, e non per inesistenza originaria del titolo (nei sensi sopra specificati), e su tale profilo e’ sceso il giudicato esterno.

Tale giudicato non puo’ essere eluso attraverso l’azione ex articoli 2041 e 2042 c.c., in cio’ consistendo un’altra implicazione e conferma ermeneutica della residualita’ di tale azione.

Ne deriva l’inammissibilita’ della domanda in parola, con correzione della motivazione dell’impugnata sentenza.

Il secondo e terzo motivo restano pertanto assorbiti, dovendo evidenziarsi che, in ogni caso, l’omesso esame di cui all’articolo 360, comma 1, n. 5, nella versione anteriore all’ultima novella qui applicabile cosi’ come in questa, ha per oggetto fatti, e non applicazioni di regole di diritto, e quindi attivita’ giudiziali “in iudicando”, in cui si risolve il rilievo del giudicato (cfr. anche Cass., Sez. U., n. 2735 del 2017, cit.).

Ne consegue il rigetto.

3. Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in Euro 6.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie oltre accessori legali.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.