l’azione generale di arricchimento, di cui all’articolo 2041 c.c., presuppone che l’arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purche’ si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall’arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16305
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19733-2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) A RL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 19/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 16/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/07/2017 dal Consigliere Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della gravata sentenza della Corte di appello di Trieste.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c., (OMISSIS) S.r.l., premesso di essere proprietaria di un immobile ricompreso nell’area (OMISSIS), sita nel Comune di (OMISSIS), convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Pordenone, la (OMISSIS) a r.l., proprietaria di un immobile adiacente a quello gia’ indicato e pure incluso nella predetta area, chiedendo il rimborso, a titolo di indebito arricchimento (articolo 2041 c.c.), di parte delle spese sostenute per la progettazione ed il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria compiutamente effettuate in detto ambito.
La societa’ resistente si costitui’ e chiese il rigetto della domanda, sostenendo di non dover nulla alla societa’ ricorrente, in quanto il Comune di (OMISSIS) aveva gia’ escusso e contestualmente “girato” alla (OMISSIS) S.r.l. la fideiussione che la (OMISSIS) a r.l. – in ottemperanza alla convenzione urbanistica a suo tempo stipulata tra essa e il Comune di (OMISSIS) – aveva rilasciato per garantire l’esecuzione della “quota” di opere di urbanizzazione poste a suo carico ed assumendo che se tali spese non fossero state ritenute ricomprese nella richiamata fideiussione, l’unico soggetto arricchitosi era il Comune di (OMISSIS).
Il Tribunale di Pordenone, con ordinanza depositata il 9 ottobre 2013, accolse la domanda e condanno’ la resistente al pagamento della somma di Euro 6.555,27, oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi compensativi sulle somme via via rivalutate a partire dal 6 dicembre 2011.
In particolare il primo Giudice ritenne che le convenzioni prevedevano a carico diretto di ciascuna delle societa’ acquirenti le attivita’ di progettazione e di collaudo delle opere in questione mentre la fideiussione escussa riguardava esclusivamente i costi presunti per la realizzazione delle dette opere; pertanto, poiche’ alle attivita’ di progettazione e di collaudo delle opere in parola, finalizzate ad ottenere “il rilascio dell’abitabilita’” da parte della P.A. per gli immobili costruiti sull’area del macrolotto – evento subordinato, a termini di entrambe le convenzioni stipulate con il Comune di (OMISSIS), alla verifica, avvenuta nella specie, del regolare funzionamento delle previste opere di urbanizzazione primaria -, aveva provveduto a sua cura e spese la sola ricorrente, era evidente l’impoverimento di questa e l’arricchimento della societa’ resistente e non certamente del predetto Comune.
Avverso tale decisione (OMISSIS) a r.l. propose gravame, cui si oppose (OMISSIS) S.r.l..
La Corte di appello di Trieste, con sentenza depositata il 16 gennaio 2015, accolse l’impugnazione e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza appellata, rigetto’ la domanda proposta da (OMISSIS) S.r.l. nei confronti di (OMISSIS) a r.l. e condanno’ l’appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Avverso la sentenza della Corte territoriale (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria.
La societa’ cooperativa intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 345 c.p.c. (e non 345-bis come pure talvolta indicato in ricorso per evidente lapsus calami) e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto la “scomputabilita’”, dal prezzo di acquisto dei terreni, degli esborsi per la progettazione e il collaudo delle opere di urbanizzazione, sulla base dell’atto di cessione del 18 aprile 1997 (non essendo stato prodotta alcuna convenzione tra il Comune di (OMISSIS) ed (OMISSIS) a r.l.), contenente, ad avviso di quella Corte, clausole diverse rispetto a quelle della convenzione stipulata tra il detto Comune e (OMISSIS) S.r.l., e tanto – secondo la ricorrente – nonostante la “non scomputabilita’” di tali esborsi non fosse mai stata specificamente contestata o eccepita dalla controparte in primo grado (come evidenziato nella comparsa di costituzione in appello), sicche’ doveva considerarsi pacifica, mentre l’eccezione sollevata al riguardo ex adverso, in sede di appello, doveva ritenersi tardiva, e nonostante varie prove documentali, non valutate dalla Corte di merito, confermassero cio’ (articolo 9, lettera b) e c) della convenzione stipulata tra la (OMISSIS) S.r.l. e gli allegati 1 e B del certificato di collaudo; certificato di collaudo p. 6 allegato 1 del certificato di collaudo e contabili bancarie).
1.1. Sussiste la dedotta violazione dell’articolo 115 c.p.c., atteso che risulta dalla comparsa di costituzione di primo grado riportata, quanto al punto A), testualmente in ricorso – che la resistente non ha specificamente contestato quanto dedotto nell’atto introduttivo del giudizio dall’attuale resistente circa la previsione della possibilita’, per entrambe le parti, di scomputare, dal prezzo di acquisto dei terreni, il costo, pro quota, di realizzazione delle opere di urbanizzazione, restando comunque a carico delle predette societa’, e quindi “non scomputabili”, le relative spese di progettazione e collaudo.
