in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimita’ se sorretti da argomentata motivazione.

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Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|13 settembre 2022| n. 26872

Data udienza 4 maggio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 28960/2021 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 926/2021 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/09/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

RITENUTO IN FATTO

– che societa’ (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 926/21, del 13 settembre 2021, della Corte di Appello di Genova, che – accogliendo il gravame esperito da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 453/18, del 12 giugno 2018, del Tribunale della Spezia – ha condannato gli odierni ricorrenti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in Euro 5.000,00, con sanzione pecuniaria, della L. 8 febbraio 1948, n. 47, ex articolo 12, fissata nella stessa misura;

– che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono di essere stati convenuti in giudizio dal (OMISSIS), in relazione ad un articolo, a firma della (OMISSIS), pubblicato sul quotidiano “(OMISSIS)” (del quale la societa’ (OMISSIS) e’ l’editore, mentre il (OMISSIS) era il direttore responsabile), ritenuto dall’attore diffamatorio;

– che nello scritto, intitolato “(OMISSIS)”, si riferiva che un imprenditore spezzino del settore dell’attivita’ balneare (identificabile nel (OMISSIS)), non intendendo versare all’ex coniuge l’assegno divorzile, era stato dalla stessa denunciato alla Guardia di Finanza come evasore fiscale, circostanza poi rivelatasi priva di fondamento;

– che il giudice di prime cure rigettava la domanda risarcitoria, sul rilievo che, pur essendo l’attore, forse, riconoscibile quale protagonista della vicenda narrata nell’articolo, la pubblicazione aveva rispettato i principi di verita’, pertinenza e continenza, costituendo, dunque, legittimo esercizio del diritto di cronaca;

– che il gravame proposto dall’attore soccombente veniva accolto dal giudice di appello, che provvedeva nei termini sopra meglio indicati;

– che avverso la sentenza della Corte genovese ricorrono per cassazione la (OMISSIS), il (OMISSIS) e la (OMISSIS), sulla base – come detto – di sei motivi;

– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dei principi in tema di diffamazione a mezzo stampa di cui agli articoli 51 e 595 c.p., e all’articolo 2043 c.c.;

– che si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare la rispondenza al vero dei contenuti delle dichiarazioni rese dall’ex moglie del (OMISSIS), mentre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando la cronaca giornalistica abbia ad oggetto il contenuto di un’intervista, il requisito della verita’ dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza tra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall’intervistato;

– che il secondo motivo denuncia – sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli articoli 115 e 116 c.p.c., e dell’articolo 2697 c.c.;

– che la censura della sentenza impugnata investe, in questo caso, l’affermazione della Corte genovese secondo cui incombeva sugli odierni ricorrenti l’onere di dimostrare l’avvenuta presentazione della denuncia, alla Guardia di Finanza, da parte dell’ex moglie del (OMISSIS);

– che deducono i ricorrenti come il (OMISSIS) non ha mai contestato, con i propri scritti defensionali, che vi fosse stata la denuncia alla Guardia di Finanza alla quale si riferiva l’articolo dallo stesso ritenuto diffamatorio;

– che il terzo motivo denuncia – nuovamente ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dei principi in tema di diffamazione a mezzo stampa di cui all’articolo 595 c.p., e all’articolo 2043 c.c.;

– che la sentenza impugnata e’ censurata anche nella parte in cui afferma che la notizia riportata sul quotidiano avrebbe dovuto essere “posta in termini dubitativi”, mentre l’articolista aveva “utilizzato il verbo all’indicativo”;

– che, nuovamente, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che la notizia, nel presente caso, non era la presentazione della denuncia, quanto, piuttosto, le dichiarazioni dell’intervistata;

– che il quarto motivo denuncia – sempre ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dei principi in tema di diffamazione a mezzo stampa di cui all’articolo 595 c.p., e all’articolo 2043 c.c.;

– che si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la pubblicazione oggetto di causa non ha rispettato il requisito della pertinenza, concernendo fatti privati;

– che tale requisito, per contro, sussiste – secondo i ricorrenti anche in relazione a fatti privati che, per le modalita’ che li circostanziano, le cause che li determinano ed i fini che li ispirano, possono interessare la collettivita’;

– che il quinto motivo denuncia – sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., ritenendo non corretto il ragionamento presuntivo in forza del quale il giudice di appello ha ritenuto provato il danno non patrimoniale lamentato dal (OMISSIS);

