in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore; a tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius. Poiché l’azione di riduzione presuppone la ricostituzione della massa ereditaria del defunto, l’attore che agisce in riduzione ha altresì l’onere di allegare e di provare quali siano le componenti patrimoniali facenti parte di detta massa, in particolare dimostrando che i beni allegati siano effettivamente appartenuti al defunto. A tal fine, l’attore che agisce in riduzione ha l’onere di allegare e di provare i titoli di provenienza dei cespiti patrimoniali attribuiti al patrimonio ereditario e di indicare puntualmente quali siano i beni facenti parte del patrimonio ereditario, posto che in assenza di una estesa indagine sull’intero patrimonio del defunto, non è dato poter discutere di lesione della quota di legittima, giacché, quand’anche tale lesione fosse sussistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come previsto dall’art. 553 c.c.
Tribunale|Grosseto|Civile|Sentenza|28 giugno 2023| n. 599
Data udienza 28 giugno 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI G…
Sezione Civile II
Tribunale di Grosseto,
in composizione collegiale, composto dai S… Magistrati: – Dott.ssa C… F… – Presidente – Dott. V… M… – Giudice Rel. – Dott. G… B… – Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa …/2020 r.g.
promossa da R… B… (C.F. B…, rappresentato e difeso dall’Avv. I… M…
ATTORE
Contro
P… B… (C.F. B…, B… F…, (C.F.: B… F… (…) G… B… F… (C F .: B… F… (…) G… S… v… (C F .: S… rappresentati e difesi dall’Avv. G… C…
CONVENUTI
Oggetto : azione di riduzione.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In via preliminare deve darsi atto che con D.P. n. 51 del 2022 del 15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato al Dott. V… M… quale Giudice Relatore.
Ancora preliminarmente deve darsi atto che risulta espletata la procedura di mediazione obbligatoria, sicché la domanda attorea risulta procedibile, con conseguente infondatezza dell’eccezione di improcedibilità proposta da parte convenuta.
Ciò posto, l’odierno attore chiede, quale figlio di B… V… ed erede legittimario dello stesso, la riduzione delle disposizioni del testamento di B… V…, pubblicato con verbale del Notaio Dott. B (…) , Rep.n. (…)- racc.n. (…), in quanto lesive della propria quota di legittima con conseguente reintegrazione di tale quota e, per l’effetto, assegnarsi anche ai sensi dell’art. 561 c.c. a favore dell’attore, nella sua qualità di erede legittimario, la quota di comproprietà, e salvo il diritto di (…) abitazione di S… V…, del bene immobile sito in M… A… (G.), Via delle F…n. 44 distinto al N… al foglio (…), particella (…), sub (…)e per 1/8 pari ad Euro 27.000,00 ovvero per il diverso valore che sarà provato in corso di causa o ritenuto di giustizia.
La domanda attorea è infondata.
Sul punto deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, ” in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore; a tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (Cass. Civ. n. 1357/2017).
Poiché l’azione di riduzione presuppone la ricostituzione della massa ereditaria del defunto, l’attore che agisce in riduzione ha altresì l’onere di allegare e di provare quali siano le componenti patrimoniali facenti parte di detta massa, in particolare dimostrando che i beni allegati siano effettivamente appartenuti al defunto.
A tal fine, l’attore che agisce in riduzione ha l’onere di allegare e di provare i titoli di provenienza dei cespiti patrimoniali attribuiti al patrimonio ereditario.
E ancora è stato osservato che l’attore che agisce in riduzione ha l’onere di indicare puntualmente quali siano i beni facenti parte del patrimonio ereditario, posto che in assenza di una estesa indagine sull’intero patrimonio del defunto, non è dato poter discutere di lesione della quota di legittima, giacché, quand’anche tale lesione fosse sussistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come previsto dall’art. 553 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 22325/2017).
Ciò posto, nel caso di specie la parte attrice non ha compiutamente assolto all’onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi dell’azione di riduzione proposta.
Dagli elementi di prova assunti in corso di causa, risulta che V… B… è defunto il 22.01.2019 (cfr. .n. 5 fasc, attore) e che questo ha disposto delle proprie sostanze a mezzo di testamento pubblico redatto con atto a rogito del Notaio D (…) del (…) (cfr. . 4 fasc, attore).
Con tale testamento V… B… ha istituito eredi la moglie V… S… e i figli P… B… e R… B…, attribuendo in particolare alla moglie il diritto di usufrutto sulla casa sita in M… A… via delle F…n. 44, nonché i beni mobili, il denaro contante e il saldo attivo del libretto postale; alla figlia P… B… ha lasciato la nuda proprietà della suddetta casa e della relativa area erbosa di pertinenza; al figlio R… B…, dando atto di una donazione di denaro fatta alla stesso mediante l’estinzione di un suo debito nei confronti della B.P.E., ha attribuito la titolarità delle quote di proprietà dei terreni siti nel Comune di M… A… L… assume che la lesione della propria quota di legittima derivi dall’attribuzione alla sorella P… B… della nuda proprietà della casa sita in M… A… Via delle F…n. 44, con perdita del valore di 27.000,00 euro sulla massa ereditaria, chiedendo l’attribuzione di una quota di detto diritto corrispondente al detto valore ovvero di un importo in denaro di pari entità.
Ebbene, alla luce degli elementi di prova assunti in corso di causa non risulta provata sufficientemente l’appartenenza degli immobili sopra richiamati all’asse ereditario e, dunque, la possibilità di considerarli oggetto della domanda di riduzione attorea.
