la ratio dell’azione revocatoria e’ quella di garantire adeguata tutela alle ragioni creditorie, essendo il creditore parte debole del rapporto obbligatorio, in quanto esposto al potenziale inadempimento del debitore. L’azione revocatoria si atteggia diversamente a seconda che l’atto dispositivo posto in essere dal debitore sia o meno anteriore alla nascita del rapporto obbligatorio, cosi’ come sono diversi gli elementi che devono ricorrere sul piano soggettivo a fronte di una cessione avvenuta a titolo oneroso o gratuito. Per quel che riguarda il primo aspetto, ai fini della dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto e’ sufficiente la mera consapevolezza del debitore circa il pregiudizio arrecato al diritto del creditore, se quest’ultimo risulta anteriore al rapporto obbligatorio intercorrente tra il debitore e il terzo; diversamente, l’anteriorita’ dell’atto di disposizione impone la prova della dolosa preordinazione del negozio traslativo all’impedimento della soddisfazione del credito.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23179
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19451-2015 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del Responsabile Centro Recupero Crediti consumo Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 477/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO CHE
1. Nel 2006, la (OMISSIS) Spa procedeva al pignoramento immobiliare contro la (OMISSIS) Srl, al quale si opponeva, ex articolo 619 c.p.c., (OMISSIS), sostenendo di essere proprietario dell’immobile oggetto dell’esecuzione in forza di una compravendita perfezionata e trascritta prima dell’avvio della procedura esecutiva, con conseguente sua nullita’/illegittimita’. Pertanto, la (OMISSIS) Spa conveniva in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) Srl, chiedendo che fosse innanzitutto accertata l’infondatezza dell’opposizione di terzo, e che, in secondo luogo, venisse dichiarata l’inefficacia del sopraindicato atto di vendita immobiliare. Si costituiva (OMISSIS), che chiedeva il rigetto delle domande attoree, insistendo sulla declaratoria di nullita’/illegittimita’ del pignoramento, domandando il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’esecuzione immobiliare. Con sentenza 124/2009, il Tribunale di Montepulciano dichiarava la nullita’ del pignoramento trascritto dalla (OMISSIS) Spa e l’inefficacia nei confronti dell’istituto bancario del contratto di compravendita intervenuto tra la (OMISSIS) Srl e (OMISSIS).
2. (OMISSIS) proponeva appello avverso la statuizione di prime cure, chiedendone la riforma nella parte relativa all’accoglimento della domanda ex articolo 2901 c.c.. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 477 del 16 marzo 2015, rigettava il gravame, innanzitutto osservando che, essendo il credito antecedente all’alienazione, rilevava la semplice consapevolezza del terzo circa l’ eventus damni, da ritenersi provata presuntivamente. Quanto alla censura relativa all’irrevocabilita’ dell’atto di disposizione, poiche’ giustificato dall’esigenza di adempiere ad un debito scaduto, la Corte ne accertava l’infondatezza, avendo la stessa parte affermato che la vendita dell’immobile avesse reso impossibile il recupero dei crediti della (OMISSIS) Spa.
3. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo articolato in piu’ censure.
3.1. (OMISSIS) Spa, gia’ (OMISSIS) Spa, resiste con controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
4. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, , in relazione all’articolo 2901 c.c., articoli 113, 115 e 116 c.p.c., articoli 2697, 2714, 2712 e 2719 c.c., per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e/o per nullita’ della sentenza o del procedimento, e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di decisione tra le parti.
Con la prima censura assume che l’atto dispositivo fosse antecedente all’insorgenza del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che si sarebbe dovuta fornire la prova non gia’ della mera consapevolezza del terzo circa il pregiudizio alle ragioni creditorie, ma della dolosa partecipazione alla preordinazione del danno alle stesse. In particolare, parte ricorrente riconduce il trasferimento dell’immobile alla delibera assembleare attestante l’impegno assunto dalla (OMISSIS) Srl verso (OMISSIS).
