In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

Tribunale|Benevento|Sezione 2|Civile|Sentenza|19 maggio 2021| n. 1019

Data udienza 12 maggio 2021

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBVNALE DI BENEVENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1422/2016 R.G.A.C.,

TRA

FALLIMENTO della (…) S.R.L., in

persona dei Curatori p.t., che si costituiscono in forza di autorizzazione del G.D. datata al 22 Marzo 2016, rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell’atto di citazione, dall’Avv. Gi.BO., nel cui studio è elett.te dom.to;

ATTORE

E

(…) S.R.L., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura allegata informaticamente alla comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. Le.GA., di altro Foro, senza elezione di domicilio nel circondario;

CONVENUTA

avente ad oggetto: “Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole (azione di simulazione, nullità annullamento, etc.)”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il FALLIMENTO della (…) S.r.l. (dichiarato dal Tribunale di Benevento, con sentenza n. 21/2014) traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, l'(…) S.R.L., chiedendo accertarsi la simulazione assoluta e, quindi, la nullità della compravendita dell’immobile in Morcone, alla Via (…) s.n.c., censito in catasto al fol. (…): compravendita conclusa, tra le medesime parti del processo, il 30 Marzo 2011, mediante atto pubblico rogato dal Notaio Ro.BA., con studio in Napoli, rep. n. 84, racc. n. 39.

Chiedeva, altresì, ordinarsi l’annotazione e la trascrizione della sentenza.

2. Resisteva la convenuta, la quale chiedeva rigettarsi la domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La compravendita in esame è affetta da simulazione assoluta.

Il 14 Marzo 2011, la (…) S.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “(…)”) nominava amministratore (…), e la autorizzava ad alienare l’immobile (un albergo) di proprietà della società, ovvero quello per cui è causa (descritto, in maniera più particolareggiata, nel dispositivo di questa sentenza), al prezzo minimo di Euro 2.650.000,00: nel verbale, si legge che era già stata avanzata proposta d’acquisto, da parte della (…) S.r.l.

Mediante compravendita che rivestiva la forma della scrittura privata, autenticata il 25 Marzo 2011, i soci della (…) cedevano le proprie quote ad una società fiduciaria, la (…) S.P.A., che le acquistava nella misura del 97,87% (residuava, in capo al socio (…), il 2,13% del capitale sociale).

I fiducianti, ossia gli acquirenti sostanziali, erano, nella quota del 48,93% ciascuno, (…) (socio della (…) S.R.L.) e (…), marito di (…): la stessa (…), tuttavia, poi (il 21 Giugno 2011), conferiva mandato alla società, per poter acquistare ella la quota già oggetto del mandato conferito dal (…).

II 30 Marzo 2011, veniva conclusa la compravendita, oggetto della domanda di simulazione: il complesso immobiliare veniva venduto, contro il prezzo di Euro 1.300.000,00, dalla (…) alla (…) S.r.l.

Il 21 Aprile 2011, la (…) concludeva un “ACCORDO COMMERCIALE DI PARTNERSHIP” con la (…): la (…) veniva qualificata come beneficiaria di una locazione finanziaria, avente ad oggetto l’immobile, stipulata con la (…) S.p.A..

Le due società (l’una amministrata dalla (…), l’altra dal marito, (…)) pattuivano (art.

1) che la (…) provvedesse, sino al 31 Dicembre 2014 (salva proroga: non si tratta, insomma, di un semplice biennio, come eccepisce la convenuta) alla “erogazione dei servizi alberghieri (…) limitatamente alla prima unità immobiliare del complesso immobiliare”.

Il 22 Aprile 2011, la stessa (…) S.r.l. rivendeva il bene alla (…) S.P.A., contro il prezzo di Euro 8.000.000,00.

Nell’atto pubblico si costituiva, altresì, la (…), come utilizzatore del bene, a titolo di locazione finanziaria: locazione che, come si legge nell’atto, veniva stipulata nella stessa data.

Nella premessa della compravendita in esame, si specificava che il bene era stato acquistato dalla (…) S.p.A. dietro specifica indicazione dell’utilizzatore, che aveva definito “direttamente con la parte venditrice il prezzo e le modalità tutte inerenti il trasferimento della proprietà”.

Il (…) veniva nominato amministratore della (…) il 22 Febbraio 2014, in sostituzione della moglie, la (…): l’8 Aprile successivo, la società sarebbe stata dichiarata fallita.

(…) diveniva amministratore unico della (…) S.r.l. l’8 Agosto 2011: ma già all’epoca della vendita in esame ella era titolare di quota della società, in misura del 50%: l’altro 50% apparteneva al già menzionato (…).

