l’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius, finalizzata a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, per cui la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all’azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso.
Tribunale|Civitavecchia|Civile|Sentenza|4 ottobre 2021| n. 1000
Data udienza 21 agosto 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente rel.
Dott. Mario Montanaro Giudice
Dott. Gianluca Gelso Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2108 R.G. dell’anno 2013 trattenuta in decisione all’udienza del 29 aprile 2021 con scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica in data 18 luglio 2021
(…) nata a Roma il 18 giugno 1955 residente in Roma alla Via (…) C.F. (…), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dall’avv. Vi.Ga. e dall’Avv. Cl.Fr. del foro di Ancona, elettivamente domiciliata in Civitavecchia in Via (…) presso lo studio dell’Avv. Ro.Pa. come da delega in calce all’atto introduttivo
(…) nato a Roma il 16 dicembre 1962 residente in Ladispoli (Rm) Viale (…) n. 131, C.F. (…) elettivamente domiciliato in Ladispoli alla Via (…) presso lo studio dell’Avv. Ag.Ag. che lo rappresenta e difende in virtù di procura estesa in calce alla comparsa di risposta
TRA
Attrice
E
Convenuto
NONCHE’
(…) nato (…) residente in Velletri Via (…) n. 11 C.F. (…) rappresentato e difeso dall’Avv. An.Ma. presso il cui studio in Velletri al Viale (…) è elettivamente domiciliato come da delega a margine della comparsa di risposta
Convenuto
OGGETTO: azione di riduzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’atto introduttivo del giudizio, la Sig.ra (…), premesso di essere erede, unitamente ai fratelli Signori (…) e (…), del Sig. (…), deceduto in Ladispoli (RM), in data 7 dicembre 2010 senza lasciare disposizioni testamentarie, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Sig. (…), al fine di ottenere l’accertamento della simulazione delle vendite di due diversi beni immobili operata dal defunto padre in favore di quest’ultimo e delle donazioni intervenute con bonifici e pagamenti indiretti operate dal padre in favore dello stesso (…) ed, in conseguenza, l’accoglimento della domanda di riduzione ereditaria volta alla ricostituzione dell’asse ereditario del Sig. (…), con conseguente divisione ereditaria ed attribuzione all’attrice, previa stima dell’asse, di beni o denaro pari alla quota di un terzo del patrimonio determinato.
Si costituiva il Sig. (…) contestando la qualità di legittimaria pretermessa in capo all’attrice, in quanto il Sig. (…) non aveva disposto di tutti i suoi beni prima della morte e poiché in vita aveva provveduto ad effettuare donazioni in denaro anche in favore degli altri due figli.
Nel corso del giudizio, concessi i termini di cui all’art. 183, VI comma c.p.c., all’udienza del 2 maggio 2018 rendevano l’interrogatorio formale i Signori (…) e (…); all’udienza del 18 ottobre 2018 veniva conferito al C.T.U., Dott.ssa (…), l’incarico, tra gli altri, di determinare il valore degli immobili oggetto di causa.
Espletata la C.T.U. all’udienza del 5 febbraio 2020, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
Con ordinanza del 29 settembre 2020 il collegio disponeva rimettersi la causa sul ruolo al fine di dedurre sulla eventuale nullità rilevabile d’ufficio dei contratti che si assumevano essere simulati perché privi dei prescritti requisiti di forma o di sostanza.
La parte attrice depositava i due atti di compravendita oggetto dell’azione di simulazione. La parte convenuta eccepiva la tardività del deposito.
All’udienza del 29 aprile 2021, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica. Preliminarmente deve rilevarsi che in base alla documentazione prodotta dalla parte attrice può escludersi la nullità dei contratti oggetto della domanda di simulazione essendo stati rispettati i requisiti sia formali che sostanziali non solo del contratto di compravendita ma anche della donazione.