Con la seconda censura, il ricorrente denuncia che, anche laddove l’atto dispositivo debba considerarsi successivo all’insorgenza del credito, comunque non sarebbe provata la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio arrecato, posto che un’attenta analisi delle prove documentali acquisite al giudizio condurrebbe a conclusioni differenti da quelle alle quali e’ giunta, per presunzioni, la Corte.
Il motivo e’ infondato laddove non e’ inammissibile per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
Occorre preliminarmente considerare che la ratio dell’azione revocatoria e’ quella di garantire adeguata tutela alle ragioni creditorie, essendo il creditore parte debole del rapporto obbligatorio, in quanto esposto al potenziale inadempimento del debitore. L’azione revocatoria si atteggia diversamente a seconda che l’atto dispositivo posto in essere dal debitore sia o meno anteriore alla nascita del rapporto obbligatorio, cosi’ come sono diversi gli elementi che devono ricorrere sul piano soggettivo a fronte di una cessione avvenuta a titolo oneroso o gratuito. Per quel che riguarda il primo aspetto, ai fini della dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto e’ sufficiente la mera consapevolezza del debitore circa il pregiudizio arrecato al diritto del creditore, se quest’ultimo risulta anteriore al rapporto obbligatorio intercorrente tra il debitore e il terzo; diversamente, l’anteriorita’ dell’atto di disposizione impone la prova della dolosa preordinazione del negozio traslativo all’impedimento della soddisfazione del credito.
Con riguardo al caso in esame, la riconducibilita’ dell’atto dispositivo in favore del (OMISSIS) alla disciplina del primo, piuttosto che dell’articolo 2901 c.c., comma 1, secondo periodo impone di individuare il momento perfezionativo del regolamento contrattuale. Orbene, ai sensi dell’articolo 1350 c.c., comma 1, n. 1, devono farsi per iscritto i contratti che trasferiscono la proprieta’ di beni immobili. Fermo il dato normativo, non puo’ certamente dirsi errata la valutazione operata dai Giudici di merito circa la riconducibilita’ del credito ad epoca anteriore rispetto alla compravendita immobiliare, risalendo il perfezionamento di quest’ultima non gia’ alla delibera assembleare con cui la Auto Srl si impegnava verso il (OMISSIS), bensi’ al rogito notarile, realizzato in un momento successivo alla nascita del credito della Banca verso la (OMISSIS) Srl. Ne deriva la correttezza della delimitazione operata dal Giudice di merito sul thema decidendi, circoscritto alla pura e semplice consapevolezza del terzo circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Per quanto riguarda la seconda parte del motivo e’ anch’essa inammissibile, poiche’ diretto ad ottenere un nuovo accertamento di merito. La Corte d’Appello di Firenze, nel ritenere presuntivamente sussistente la consapevolezza dell’ eventus Banani in capo al terzo, ha puntualmente motivato la sua statuizione, rinviando alla ricorrenza di “indizi gravi, precisi e concordanti”, rispetto alla cui sussistenza e rilevanza non e’ dato a questa Corte di pronunciarsi, non configurandosi il ricorso per cassazione quale terzo grado di giudizio.
Parimenti inammissibile e’ la censura con cui parte ricorrente lamenta l’errore della Corte nel ritenere infondata l’eccezione di irrevocabilita’ dell’atto di compravendita, in quanto strumentale all’adempimento di un debito scaduto. Sostanzialmente, si richiede una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha ritenuto inapplicabile al caso di specie il disposto dell’articolo 2901 c.c., comma 3, in ragione della ricorrenza di circostanze che escludono a monte l’esistenza del presunto credito del (OMISSIS), osservando, nel contempo, che i bilanci societari hanno valore soltanto all’interno della societa’, risultando, quindi, inopponibile ai terzi estranei alla compagine sociale. Sul punto, occorre in ultimo rilevare che i bilanci di societa’ di capitali costituiscono prove il cui apprezzamento e’ comunque affidato al giudice del merito (Cass, sez 1, 3190/2016; Cass, sez 3, 6547/2013).
5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.