Il pagamento del prezzo veniva regolato (art. 3), quanto all’imponibile, mediante consegna di assegno bancario: nulla veniva, invece, pattuito quanto al pagamento dell’I.V.A.

La venditrice dichiarava di aver già incassato la somma, e rinunziava, di conseguenza, all’ipoteca legale.

In realtà, l’I.V.A. veniva, anch’essa, pagata mediante assegni bancario (da Euro 260.000,00), accreditato sul conto corrente bancario della (…) il 2 Maggio 2011; l’assegno relativo all’imponibile veniva accreditato il 24 Maggio 2011.

L’alienante, pertanto, senza aver ancora incassato alcunché, rinunziava alla garanzia ipotecaria di legge, ed accettava in pagamento degli assegni bancari: come tali, privi di certezza di provvista, nonostante la misura cospicua del prezzo.

La (…), udita dai Curatori del fallimento il 6 Giugno 2014, dichiarava di essere casalinga, e che la medesima attività svolgeva prima di assumere la carica di amministratore della (…); che il marito, (…), le aveva proposto di ricevere la medesima carica: ella non sapeva il motivo; di ignorare chi fossero i soci della (…); di ignorare quale valore potesse assumere il compendio alienato alla (…) S.R.L.; che ella sottoscriveva i verbali delle assemblee della (…) a casa, ove glieli sottoponeva il marito; di non ricordare l’avvenuta stipulazione di atti di qualche rilevanza, nel 2011: in particolare, non ricordava l’avvenuta vendita, così come se fosse stato incassato l’importo di Euro 1.300.000,00: occorreva chiedere al marito.

Il quadro, insomma, è quello di un ristretto gruppo di persone, tra le quali la (…) sembra aver assunto un ruolo piuttosto formale ed apparente che effettivo, le quali assumevano, di volta in volta, la qualità di soci o di amministratori (od entrambe) delle tre società coinvolte: la (…), la (…) S.r.l. e la (…)

Queste società riuscivano, con l’alienazione intermedia alla (…) S.R.L., che poi cedeva alla (…) S.P.A., ad evitare che i beni risultassero venduti direttamente dalla (…), ormai prossima al fallimento: così prevenendo il rischio della revocazione del negozio.

La stessa difesa della (…) S.r.l. ammette (senza contestazioni) la condizione di difficoltà economica della (…) (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta), ed aggiunge che gli importi versati non erano pari ai soli Euro 1.300.000,00, oltre all’I.V.A.: si aggiungeva la “somma pari ad Euro 1.151.500,26 per saldare posizioni debitorie della (…) s.r.l. (Euro 900.000,00 versati ad estinzione del debito nei confronti della (…) s.c.r.l. ed Euro 251.500,26 versati ad estinzione del debito nei confronti di (…) SpA)”.

Si tratta di crediti ipotecari, menzionati all’art. 4 del contratto, oggetto della domanda.

Pur considerando tali ulteriori importi, la differenza rispetto al prezzo pagato dalla (…) S.p.A. rimane assai consistente: quest’ultima, infatti, versava, circa tre settimane dopo, un corrispettivo pari ad oltre il triplo.

Si dovrebbe ammettere, insomma, che compagini sociali così strettamente connesse abbiano inteso concretare una “una normale operazione commerciale” (così alla pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta), attraverso cui la (…), per poter, alla fine, gestire la stessa azienda alberghiera (in forza del ricordato “ACCORDO COMMERCIALE DI PARTNERSHIP”), doveva prima alienare a condizioni di estremo svantaggio, anziché vendere direttamente alla società che avrebbe concesso i beni in locazione finanziaria: disposta a pagare ben di più.

Se, insomma, “l’immobile oggetto del presente giudizio fu venduto al solo fine di creare liquidità e far operare la (…) sul mercato, recuperandone i valori immateriali aziendali. ” (così ancora alla pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta), non è stato adeguatamente spiegato perché non si sia ottenuto il risultato di far conseguire alla (…) una liquidità ben più consistente, quale quella versata dalla (…) S.p.A. appena una ventina di giorni dopo l’alienazione de qua agitur.

Si legge nella comparsa di costituzione e risposta (alla pag. 7), che la determinazione di “un prezzo sensibilmente più elevato” fu “conseguenza di una operazione finanziaria”: giustificazione completamente generica, e mai precisata in maniera comprensibile (alla pag. 9, altrettanto vagamente, si legge, poi, essersi trattato di: “una legittima operazione finanziaria che nulla rileva ai fini della domanda (si dirà a suo tempo, se necessario, dell’utilizzo del finanziamento che certamente non ha avuto finalità distrattive o speculative, né si è posto come aspetto del presunto accordo simulatorio).”).