Le circostanze di fatto che sono a base del giudizio sono le seguenti:
– in data 7/12/2010 decedeva a Ladispoli (RM) il Sig. (…), nato a Roma il 12/02/1924, il quale non lasciava disposizioni testamentarie;
– gli eredi legittimi del Sig. (…), nonché legittimari ai sensi dell’art. 536 e 537 Codice Civile, sono:
a) (…), figlia del de cuius e della di lui prima moglie Vicini Annunziata;
b) (…), figlio del de cuius e della di lui prima moglie Vicini Annunziata;
c) (…), figlio del de cuius e della di lui seconda moglie (…).
La parte attrice ha sostenuto che:
– il de cuius pose in essere una serie di donazioni di duplice natura in favore del figlio (…) che di fatto ne azzerarono il patrimonio;
– le donazioni effettuate in vita dal Sig. (…) al figlio (…) sono state di duplice natura:
1) donazioni in denaro per Euro 117.745,00 effettuate dai conti correnti intestati al Sig. (…) e accesi presso la (…) Viale (…) 48, il primo n. (…) aperto il 3/01/2003 e chiuso il 29/12/2009, il secondo n. (…) aperto il 24/04/2006 e chiuso il 10/06/2009:
A) 2/01/2006: Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) mediante emissione di assegno circolare dal conto n. (…) in data 2/01/2006 direttamente in favore di (…);
B) 19/09/2006: Euro 9.400,00 (Euro novemilaquattrocento/00) mediante emissione di assegno circolare dal conto n. (…) in favore del Notaio (…) per il pagamento delle spese dell’atto notarile del 28/09/2006, spettanti al Sig. (…);
C) 2/08/2007: Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) mediante bonifico bancario dal conto n. (…) in favore del Condominio di Viale (…) n. 131 di Ladispoli, ove il Sig. (…) risiedeva, a copertura di un debito del predetto in favore dell’Amministrazione Condominiale;
D) 5/02/2008: Euro 765,00 (Euro settecentosessantacinque/00) mediante bonifico bancario dal conto n. (…) in favore della (…) per il pagamento di rate del mutuo personale contratto dal Sig. (…);
E) 28/04/2008: Euro 7.000,00 (Euro settemila/00) mediante emissione di assegno bancario dal conto n. (…) in favore del Notaio (…) per il pagamento delle spese dell’atto notarile del 23/04/2008, spettanti al Sig. (…);
F) 9/09/2008: Euro 1.154,00 (Euro millecentocinquantaquattro/00) mediante bonifico bancario dal conto n. (…) in favore della (…) per il pagamento di rate del mutuo personale contratto dal Sig. (…);
G) 1/12/2008: Euro 49.426,00 (Euro quarantanovemilaquattrocentoventisei/00) mediante bonifico bancario dal conto n. (…) in favore della (…) ad estinzione del mutuo personale contratto dal Sig. (…).
2) donazioni di beni immobili attuate mediante due compravendite simulate della nuda proprietà: A) in data 28/09/2006: cessione della quota di 1/2 della nuda proprietà di alcuni immobili siti a Torricella In Sabina (RI) attraverso una compravendita simulata per il prezzo di Euro 57.500,00: aa) terreno distinto al NCT del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), natura T, consistenza 5 are, Località (…);
bb) terreno distinto al NCT del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), natura T, consistenza 10 are e 17 centiare, Località (…);
cc) terreno distinto al NCT del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), natura T, consistenza 12 are e 58 centiare, Località (…);
dd) terreno distinto al NCT del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), natura T, consistenza 22 are e 30 centiare, Località (…);
c.c.) terreno distinto al NCT del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), natura T, consistenza 5 are e 30 centiare, Località (…);
ff) fabbricato distinto al NCEU del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), subalterno 1, natura A/2, consistenza 11,5 vani, Località (…);
gg) fabbricato distinto al NCEU del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), subalterno 2, natura C/2, consistenza 52 mq, piani S-1, Località (…).
