ai fini dell’azione di inefficacia di cui alla L. Fall., articolo 64, atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalita’, che e’ requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo, cosicche’, l’attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell’altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli.

 

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 18 giugno 2018, n. 16079

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6178/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 21/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

(OMISSIS) ricorre per cassazione, ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c., avverso la sentenza del tribunale di Taranto con la quale e’ stata accolta la domanda della curatela del fallimento di (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) volta a ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi della L. fall., articolo 64, di un atto di cessione di diritti reali da essa (OMISSIS) stipulato col coniuge (OMISSIS) in sede di separazione, nonche’ avverso l’ordinanza della corte d’appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, che, ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c., ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’allora proposto gravame perche’ privo di ragionevole probabilita’ di accoglimento;

la curatela non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

debbono essere prioritariamente esaminati il terzo e il quarto motivo di ricorso, prospettati nei confronti dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilita’ dell’appello;

nell’ottica di Cass. Sez. U n. 1914-16, secondo cui l’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello resa ex articolo 348-ter e’ ricorribile per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (purche’ compatibili con la logica e la struttura del giudizio a essa sotteso), la ricorrente denunzia, col terzo motivo, la violazione dell’articolo 348-ter e dell’articolo 24 Cost., per esser stata l’ordinanza adottata senza previamente sentire le parti;

il motivo e’ manifestamente infondato poiche’ dal provvedimento risulta che l’inammissibilita’ dell’appello, ai sensi delle citate norme, era stata puntualmente eccepita dalla parte appellata;

e’ dunque evidente che la questione sottostante era gia’ devoluta al contraddittorio per il tramite della costituzione in giudizio dell’appellato, donde l’appellante ben avrebbe potuto replicare direttamente all’udienza tenutasi dinanzi alla corte del merito;

col quarto motivo la ricorrente, a fronte della ritenuta sussistenza, da parte della corte territoriale, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 75 e 126, sul rilievo di esser stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con validita’ per ogni grado di giudizio (articolo 75) e con prevalenza rispetto all’erronea domanda di distrazione avanzata dal difensore;

il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse;

la corte d’appello, dopo aver sottolineato che non era risultata esistere “ne’ allegazione ne’ prova di ammissione della (..) (OMISSIS) al patrocinio a spese dello Stato” e che vi era stata “richiesta di distrazione delle spese da parte del relativo difensore”, ha in ogni caso dichiarato sussistenti i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato “ove lo stesso inizialmente dovuto”;

in tal senso la statuizione va intesa come condizionata alla circostanza (negativa) della non avvenuta ammissione al patrocinio pubblico, in esatta coerenza col principio al quale la ricorrente ha fatto allusione: che cioe’, essendo possibile che la mancanza di risultanze fosse dipesa dalla mancata trasmissione dell’atto col quale era stata eventualmente accolta la domanda di ammissione al patrocinio pubblico, l’obbligo di pagamento del doppio del contributo si sarebbe potuto dichiarare esistente solo se il contributo fosse dovuto “inizialmente”;

trattandosi di statuizione condizionata la ricorrente non ha interesse a dolersi, giacche’ ove sia stata in effetti ammessa al patrocinio l’obbligazione di pagamento non sarebbe da considerare sussistente proprio in base all’ordinanza;

il primo e il secondo motivo di ricorso attengono invece alla sentenza di primo grado, impugnata ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c.; col primo si denunzia la nullita’ del procedimento per violazione degli articoli 102, 354 e 383 c.p.c., poiche’ il giudizio si era svolto senza la partecipazione di (OMISSIS), litisconsorte necessario in ragione dell’accordo simulatorio dedotto nell’atto introduttivo del giudizio;

il motivo e’ inammissibile per estraneita’ al tipo di statuizione;

il tribunale ha infatti accolto la domanda proposta dalla curatela ai sensi della L. Fall., articolo 64, qualificando l’attribuzione patrimoniale come effettivamente stipulata ma a titolo gratuito, e dunque inefficace nei riguardi della massa dei creditori in base alla norma indicata;

il fondamento della statuizione non e’ stato costruito sull’istituto della simulazione, ed e’ ovvio che la violazione del litisconsorzio deve essere commisurata alla statuizione finale, non al coacervo delle domande subordinate rimaste assorbite;

rispetto alla domanda proposta ai sensi della L. Fall., articolo 64, la posizione del fallito, che ha posto in essere l’atto a titolo gratuito, e’ rappresentata dal curatore;

col secondo motivo si denunzia la falsa applicazione della L. Fall., articolo 64 e degli articoli 155 e 156 c.c., nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la concessione del diritto di abitazione rientrasse nel novero degli atti a titolo gratuito, quando invece si era trattato, a dire della ricorrente, di una prestazione resa necessaria a titolo di dovere morale discendente dal coniugio, in considerazione del fine di riequilibrio del rapporto patrimoniale;

il motivo e’ inammissibile perche’ postula un sindacato di fatto, avendo il tribunale dato conto delle ragioni per cui nel caso specifico l’attribuzione prevista nell’accordo di separazione non poteva trovare giustificazione lato sensu compensativa, non essendovi stato alcun cenno a simile finalita’ nell’accordo medesimo, ne’ alcuna spiegazione circa eventuali necessita’ di riequilibrio patrimoniale attraverso prestazioni aggiuntive rispetto all’assegno di mantenimento, pure nel contempo stabilito;

si tratta di valutazione di pieno merito, della quale la ricorrente pretende in questa sede una revisione in base a un mero difforme preliminare asserto;

la valutazione e’ in vero sintonica all’orientamento di questa Corte, essendo stato gia’ affermato il condivisibile principio per cui, ai fini dell’azione di inefficacia di cui alla L. Fall., articolo 64, atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalita’, che e’ requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo, cosicche’, l’attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell’altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (v. Cass. n. 13087-15);

ai fini del contributo unificato concernente il giudizio di cassazione non rileva la mera istanza di ammissione depositata a seguito del ricorso;

e’ stato gia’ affermato che, ove la domanda di ammissione al patrocinio pubblico sia contenuta nel ricorso per cassazione, competendo la decisione finale ammissiva al giudice del merito ed essendo essa efficace per tutte le fasi o i gradi del giudizio (come si desume dal Testo Unico n. 115 del 2002, articolo 75, comma 1, articolo 93, comma 1, articoli 124 e 126), la relativa deliberazione non spetta alla Corte di cassazione, ma al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato (v. Cass. n. 22616-04; Cass. n. 5518-06); sicche’, nulla risultando a questo riguardo, devesi dare atto dell’esistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo ai sensi dell’articolo 13 del medesimo T.U..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.