La (…) S.P.A., tra l’altro, pagava attraverso assegni circolari, e non certo mediante assegni bancari.

Osserva la convenuta che l’operazione veniva deliberata dall’assemblea della (…) quando ancora i soci precedenti non avevano alienato le proprie quote alla (…) S.p.A..

In realtà, quattro dei cinque soci della (…) pattuivano la cessione delle loro quote alla (…), o a vantaggio di terzo da nominarsi, già con contratti (conclusi nella forma della scrittura privata non autenticata) datati al 2 Marzo 2011: l’ultimo socio, (…), con missiva del 5 Aprile 2011, diretta al (…) ed al (…), dichiarava, poi, di “confermare i nostri accordi”, aventi ad oggetto la cessione della di lui quota di partecipazione alla medesima (…): accordi, pertanto, già in precedenza conclusi (in mancanza di ulteriori elementi, può presumersi che la pattuizione risalga al medesimo giorno delle altre quattro).

Esattamente, allora, l’attore invoca Cass. civ., Sez. I, 26.11.2008, sent. n. 28224, resa in un caso parecchio simile a quello che costituisce l’oggetto della presente controversia:

“In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in un caso in cui la sentenza di merito aveva ritenuto raggiunta la prova della simulazione assoluta di un contratto di vendita stipulato da una società, in seguito fallita, sulla base di plurimi indizi precisi e concordanti, quali: la notevole incongruità del prezzo di vendita; la mancata prova del pagamento del prezzo; la presenza dominante del socio della società acquirente nella gestione della società venditrice fallita; la contiguità temporale della rivendita del bene; l’inusitata dilazione del pagamento del prezzo, senza garanzie e malgrado la trasmissione del possesso; la coeva cessione alla sub acquirente dei locali dell’impresa)”.

2. Dev’essere ordinata l’annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell’atto de quo agitur (art. 2655 c.c.), mentre nessuna norma prevede la trascrizione della sentenza medesima.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

4. Risulta in atti un decreto del G.D., di autorizzazione ai benefici ex art. 146, D.P.R. 115/2002.

Non risulta, invece, un decreto ex art. 144 l. f.: la cui esistenza, anzi, è stata espressamente esclusa dal procuratore costituito del fallimento, interpellato dal Giudice sul punto.

Ciò significa che il fallimento non risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato: sicché la condanna alla refusione delle spese di lite, in danno della controparte soccombente (non ammessa al patrocinio), non deve prevedere il pagamento a beneficio, ex art. 133, D.P.R. 115/2002.

Il recupero, infatti, ai sensi degli ultimi due commi del menzionato art. 146, D.P.R. 115/2002, dovrà essere assicurato dal Giudice Delegato, appena risulteranno delle disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1422/2016 R.G.A.C., promossa dal FALLIMENTO della (…) S.R.L., in persona dei Curatori p.t., contro l'(…) S.R.L., in persona del l.r.p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:

1. dichiara nullo il contratto di cui alle seguenti conclusioni della parte attrice:

– Accertare e dichiarare la simulazione assoluta e la conseguente nullità dell’atto pubblico rogato il 30 marzo 2011 per notar Roberto Battista di Napoli, rep. 84. racc. 39, avente ad oggetto la compravendita della piena proprietà dell’immobile ubicato in Marcane (BN) alla via raccordo Cappuccini SNC e precisamente: – complesso edilizio “(…)” con annessa area scoperta pertinenziale, composto da due corpi di fabbrica, collegati da un tunnel, elevati rispettivamente di tre piani fuori terra il corpo principale, oltre ad un piano seminterrato, e di quattro piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato il corpo di fabbrica secondario…. Il tutto confinante con p.lle (…) a nord, con p.lle (…) ad ovest, con p.lla (…) a sud e con p.lle (…) ad est. Riportato nell’Agenzia del Territorio del Comune di Morcone al foglio (…) alla via (…), al piano S2-S1-T-1-2. cat. D2. R.C. curo 43.716. 00:

2. ordina annotarsi la presente sentenza in margine della trascrizione dell’atto dichiarato nullo (trascrizione eseguita in Benevento, il 5 Aprile 2011, ai nn. 3807/2793);

3. condanna l'(…) S.r.l. a rifondere al FALLIMENTO della (…) S.r.l. le spese di lite, liquidate in Euro 36.144,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all’I.V.A. ed alla Cassa come per legge.

Così deciso in Benevento il 12 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2021.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.