– che, infine, il sesto motivo denuncia – ancora una volta ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 1226 e 2056 c.c., oltre che del combinato disposto degli articoli 2043 e 2059 c.c.;

– che si censura la sentenza per aver ritenuto esistente il danno ed averne determinato l’entita’ in difetto di dimostrazione della sua ricorrenza, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il (OMISSIS), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio per il 4 maggio 2022;

– che i ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va rigettato;

– che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dai ricorrenti nella memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2;

– che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili, giacche’ l’inidoneita’ del quarto motivo a scalfire l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa il difetto di pertinenza della notizia pubblicata rende irrilevanti le questioni – oggetto, appunto, dei primi tre motivi – attinenti alla verita’ della notizia (questioni essenzialmente relative al fatto che l’articolista si sarebbe limitata a riprodurre quanto riferitole dalla ex moglie del (OMISSIS));

– che la sentenza impugnata risulta basata sull’esclusione di entrambi tali requisiti – verita’ e pertinenza della notizia – necessari perche’ possa operare la scriminante del diritto di cronaca, e quindi su una duplice “ratio decidendi”;

– che deve, pertanto, darsi seguito al principio secondo cui, “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo gia’ Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01);

– che il quarto motivo, come anticipato, e’ infondato;

– che, sul punto, va premesso che “in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimita’ se sorretti da argomentata motivazione” (cosi’, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 14 marzo 2018, n. 6133, Rv. 648418-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2019, n. 5811, Rv. 65299701; Cass. Sez. 3, ord. 30 maggio 2017, n. 13520, non massimata sul punto; Cass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2015, n. 15759, non massimata, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 80, Rv. 621133-01);

– che la sentenza impugnata risulta sorretta da adeguata motivazione, non esibendo profili di manifesta illogicita’ o irriducibile contraddittorieta’ – i soli ormai idonei ad integrare il vizio di motivazione – nella parte in cui relega ad “un’ottica di modesto pettegolezzo” la propalazione di notizie attinenti a “questioni familiari”, che vedevano contrapposti due ex coniugi, nel tentativo, “da una parte, di limitare e, dall’altra, aumentare l’assegno di mantenimento”;

– che non risulta, infatti, conferente il precedente di questa Corte richiamato dai ricorrenti, concernente la pubblicazione di una notizia di una violenta aggressione fisica, attuata con un coltello, aggressione cui era sottesa una relazione extraconiugale che vedeva coinvolti due imprenditori, entrambi noti a livello locale, nell’ambito di una cittadina di provincia, trattandosi, in questo caso, di un fatto certamente di interesse pubblico, almeno nei termini di notizia di cronaca “nera”;

– che il quinto motivo e’ inammissibile, dal momento che la sentenza impugnata ha ritenuto raggiunta la prova presuntiva del danno non patrimoniale – che ha inteso come “sofferenza morale e patimento interiore”, in cio’ conformandosi agli indirizzi di questa Corte, che ne rimarcano l’attinenza “ad un bene immateriale”, qual e’ quello della dignita’ della persona (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2020, n. 25164, non massimata; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 21 marzo 2022, n. 9006, Rv. 664553-01) – in ragione del fatto “che la questione era divenuta nell’ambiente oggetto di dileggi e pettegolezzi”;

– che rispetto a tali affermazioni il presente motivo di ricorso si risolve solo “nello svolgimento di argomentazioni dirette puramente e semplicemente a infirmare la plausibilita’ del ragionamento presuntivo condotto dal giudice di merito, criticando la ricostruzione del fatto che questi abbia operato”, con conseguente “sconfinamento della censura dal paradigma della violazione dell’articolo 2729 c.c.” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2021, n. 18611, Rv. 661649-01);

– che, infine, il sesto motivo – che censura la sentenza per “aver determinato l’entita’ della sua liquidazione in difetto della dimostrazione dell’esistenza del pregiudizio” – e’ infondato, non solo perche’ la sentenza ha escluso espressamente che quello reputazionale costituisca un danno “in re ipsa”, ma lo ha identificato, come detto, nella “sofferenza morale e patimento interiore” subiti dal (OMISSIS) in ragione del fatto “che la questione era divenuta nell’ambiente oggetto di dileggi e pettegolezzi”, dando rilievo, anche per la sua liquidazione, a criteri, quali “la diffusione locale del giornale” e “la qualita’ della persona offesa”, gia’ positivamente valorizzati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8861, Rv. 660992-01);

– che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando, in solido, la societa’ (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS) a rifondere, a (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidandole in Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, piu’ 15% per spese generali ed accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.