B) in data 23/04/2008: cessione della quota di 1/2 della nuda proprietà di alcuni immobili siti a Ladispoli (RM) attraverso una compravendita simulata per il prezzo di Euro 70.000,00:
aa) Appartamento distinto al NCEU del Comune di Ladispoli, foglio (…), particella (…) e particella (…) graffate, consistenza 5,5 vani, categoria A/2, piano T, Via (…), n. 4;
bb) Locale box distinto al NCEU del Comune di Ladispoli, foglio (…), subalterno 1, categoria C/6, consistenza 11 mq, piano T, Via (…) n. 4.
Sulla base di tali circostanze di fatto l’attrice ha dedotto che i due contratti di compravendita immobiliare e tutte le elargizioni di denaro sopra descritti rappresentano donazioni e come tali devono essere ridotte per consentire la ricostruzione del patrimonio del de cuius sulla quale calcolare la quota di legittima spettante alla figlia (…).
In particolare, “la disposizione sub A) costituisce donazione tout court, le disposizioni di pagamento sub D) e sub F), pur avendo importo relativamente modesto, devono essere considerate un unicum con quella sub G), in virtù del quale superano il criterio della “modicità” posto dalla legge quale limite alla riduzione delle donazioni e costituiscono, appunto, donazioni in quanto spese effettuate per il pagamento di un debito del donatario (cfr. art. 741 Codice Civile). Parimenti, le disposizioni sub B), sub C) e sub E) sono donazioni in quanto spese effettuate per il pagamento di un debito del donatario (cfr. art. 741 Codice Civile)” mentre gli atti relativi ai beni immobili pur avendo assunto la forma del contratto a titolo oneroso di compravendita, sono da considerare atti a titolo gratuito ovvero donazioni poiché il pagamento è stato effettuato con denaro prelevato dal conto corrente dello stesso venditore.
Tutto ciò premesso la parte attrice ha sostenuto che “prendendo come riferimento i valori di cui all’espletata CTU, il valore del “donatum “immobiliare, attualizzato all’oggi, viene come di seguito quantificato: Euro 160.750,00 (pari a 1/2 del valore della piena proprietà) per gli immobili siti a Torricella in Sabina (atto sub H) ed Euro 69.000,00 (pari a 1/2 del valore della piena proprietà) per gli immobili siti a Ladispoli e che pertanto, la quota di riserva spettante alla Sig.ra (…) (2/9) deve essere quantificata in:
– Euro 26.165,56 in relazione alle donazioni in denaro, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell’apertura della successione al saldo effettivo;
– Euro 35.722,22 in relazione alla donazione dell’immobile sub H), interessi dalla data della perizia al saldo effettivo;
– Euro 15.333,33 in relazione alla donazione dell’immobile sub I), oltre interessi dalla data della perizia al saldo effettivo.
Prendendo come riferimento i valori risultanti all’epoca dell’apertura della successione, il valore del “donatum” immobiliare, viene come di seguito quantificato:
– Euro 71.875,00 (pari a 1/2 del valore della piena proprietà) per gli immobili siti a Torricella in Sabina (atto sub H) ed Euro 87.500,00 (pari a 1/2 del valore della piena proprietà) per gli immobili siti a Ladispoli.