Innanzi tutto, la parte attrice non ha allegato quali siano i titoli giuridici in base ai quali il defunto V… B… avrebbe acquistato il fabbricato sopra indicato, censito al C.F. di monte A… al foglio (…) particella, sub(…) e (…) nonché le quote di proprietà dei terreni che, secondo prospettazione, il testamento attribuisce allo stesso attore e censiti ai C.T. di M… A… al foglio (…)particelle (…)e(…) , foglio (…)particelle(…) , e (…).
Né può ritenersi comunque assolto l’onere di allegazione gravante sull’attore attraverso il mero richiamo dei documenti prodotti in corso di causa, ivi incluse le consulenze di parte depositate.
In particolare, dovendosi distinguere l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, da assolversi con la deduzione di fatti specifici negli scritti difensivi, e l’onere di provare i suddetti fatti da assolversi mediante la rituale formulazione di istanze istruttorie (art. 163 c.p.c.), non può ritenersi ammissibile supplire alle carenze della domanda circa l’individuazione degli elementi costitutivi della stessa tramite il richiamo dei documenti allegati, cui può assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell’atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza (cfr. Cass. Civ. n. 13825/2008).
Ciò posto, alcuna rilevanza assumono per la prova della proprietà degli immobili di causa i contratti depositati dalle parti e in particolare il contratto di compravendita redatto con atto a rogito del Notaio B… (…)del (…) Rep.n.(…) e Racc.n. (…)e quello redatto con atto a rogito del Notaio U… P… del (…) Rep.n.(…) e Racc.n. (…)(cfr. .ti 1 e 2 seconda memoria istruttoria attore en. 10 e 11 fasc. convenuti).
In detti atti V… B… interviene quale venditore sicché non possono costituire i titoli di provenienza in favore del defunto del diritto di proprietà sul fabbricato oggetto del testamento.
Inoltre, i contratti afferiscono a immobili aventi dati catastali diversi dal fabbricato per cui è causa e l’attore non ha fornito alcuna ricostruzione storica dei dati catastali del bene così da consentire di riferire lo stesso ai titoli predetti, né tale storia risulta dalle visure per immobile in atti.
Né assume rilevanza decisiva l’atto di divisione intervenuto in data 26.06.1979 tra V… B…, G… B…, L… B… e G… B…, con cui le parti, dando atto di essere eredi di R… o L… B…, attribuiscono a V… B… il fabbricato, costruito sul terreno del de cuius, censito al C.F. di M… A… al foglio (…) p.lla (…) sub.(…) (cfr. . 19 fasc, convenuti), posto che l’atto di divisione non è sufficiente per dimostrare la proprietà di un immobile, occorrendo la prova del titolo che fondava la comunione sciolta con la divisione (cfr. Cass. Civ. n. 22661/2022) e concernendo comunque l’atto un immobile diverso da quello di causa e le parti nulla hanno dedotto sull’eventuale riconducibilità catastale di detto bene a quello oggetto della divisione.
E ancora risulta priva di rilevanza probatoria la scrittura privata depositata dai convenuti (cfr. . 14 fasc., convenuti), trattandosi di documento che riconosce il possesso ventennale di V… B… su un fabbricato e che risulta priva di data e provenienza certa.
Inoltre, alcun rilievo probatorio assumono le perizie estimative depositate dalle parti (cfr. ti 2 citazione e 3 della memoria istruttoria di parte attrice, … 5 fasc, convenuti) posto che le consulenze di parte non possono assumere alcun valore probatorio della proprietà, risolvendosi in mere allegazioni tecniche di parte (cfr. Cass. Civ. n. 16030/2002).
Inoltre, la prova della proprietà non può fondarsi sulla dichiarazione di successione in atti (cfr. … 13 fasc, convenuti), trattandosi di documento di mera rilevanza fiscale, privo di valore sul piano civilistico (cfr. Cass. Civ. n. 25149/2014) ovvero sulle sole visure catastali in atti (cfr. … 19 fasc, convenuti), trattandosi di atti aventi il mero scopo di individuare i dati catastali di riferimento di un immobile (cfr. Cass. Civ. n. 7567/2019) ovvero sui titoli e documenti edilizi o urbanistici dell’immobile (cfr. …ti 15, 16, 17, 18, 19 fasc, convenuti) che afferiscono ai soli rapporti tra P.A. e privato (Cass. Civ. n. 15905/1999).
Gli altri documenti prodotti dalle parti e consistenti in comunicazioni intercorse tra le stesse e in estratti di conto corrente e altra documentazione contabile sono irrilevanti per la prova della proprietà degli immobili di causa.
In definitiva, non sussistono allegazioni e prove sufficienti per affermare che gli immobili dedotti dall’attore siano parte dell’asse ereditario e come tali rilevanti per la domanda di riduzione proposta dallo stesso, sicché risulta impossibile ricostruire la massa ereditaria di V… B… come prospettata dall’attore.
Avendo questo fondato la lesione della propria quota di legittima essenzialmente sul fatto che il testatore ha attribuito la nuda proprietà del fabbricato sopra descritto a P… B… e non risultando provata l’appartenenza dello stesso all’asse ereditario, la domanda di riduzione risulta infondata, risultando assorbita ogni ulteriore questione dedotta per il principio della ragione più liquida.
Sul punto deve osservarsi che le richieste dei convenuti di accertamento delle donazioni asseritamente svolte in favore dell’attore dal defunto sono state proposte incidentalmente ai soli fini del rigetto delle domande attoree, come si evince dalle conclusioni rassegnate dagli stessi, in cui si richiede in via principale il rigetto della domanda di riduzione dell’attore.
In conclusione, le domande di parte attrice vanno respinte in quanto infondate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, del valore della controversia e delle attività concretamente svolte dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 814/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) respinge tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte da parte attrice; 2) condanna la parte la parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti che si liquidano nella somma di 7.616,00 euro, a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Grosseto, il 28 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2023.
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