L’art. 2041 c.c.richiede la sussistenza di un arricchimento di un determinato soggetto nei confronti di un altro in assenza di una valida causa giustificativa. Pertanto, si tratta di un’azione personale, esperibile, cioè, solo tra i soggetti che sono parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale. Occorre domandarsi se possa configurarsi giuridicamente un’azione ex art. 2041 c.c. contro il terzo avvantaggiato. Il legislatore con l’inciso “correlativa diminuzione patrimoniale”, lo esclude. Infatti, il concetto di correlatività comporta la sussistenza di un collegamento eziologico diretto ed immediato tra arricchito e depauperato, sine causa. L’impoverimento deve essere causa dell’arricchimento, per cui va esclusa l’esperibilità dell’azione verso il terzo, perché, costui sarebbe solo soggetto avvantaggiato in modo indiretto, con la conseguenza di non aver potuto causare direttamente un danno all’istante. L’art. 2041 c.c. non può trovare applicazione nei confronti del terzo, perché questi non si è arricchito a danno di un’altra persona.
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Tribunale|Catanzaro|Sezione 2|Civile|Sentenza|13 ottobre 2022| n. 1453
Data udienza 10 ottobre 2022
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa Maria Renda, ha pronunciato a seguito di discussione mediante scambio di note difensive la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG 2002/2016 e vertente
TRA
(…) (CF (…)), rappresentato e difeso dall’avv. (…)
ATTORE
E
(…) (CF (…)), (…) (CF (…)) E (…) (CF (…)) rappresentati e difesi dall’avv. (…)
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il geometra e (…) ha convenuto in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, le signore (…), (…) e (…), assumendo di aver eseguito, nell’ambito dei necessari lavori di urbanizzazione realizzati sui propri terreni siti in Montepaone alla via (…), anche delle opere ricadenti nei terreni adiacenti di proprietà delle odierne convenute.
Le suddette attività sarebbero state commissionate al geometra (…) con un accordo intervenuto con il defunto dott. (…), parente delle convenute, che avrebbe autorizzato la realizzazione degli interventi in questione, pattuendo il pagamento delle opere al momento della vendita dei terreni a terzi o, in alternativa, la vendita degli stessi allo stesso esecutore delle opere.
Le opere di cui sopra avrebbero valorizzato i terreni, poi venduti a terzi senza riconoscere alcun corrispettivo in favore dell’esecutore delle opere stesse. Parte attrice lamenta, pertanto, un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. in favore delle signore Catuogno, le quali avrebbero goduto di un risparmio di spesa nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, pari ad Euro 108.493,34, che a sua volta ha comportato per il sig. (…) un depauperamento a causa dei costi sopportati. Le convenute si sono costituite in giudizio eccependo l’intervenuta prescrizione della domanda per decorso del termine decennale ex art. 2946 cc e l’inammissibilità per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 cc.; nel merito, l’infondatezza della domanda. Il giudice, con provvedimento del 26 luglio 2017, ha rigettato tutte le richieste istruttorie delle parti, non ritenendole necessarie ai fini della decisione. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità della domanda. Il legislatore civile, ex art. 2041 c.c., individua l’azione generale di arricchimento, volta essenzialmente ad evitare che possano sussistere degli spostamenti patrimoniali senza giustificazione, come si evince dallo stesso dato letterale laddove si spiega che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto…a indennizzare quest’ultima…”.
La norma richiede la sussistenza di un arricchimento di un determinato soggetto nei confronti di un altro in assenza di una valida causa giustificativa. Pertanto, si tratta di un’azione personale, esperibile, cioè, solo tra i soggetti che sono parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale.
Occorre domandarsi se possa configurarsi giuridicamente un’azione ex art. 2041 c.c. contro il terzo avvantaggiato.
Il legislatore con l’inciso “correlativa diminuzione patrimoniale”, lo esclude. Infatti, il concetto di correlatività comporta la sussistenza di un collegamento eziologico diretto ed immediato tra arricchito e depauperato, sine causa. L’impoverimento deve essere causa dell’arricchimento, per cui va esclusa l’esperibilità dell’azione verso il terzo, perché, costui sarebbe solo soggetto avvantaggiato in modo indiretto, con la conseguenza di non aver potuto causare direttamente un danno all’istante.
L’art. 2041 c.c. non può trovare applicazione nei confronti del terzo, perché questi non si è arricchito a danno di un’altra persona.
Alla luce di quanto esposto, la domanda è inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Renda, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
accerta e dichiara l’inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.; condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del giudizio, che si liquidano, in forza del DM 55/2014, in Euro 2.810,00, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 10 ottobre 2022.
Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2022.
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