Pertanto, la quota di riserva spettante alla Sig.ra (…) (2/9) dovrà essere quantificata in:
– Euro 26.165,56 in relazione alle donazioni in denaro, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell’apertura della successione al saldo effettivo;
– Euro 15.972,22 in relazione alla donazione dell’immobile sub H), oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell’apertura della successione al saldo effettivo;
– Euro 19.444,44 in relazione alla donazione dell’immobile sub I), oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell’apertura della successione al saldo effettivo”
La difesa di (…) ha contestato la qualità di erede pretermessa della Sig.ra (…) e dell’altro erede (…) in quanto contrariamente a quanto assunto dalla prima il de cuius non aveva disposto di tutti i suoi beni prima della morte ed, in vita, aveva provveduto ad effettuare donazioni in denaro anche in favore degli altri suoi due figli. In particolare secondo la difesa del convenuto il Sig. (…), in vita, ha aiutato e sostenuto economicamente anche gli altri due figli e ciò sarebbe stato confermato nell’interrogatorio formale reso all’udienza del 2 maggio 2018 dal convenuto Sig. (…) che avrebbe smentito che il prezzo del riscatto della casa coniugale di Via (…) in Roma, abitata dalla madre di Augusto e dell’attrice, fosse stato pagato dalla stessa figlia (…), ed affermato che fu proprio il Sig. (…) ad acquistare il bene in favore della ex moglie e dei figli con la medesima conviventi, che di conseguenza hanno beneficiato del bene.
La conseguenza di questa qualificazione della posizione dell’attrice sarebbe la mancata prova della simulazione delle vendite delle quote di nuda proprietà dedotte in giudizio che a ben vedere riguardano la vendita di quote pari ad 1/2 della nuda proprietà di immobili che il Sig. (…) aveva ereditato per la quota di 1/2 – appunto – dalla Sig.ra (…), madre del Sig. (…).
In generale deve osservarsi che in caso di assenza di relictum, non è necessaria la qualifica di erede ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione. Invero, qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2914).
L’azione di riduzione ha per oggetto la dichiarazione di inefficacia degli atti donativi e testamentari lesivi della legittima e la condanna alla restituzione in natura o per equivalente dei beni donati. Il legittimario pretermesso che dovesse aver a sua volta ricevuto donazioni dal de cuius non perde l’azione di riduzione, né acquista la qualità di erede ma è, per il disposto dell’art. 564 c.c., è tenuto a sua volta ad imputare nella massa le donazioni ricevute.
Nel caso in esame oggetto dell’azione di riduzione sono le donazioni di denaro e gli atti di compravendita che secondo la prospettazione della parte attrice dissimulavano una donazione. L’attrice ha dedotto di essere stata completamento pretermessa attraverso una serie di donazioni aventi ad oggetto denaro ed attraverso la simulazione di atti di compravendita che dissimulavano donazioni indirette da parte del de cuius (…) ed a favore del fratello (…). La stessa posizione è stata assunta dall’altro fratello (…).
Il convenuto (…) ha dedotto che non vi era stata una pretermissione assoluta in quanto il Sig. (…), in vita, aveva aiutato e sostenuto economicamente anche gli altri due figli. Anche ove fosse fondata l’eccezione del convenuto non ci troveremmo di fronte alla acquisizione della qualità di erede da parte dell’attrice poiché il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2914).
Peraltro nel caso in esame la deduzione è stata formulata solo in maniera generica (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 “che l’aiuto che avrebbe ricevuto il Sig. (…) dal proprio padre quando era in vita, non è stato certamente diverso da quello di cui hanno potuto godere gli altri due figli del medesimo: anche la Sig.ra (…) è stata sostenuta economicamente dal Sig. (…) quando quest’ultimo era ancora in vita, così come lo è stato il Sig. (…)”) e solo nella comparsa conclusionale depositata dopo la prima udienza di precisazione delle conclusioni la difesa della parte convenuta ha dedotto che: “è, altresì, emerso dall’istruttoria svolta che il Sig. (…), in vita, ha aiutato e sostenuto anche gli altri due figli:
all’udienza del 2 maggio 2018, infatti, il Sig. (…) – parte in causa – ha smentito quanto dedotto dall’attrice, (…), ovvero che il prezzo della casa coniugale di Via (…) in Roma – abitata dalla madre di Augusto e dalla medesima attrice – fosse stato pagato dalla Sig.ra (…), confessando, quanto al contrario sostenuto dal convenuto, ovvero che fu proprio il Sig. (…) ad acquistare il bene in favore della ex moglie e dei figli con la medesima conviventi, che di conseguenza hanno beneficiato del bene”.
