gli accordi di separazione personale tra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione e, tanto più per quanto può interessare ai fini di un’eventuale loro assoggettabilità all’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., rispondono, di norma, a un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale. Il giudice di merito, pertanto, in considerazione della tipicità del rapporto, deve accertare, di volta in volta, se, in concreto, la cessione del bene sia avvenuta a titolo gratuito oppure a titolo oneroso.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

Tribunale Taranto, Sezione 1 civile Sentenza 2 aprile 2019, n. 894

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Martino Casavola, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1592 del R.G. 2016, avente ad oggetto azione revocatoria ex art. 2901 c.c.,

TRA

(…) S.R.L., elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Vi.Co. e Si.Be., dai quali è rappresentata e difesa come da procura a margine dell’atto di citazione,

ATTRICE

E

(…) E (…), elettivamente domiciliati presso l’Avv. Ci.D’A., dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTI

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l’atto introduttivo del giudizio la (…) s.r.l., premesso di essere creditrice nei confronti di (…) della somma di Euro 20.531,12, di cui Euro 14.930,01 in forza di sei assegni bancari non pagati ed Euro 5.601,11 in forza della fattura n. (…) del 31.5.2012 relativa all’acquisto di materiale edile, esponeva che con atto del 3.12.2012 il predetto (…) aveva ceduto nell’ambito del giudizio di separazione alla moglie (…) la proprietà del 50% dell’immobile sito in G. alla via (?), nel NCEU al fg. (…), p.lla (…), sub. (…), cat. (…), cl. (…), vani 5,5, sup. cat. Mq. 113 e nel catasto terreni al fg. (…), p.lle (…) e (…).

Esercitava quindi l’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c., convenendo in giudizio sia il cedente che il cessionario del trasferimento immobiliare al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto in oggetto in quanto evidentemente lesivo delle sue ragioni creditorie.

Costituendosi in giudizio, (…) e (…) deducevano l’inesistenza dei presupposti per la revocatoria.

Ciò premesso quanto al fatto, passando all’esame del merito del giudizio, va osservato che l’azione revocatoria disciplinata dall’art. 2901 c.c. presuppone l’esistenza di un rapporto di credito fra colui che agisce ed il debitore, la lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell’atto dispositivo e la consapevolezza degli effetti che esso produce sotto il profilo della menomazione delle possibilità di soddisfacimento del creditore, ossia un atteggiamento soggettivo del debitore ed eventualmente del terzo che varia a seconda della natura dell’atto e della sua posteriorità o anteriorità.

Nell’ipotesi di atti a titolo gratuito successivi all’insorgere del credito appare necessaria e sufficiente la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, senza che assumano rilevanza né l’intenzione di nuocere alla realizzazione del credito, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo, il cui interesse, avendo acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio economico, è necessariamente destinato a soccombere rispetto a quello del creditore.

Nel caso di atti a titolo oneroso successivi all’insorgere del credito, non è richiesta l’intenzione di nuocere alla realizzazione del credito, essendo in tal caso sufficiente che le parti abbiano consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione quantitativa o qualitativa del patrimonio può arrecare, a prescindere da ogni loro intento fraudolento.

Nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni per l’accoglimento della domanda.

Quanto al credito posto a fondamento della revocatoria, può sostenersi con assoluta certezza l’effettiva esistenza in capo alla (…) s.r.l. di ragioni creditorie nei confronti del cedente, (…), antecedenti all’atto di trasferimento e ciò in virtù dei sei assegni bancari emessi tra il 15.3 ed il 30.7.12 per complessivi Euro 14.831,47 ed in virtù della fattura n. (…) del 31.5.2012 dell’importo di Euro 5.601,11 relativa all’acquisto di materiale edile.

Va a tal proposito sottolineato che, secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, “per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente l’esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale” (cfr. Cass. 17.10.2001 n. 12678).

Secondo la Suprema Corte, inoltre, “ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (cfr. Cass. 18.7.2008 n. 20002).

Ed ancora, “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che l’incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all'”eventus damni”.” (Cass. sez. 3 civ. 18.3.2003 n. 3981).

