l’atto di acquisto di un immobile successivamente costituito in fondo patrimoniale e’ suscettibile di azione revocatoria da parte del creditore, nel concorso delle condizioni di legge dettate dall’articolo 2901 c.c., anche se compiuto in epoca successiva rispetto al credito vantato, poiche’, rispondendo il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell’adempimento delle proprie obbligazioni (articolo 2740 c.c.), il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l’insorgere del credito, poiche’ il suo diritto e’ ben suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|28 maggio 2019| n. 14576

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26191-2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL VASCELLO 16, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1456/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI ENZO.

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, in data 20 giugno 2017, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che, a sua volta, aveva accolto la domanda, proposta dalla (OMISSIS) Soc. coop. ((OMISSIS)), di inefficacia, ex articolo 2901 c.c., dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale del 27 luglio 2005 posto in essere dagli anzidetti coniugi, fideiussori delle societa’ (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) s.r.l., debitrici della stessa (OMISSIS);

che resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.A. (gia’ Soc. coop.);

che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimita’ della quale entrambe le parti hanno depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

CONSIDERATO

Che:

a) con il primo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per controversia”, per non aver la Corte territoriale tenuto adeguatamente conto della circostanza che il fondo patrimoniale era stata costituito nel 1996 e che nel luglio 2005 era stato soltanto incrementato con il conferimento di ulteriori immobili;

a.1) il motivo e’ inammissibile, non solo perche’ la deduzione non e’ corrispondente (neppure nella sostanza) al vigente – e applicabile ratione temporis – paradigma legale del vizio di cui al n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., che impone di dedurre non gia’ l’esistenza di una insufficiente motivazione (come nel regime previgente), bensi’ l’omesso esame di fatto storico e decisivo, discusso tra le parti (tra le altre, Cass., SU, n. 8053/2014), ma anche perche’ la Corte territoriale ha specificamente motivato sul punto, rilevando non solo che l’allegazione era tardiva e che in ogni caso non pertinente, essendo l’atto oggetto di revoca proprio e soltanto quello incrementativo di beni immobili del luglio 2005;

b) con il secondo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione dell’articolo 2901 c.c., per aver la Corte territoriale deciso in assenza dei presupposti di cui alla citata norme e cioe’:

1) l’esistenza di un credito della banca verso il debitore, essendo all’epoca litigiosi i crediti vantati con gli opposti decreti ingiuntivi verso le societa’ garantite;

2) l’esistenza dell’eventus damni e della dolosa preordinazione dell’atto, posto, peraltro, che buona parte dei beni conferiti nel fondo patrimoniale erano stati acquistati successivamente all’insorgenza del debito fideiussorio;

b.1) il motivo e’ inammissibile sotto entrambi i profili di censura.

Quanto al primo profilo, e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, essendo orientamento ormai consolidato (cui i ricorrenti contrappongono un precedente ormai da tempo superato) quello per cui l’articolo 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidita’ ed esigibilita’, sicche’ anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, e’ idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualita’ di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le altre, Cass., SU, n. 9440/2004, Cass. n. 1893/2012, Cass. n. 5619/2016).

Quanto al secondo profilo, oltre ad essere gia’ di per se’ inammissibile in quanto ripropone una prospettiva di denuncia fondata sulla costituzione del fondo patrimoniale nel 1996 (cfr. considerazioni dianzi esposte), in ogni caso la doglianza sulla dolosa preordinazione non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che evidenzia l’esistenza del debito fideiussorio (p. 5 sentenza di appello) in epoca antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale nel luglio 2005 e, dunque, la necessita’, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., della sola scientia damni.

Inoltre, in punto di eventus damni, la censura e’ affatto generica e fondata su circostanze non fatte oggetto di idonea localizzazione processuale (ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), oltre a contrastare con il principio di diritto, cui si e’ uniformata la Corte territoriale, secondo cui l’atto di acquisto di un immobile successivamente costituito in fondo patrimoniale e’ suscettibile di azione revocatoria da parte del creditore, nel concorso delle condizioni di legge dettate dall’articolo 2901 c.c., anche se compiuto in epoca successiva rispetto al credito vantato, poiche’, rispondendo il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell’adempimento delle proprie obbligazioni (articolo 2740 c.c.), il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l’insorgere del credito, poiche’ il suo diritto e’ ben suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore (Cass. n. 4422/2001);

la memoria dei ricorrenti non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e i ricorrenti, in solido tra loro, condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo;

non sussistono i presupposti per una condanna dei soccombenti ai sensi dell’articolo 96 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.