Quindi l’eccezione è tardiva e non vi è prova comunque che vi siano beni ricevuti in donazione dall’attrice da imputare alla massa.
Quanto alla determinazione dei beni e delle somme di denaro oggetto di donazione le elargizioni di denaro fatte dal de cuius al figlio (…), sono provate documentalmente dagli atti prodotti dalla convenuta (…) mentre le contestazioni sulla natura donativa delle sono state formulate in maniera generica ed il convenuto non è stato in grado né di contestare che siano state effettuate né di dare alcuna giustificazione a tali elargizioni di denaro. Pertanto le somme relative alla seguenti operazioni entrano a far parte della massa ereditaria:
A) 2/01/2006: Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) mediante emissione di assegno circolare dal conto n. (…) in data 2/01/2006 direttamente in favore di (…);
B) 19/09/2006: Euro 9.400,00 (Euro novemilaquattrocento/00) mediante emissione di assegno circolare dal conto n. (…) in favore del Notaio (…) per il pagamento delle spese dell’atto notarile del 28/09/2006, spettanti al Sig. (…);
C) 2/08/2007: Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) mediante bonifico bancario dal conto n. (…) in favore del Condominio di Viale (…) n. 131 di Ladispoli, ove il Sig. (…) risiedeva, a copertura di un debito del predetto in favore dell’Amministrazione Condominiale;
D) 5/02/2008: Euro 765,00 (Euro settecentosessantacinque/00) mediante bonifico bancario dal conto n. (…) in favore della (…) per il pagamento di rate del mutuo personale contratto dal Sig. (…);
E) 28/04/2008: Euro 7.000,00 (Euro settemila/00) mediante emissione di assegno bancario dal conto n. (…) in favore del Notaio (…) per il pagamento delle spese dell’atto notarile del 23/04/2008, spettanti al Sig. (…);
F) 9/09/2008: Euro 1.154,00 (Euro millecentocinquantaquattro/00) mediante bonifico bancario dal conto n. (…) in favore della (…) per il pagamento di rate del mutuo personale contratto dal Sig. (…);
G) 1/12/2008: Euro 49.426,00 (Euro quarantanovemilaquattrocentoventisei/00) mediante bonifico bancario dal conto n. (…) in favore della (…) ad estinzione del mutuo personale contratto dal Sig. (…).
Al fine di procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione il “donatum”, è costituito dal valore nominale per le donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).
Quanto alla domanda di simulazione degli atti di compravendita deve osservarsi, in genere, che l’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius, finalizzata a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, per cui la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all’azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso.
Tale orientamento è confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ammissibile la prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni quando il legittimario agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione, ed il legittimario – benché successore del defunto – non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c.; né assume rilievo il fatto che egli – oltre all’effetto di reintegrazione – riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra una regola diversa (Cass. 22 giugno 2017, n. 15546, Cass. 17 dicembre 2019, n. 33430).
Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c. (Cass. 17 dicembre 2019, n. 33430).