Ciò premesso quanto ai crediti, non può seriamente dubitarsi del grave pregiudizio che l’atto di cessione arrechi al creditore in quanto, ai fini dell’eventus damni, è sufficiente il mero pericolo che la disposizione patrimoniale renda incerta e difficile l’attuazione del credito e nel caso di specie è evidente che tale eventualità è quanto mai concreta, non essendo stata fornita dalla difesa convenuta la prova (su di essa gravante) della consistenza del patrimonio residuo del debitore e della sua idoneità a consentire comunque il soddisfacimento delle ragioni del creditore (cfr. Cass. 6.5.1998 n. 4578).

Quanto all’elemento soggettivo dell’azione, non è contestabile la consapevolezza che il cedente aveva di pregiudicare le ragioni del (…), essendo tale stato soggettivo inequivocabilmente collegato con la sua posizione di debitore e con la decisione di privarsi del bene.

Allo stesso modo, il rapporto di coniugio tra i convenuti rende incontrovertibile l’esistenza della “scientia damni” in capo alla (…), la quale, in quanto moglie del debitore, non poteva non essere a conoscenza dell’esposizione debitoria del marito nei confronti della società attrice.

Appare infatti del tutto inverosimile che la cessionaria del bene fosse all’oscuro del debito e quindi del pregiudizio potenzialmente derivante dalla convenzione stipulata in sede di separazione alle ragioni del creditore (cfr. Cass. 5.3.2009 n. 5359).

Tanto più che vi è prova agli atti che proprio la (…) in data 30.11.2012 ritirava la raccomandata di sollecito dei pagamenti inviata dalla (…) s.r.l. al (…), che in data 27.8.2012 analoga missiva veniva ritirata dal figlio (…) e che in data 26.10.2012 la notifica dell’atto di precetto conseguente al mancato pagamento degli assegni veniva effettuata nelle mani della sig.ra (…), madre della (…) medesima.

Tale ricostruzione dell’elemento psicologico relativamente ad entrambe le parti della convenzione matrimoniale consente al collegio di prescindere dall’interpretazione della natura gratuita od onerosa del trasferimento immobiliare collegato agli accordi di separazione.

Ed infatti, a tal proposito, secondo il Supremo Collegio

“gli accordi di separazione personale tra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione e, tanto più per quanto può interessare ai fini di un’eventuale loro assoggettabilità all’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., rispondono, di norma, a un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale.

Il giudice di merito, pertanto, in considerazione della tipicità del rapporto, deve accertare, di volta in volta, se, in concreto, la cessione del bene sia avvenuta a titolo gratuito oppure a titolo oneroso” (Cass. 5473/2007).

Per completezza di motivazione va comunque rilevato che l’interpretazione delle condizioni della separazione consensuale intercorsa tra il (…) e la (…) inducono a propendere ragionevolmente per la gratuità dell’atto di trasferimento immobiliare, atteso che i coniugi nel ricorso congiunto dichiaravano esplicitamente di rinunziare alla corresponsione dell’assegno di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti, così privando sostanzialmente il trasferimento medesimo del carattere della corrispettività.

Né può intendersi che tale trasferimento fosse collegato alla necessità di tutelare gli interessi dei figli, atteso che questi ultimi avrebbero ugualmente trovato piena tutela nella assegnazione della casa coniugale alla (…), coniuge collocatario dei minori.

L’atto dispositivo, in accoglimento della domanda, va dunque dichiarato inefficace nei confronti dell’attore.

Le spese processuali vanno poste a carico dei convenuti secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Martino Casavola, rigettata ogni altra ulteriore istanza, accoglie la domanda proposta con citazione notificata in data 3.2.2016 dalla (…) s.r.l. nei confronti di (…) e (…) e conseguentemente così provvede:

1) dichiara inefficace nei confronti della (…) s.r.l. l’atto di trasferimento effettuato da (…) in favore di (…) con riferimento alla proprietà del 50% dell’immobile sito in sito in G. alla via dei T. n. 6, nel NCEU al fg. (…), p.lla (…), sub. (…), cat. (…), cl. (…), vani 5,5, sup. cat. Mq. 113 e nel catasto terreni al fg. (…), p.lle (…) e (…) nell’ambito degli accordi della separazione consensuale di cui al decreto di omologazione del Tribunale di Taranto del 3.12.2012;

2) condanna i convenuti a rifondere all’attrice le spese del giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre RSG, IVA e CAP.

Così deciso in Taranto l’1 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.