L’esame di ogni altra questione, pure sollevata con il mezzo in scrutinio, resta assorbito.
2. Con il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., la ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato, sia sotto il profilo letterale, sia sotto il profilo sistematico, l’atto di cessione del 18 aprile 1997 stipulato tra la (OMISSIS) a r.l. e il Comune di (OMISSIS) in ordine alla “scomputabilita’” dei costi di progettazione e collaudo delle opere di urbanizzazione.
2.1. Il motivo e’ fondato.
Ed invero la censura relativa alla dedotta violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto tra la (OMISSIS) a r.l. e il Comune di (OMISSIS) coglie nel segno con riferimento non solo al chiaro tenore letterale degli articoli 2 e 5 dell’atto di cessione in parola ma anche, in particolare, alla lamentata violazione dell’articolo 1363 c.c., che impone l’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, evidenziandosi che, nella specie, gli articoli 2 e 5 del contratto di cessione del 18 aprile 1997 stipulato tra il gia’ indicato Comune e l’attuale intimata sono stati interpretati senza tener conto di quanto previsto all’articolo 3, che fa chiaramente riferimento allo scomputo del solo corrispettivo per il costo delle opere di urbanizzazione primaria e non anche di quello per i costi di progettazione e collaudo.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c. per aver la Corte di merito affermato l’esistenza di una causa giuridica sia dell’impoverimento della (OMISSIS) S.r.l. che dell’arricchimento della (OMISSIS) a r.l. nonche’ la mancanza dell’unico fatto costitutivo dell’impoverimento e dell’arricchimento.
3.1. Il motivo e’ fondato, atteso che, stante la “scomputabilita’” dei soli costi delle opere di urbanizzazione (v. quanto evidenziato in relazione al secondo motivo), viene meno la tesi sostenuta dall’attuale intimata e fatta propria dalla Corte di merito, secondo cui non sussisterebbe alcun arricchimento della (OMISSIS) a r.l. per aver questa pagato tutti i costi di urbanizzazione non sostenuti direttamente, consentendo al Comune l’escussione della polizza fideiussoria, riferendosi tale polizza ai soli costi “scomputabili”, ossia a quelli delle opere di urbanizzazione ma non a quelli per la progettazione e il collaudo, comunque a carico della ditta cessionaria.
Esclusa, quindi, come pure sostenuto dal P.G., che l’escussione della polizza abbia riguardato anche i costi da ultimo indicati, ne consegue che essi non sono stati “pagati” al Comune con l’escussione della polizza poi “girata” dal detto Ente locale all’attuale ricorrente, sicche’ l’attuale intimata si e’ arricchita ingiustificatamente, risparmiando proprio le spese di progettazione e collaudo, ben potendo l’arricchimento sostanziarsi anche in un risparmio di spesa (Cass. 21/04/2011, n. 9141 e Cass. 4/09/2013, n. 20226).
All’arricchimento dell’attuale intimata corrisponde l’impoverimento della societa’ ricorrente che ha sostenuto integralmente le spese di progettazione e collaudo delle opere di urbanizzazione dei due lotti di cui si discute, evidenziandosi che l’arricchimento e l’impoverimento predetti non trovano giustificazione nei contratti tra il Comune e le societa’ parti del presente giudizio e rimarcandosi, in particolare, che anche l’impoverimento in questione deve ritenersi ingiustificato, atteso che, in base alla convenzione del 2005, (OMISSIS) S.r.l., contrariamente a quanto ritenuto la Corte di merito, era tenuta al pagamento soltanto della sua quota di dette spese e non a sostenere le stesse integralmente (e, quindi, anche per la quota della societa’ intimata).
Erroneamente, infine, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza, nella specie, di un unico fatto costitutivo che costituisce un altro presupposto dell’azione ex articolo 2041 c.c. (Cass., sez. un., 8/10/2008, n. 24772) e che va ravvisato, invece, nell’intervenuto pagamento anche della quota dei costi di progettazione e collaudo cui era tenuta l’intimata (arg. ex Cass. 9/01/2017, n. 199; Cass. 10/02/2016, n. 2675; Cass. 29/04/2009, n. 9946).
Deve, pertanto, ritenersi che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, sussistono nella specie tutti i presupposti per l’applicabilita’ dell’articolo 2041 c.c., richiamandosi al riguardo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’azione generale di arricchimento, di cui all’articolo 2041 c.c., presuppone che l’arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purche’ si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall’arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica (Cass. 4/09/2013, n. 20226; v. anche le pronunce di questa Corte gia’ sopra richiamate).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione.
La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.
5. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.
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