Nel caso in esame con riferimento all’atto sopra indicato sub H) stipulato in data 28/09/2006: (cessione della quota di 1/2 della nuda proprietà di alcuni immobili siti a Torricella In Sabina (RI) attraverso una compravendita simulata per il prezzo di Euro 57.500,00 pagato mediante n. 2 assegni circolari, il primo del 19/09/2006 dell’importo di Euro 30.000,00 (cfr. allegato n. 10 alla comparsa di risposta di (…)), il secondo del 25/09/2006 dell’importo di Euro 27.500,00 ((cfr. allegato n. 17 alla comparsa di risposta di (…)) la parte attrice ha dedotto che nei mesi di giugno, luglio e settembre 2006 dal conto corrente bancario n. (…) intestato al Sig. (…) e acceso presso la (…) Banca Filiale di Ladispoli Viale (…) sono stati effettuati prelievi per Euro 12.000,00 il 27/06/06, per Euro 12.000,00 il 27/07/06, per Euro 4.100,00 il 5/09/2006 (cfr. allegato n. 8 alla comparsa di risposta di (…)) per un totale di Euro 28.100,00 e nello stesso periodo dal conto corrente bancario n. (…) intestato al Sig. (…) e acceso presso la (…) Banca Filiale di Ladispoli Viale (…) sono stati effettuati prelievi per Euro 2.300,00 il 16/06/2006, per Euro 12.000,00 il 21/07/2006, per Euro 12.000,00 il 1/09/2006, per Euro 5.400,00 il 19/09/2006 (cfr. allegato n. 9 alla comparsa di risposta di (…)). Si tratta di un totale di Euro 31.700,00.
Deve ritenersi, accogliendo la tesi di parte attrice che tali versamenti per la somma complessiva di Euro 59.800 fossero finalizzati a costituire la provvista per l’emissione degli assegni circolari. Per la cessione della quota di ° della nuda proprietà di alcuni immobili siti a Ladispoli (RM) attraverso una compravendita simulata per il prezzo di Euro 70.000,00 effettuata in data 23/04/2008 deve, invece rilevarsi che dalla documentazione in atti emerge un elemento univoco della simulazione poiché nel rogito il Notaio redigente inserisce la seguente frase: “(…) Art. 3 Il prezzo della presente compravendita è stato convenuto dalle parti in Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero) che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto prima d’ora dalla parte acquirente a cui favore rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo con rinuncia all’ipoteca legale. (…) il detto corrispettivo è stato pagato mediante assegno circolare non trasferibile n. (…) emesso il 17 aprile 2008 dalla (…) Spd” ma l’assegno circolare in questione è stato emesso dal conto corrente bancario n. (…), acceso presso la (…) Banca Filiale di Ladispoli Viale (…) e intestato al de cuius Sig. (…); l’assegno, intestato all’emittente (…), veniva successivamente versato sul conto n. (…) in data 23/04/2008, sempre intestato al medesimo.
Si tratta, quindi, di una ipotesi tipica in cui il donante ha simulato la compravendita ricevendo formalmente il pagamento del prezzo ma, avendo fornito egli stesso le somme necessarie a tale pagamento ha dissimulato una donazione. La donazione è, quindi, soggetta ad azione di riduzione.
Quando, come nel caso in esame, siano stati alienati beni che abbiano costituito oggetto di disposizione testamentaria il legittimario non può pretendere dai successivi acquirenti la restituzione in natura dei beni costituenti oggetto della liberalità, se può conseguire dal gratificato il valore di quei beni.
Si tratta di una importante deroga alla retroattività reale della riduzione e al principio che la legittima è quota in natura.
Il valore complessivo del donatum deve essere determinato in Euro 347.175,00 così costituito:
– Euro 117.745 donazioni in denaro;
– Euro 69.000 1/2 del valore dell’immobile sito in Ladispoli foglio (…) part. (…) sub 1 e 2;
– Euro 126.000 1/2 del valore dell’immobile sito in Torricella in Sabina foglio (…) sub 1 e sub 2, 186 e 192
– Euro 34.750 del valore dell’immobile sito in Torricella in Sabina foglio (…), 134 e 160
Così determinato l’asse ereditario, in accoglimento della domanda di riduzione formulata da (…), (…) deve essere condannato al pagamento a (…) ed a (…) della somma di Euro 77.150 ciascuno pari ad 1/3 ciascuno della quota non disponibile dell’asse ereditario oltre interessi al tasso legale dalla data dell’apertura della successione.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte convenuta soccombente nel giudizio e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 2108 del 2015 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
accoglie la domanda proposta da (…) e (…) e per l’effetto:
– dichiara la simulazione delle vendite oggetto degli atti di compravendita del 22/04/2008 Notaio (…) e del 24/10/2006 Notaio (…), costituenti in realtà veri e propri atti di donazione, relativi agli immobili di seguito descritti:
aa) terreno distinto al NCT del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), natura T, consistenza 5 are, Località (…);
bb) terreno distinto al NCT del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), natura T, consistenza 10 are e 17 centiare, Località (…);
cc) terreno distinto al NCT del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), natura T, consistenza 12 are e 58 centiare, Località (…);
dd) terreno distinto al NCT del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), natura T, consistenza 22 are e 30 centiare, Località (…);
c.c.) terreno distinto al NCT del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), natura T, consistenza 5 are e 30 centiare, Località (…);
ff) fabbricato distinto al NCEU del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), subalterno 1, natura A/2, consistenza 11,5 vani, Località (…);
gg) fabbricato distinto al NCEU del Comune di Torricella in Sabina al foglio (…), subalterno 2, natura C/2, consistenza 52 mq, piani S-1, Località (…);
hh) appartamento distinto al NCEU del Comune di Ladispoli, foglio (…), particella (…) e particella (…) graffate, consistenza 5,5 vani, categoria A/2, piano T, Via (…), n. 4;
ii) locale box distinto al NCEU del Comune di Ladispoli, foglio (…), subalterno 1, categoria C/6, consistenza 11 mq, piano T, Via (…) n. 4.
– dichiara la natura di donazione dei pagamenti consistenti nelle seguenti operazioni bancarie:
A) Pagamento di Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) effettuato in data 2/01/2006 a mezzo emissione di assegno circolare intestato al Sig. (…).
B) Pagamento di Euro 9.400,00 (Euro novemilaquattrocento/00) effettuato in data 19/06/2006 mediante emissione di assegno circolare intestato al Notaio (…), pubblico ufficiale rogante l’atto di compravendita del 28/09/2006, per il pagamento delle competenze del predetto spettanti al Sig. (…).
C) Pagamento di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) effettuato in data 2/08/2007 mediante bonifico bancario in favore del Condominio di Viale (…) di Ladispoli ove il Sig. (…) risiede e risiedeva all’epoca.
D) Pagamento di Euro 765,00 (Euro settecentosessantacinque/00) effettuato in data 5/02/2008 mediante bonifico bancario in favore della (…) per il pagamento di rate del mutuo personale contratto dal Sig. (…).
E) Pagamento di Euro 7.000,00 (Euro settemila/00) effettuato in data 28/04/2008 mediante emissione di assegno bancario intestato al Notaio (…), pubblico ufficiale rogante l’atto di compravendita del 23/04/2008, per il pagamento delle competenze del predetto spettanti al Sig. (…).
F) Pagamento di Euro 1.154,00 (Euro millecentocinquantaquattro/00) effettuato in data 9/09/2008 mediante bonifico bancario in favore della (…) per il pagamento di rate del mutuo personale contratto dal Sig. (…).
G) Pagamento di Euro 49.426,00 (Euro quarantanovemilaquattrocentoventisei/00) effettuato in data 1/12/2008 mediante bonifico bancario in favore della (…) ad estinzione del mutuo personale contratto dal Sig. (…);
accoglie la domanda di riduzione ereditaria e condanna (…) al pagamento a (…) ed a (…) della somma di Euro 77.150 ciascuno oltre interessi al tasso legale dalla data dell’apertura della successione;
condanna (…) al pagamento delle spese del giudizio sostenute da (…) e da (…) che si liquidano in Euro 13.430 oltre rimborso spese generali IVA, CPA per la prima ed in Euro 4.896,02 per spese vive, comprese spese di CTU, ed in Euro 9.380,00 per il secondo da destinarsi al procuratore antistatario Avv. An.Ma..
Così deciso in Civitavecchia il 21 agosto 2021.
Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2021.
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